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La Cassazione ha chiesto alla Consulta di sbloccare le spese

La Cassazione ha chiesto alla Consulta di sbloccare le spese

Chi assiste una parte civile nel processo penale conosce bene questa situazione. La sentenza di primo grado condanna l’imputato, e in solido il responsabile civile, a rimborsare le spese sostenute per la costituzione. Quel capo, però, resta sulla carta fino al passaggio in giudicato. Lo scorso 14 settembre, circa sei settimane fa, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha portato il problema davanti alla Corte costituzionale con l’ordinanza interlocutoria n. 25298 del 14 settembre 2026, segnalata sul sito istituzionale il giorno successivo. La decisione della Consulta è ancora attesa. Nel frattempo vale la pena capire che cosa è stato chiesto, perché, e come regolarsi nei fascicoli aperti.

Una condanna alle spese che non si può incassare

La domanda tecnica è circoscritta: il capo della sentenza penale di primo grado che condanna alle spese di costituzione di parte civile è provvisoriamente esecutivo, cioè azionabile subito senza attendere il giudicato? Negli ultimi anni la Cassazione ha risposto in due modi opposti, a circa otto mesi di distanza. Con la sentenza n. 32380 del 21 novembre 2023 la Suprema Corte aveva ritenuto applicabile in via analogica l’art. 282 del codice di procedura civile (c.p.c.), la norma che rende la sentenza civile di primo grado provvisoriamente esecutiva. Il ragionamento era che la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile mantiene, anche dentro il processo penale, la natura di statuizione civilistica. Con la sentenza n. 19899 del 18 luglio 2024 la Cassazione ha invece escluso la provvisoria esecutività di quel capo. È la pronuncia più recente sul tema, come ricostruisce l’approfondimento pubblicato da Euroconference News.

A questo contrasto si aggiunge un precedente più datato. Già nel 1996, con la sentenza n. 94, la Corte costituzionale aveva giudicato conforme alla Costituzione l’art. 540, comma 1, del codice di procedura penale (c.p.p.), la norma che disciplina restituzioni e risarcimento del danno in favore della parte civile. Quella pronuncia riguardava però il risarcimento, non le spese. Una volta chiusa la via interpretativa con l’orientamento del 2024, restava da percorrere soltanto la strada della legittimità costituzionale.

Stessa azione civile, due regimi: gli argomenti della Terza Sezione

Esclusa la soluzione analogica, la Terza Sezione sposta la questione su un altro piano. Non si chiede più come interpretare la norma, ma se la norma sia compatibile con la Costituzione. Il collegio, presieduto da F. De Stefano con relatore C. Valle, decidendo su un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (lo strumento con cui il giudice di merito può sottoporre direttamente alla Cassazione una questione di diritto nuova e controversa), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità dell’art. 541, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa. La norma è censurata nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che decide sull’azione civile, limitatamente al capo che condanna imputato e responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Il numero di raccolta generale e la data di pubblicazione, il 14 settembre 2026, risultano dal testo integrale dell’ordinanza depositata.

Gli argomenti si possono riassumere in un paradosso. Secondo la Suprema Corte, la mancata esecutività provvisoria delle spese contrasta anzitutto con il principio di economia processuale. Il secondo argomento pesa ancora di più. Nell’attuale formulazione degli artt. 78, comma 1, lettera d), e 573, comma 1-bis, c.p.p., l’azione civile esercitata nel processo penale risulta, sempre secondo la Corte, del tutto equiparata a quella proposta davanti al giudice civile. Se le due azioni sono la stessa cosa, non si giustifica che il medesimo titolo alle spese sia eseguibile subito in sede civile e bloccato fino al giudicato in sede penale. Da qui la violazione dell’art. 3, perché situazioni uguali ricevono un trattamento diverso, e dell’art. 24, perché la tutela della parte civile risulta meno effettiva.

Il confronto con gli altri plessi giurisdizionali rafforza questa lettura. Come ricorda l’analisi di NT+ Diritto del Sole 24 Ore, il codice del processo amministrativo prevede la provvisoria esecutività generalizzata della sentenza di primo grado. Previsioni analoghe si trovano nel Codice di giustizia contabile, il d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016. Con questa ordinanza il processo penale, almeno per il capo sulle spese della parte civile, si presenta come l’eccezione rispetto agli altri modelli. La parola spetta ora alla Consulta, ma i processi in corso non si fermano ad aspettarla.

Cosa fare mentre la Consulta decide

Come deve regolarsi chi domani deposita una costituzione di parte civile? Il difensore di parte civile deve partire da un dato: secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2024, il capo sulle spese della sentenza penale di primo grado non è provvisoriamente esecutivo. Va quindi spiegato al cliente, già al momento del conferimento dell’incarico, che il rimborso delle spese arriverà soltanto con il giudicato. Tempi e costi della costituzione vanno stimati tenendo conto di questa attesa.

Imputato e responsabile civile in solido hanno oggi un margine temporale che domani potrebbe ridursi. Se la Corte costituzionale accogliesse la questione, la condanna alle spese diventerebbe azionabile già dopo il primo grado. Conviene perciò accantonare le somme fin da subito, invece di contare sul tempo dei gradi successivi.

C’è poi una scelta preliminare. Per chi deve decidere se agire in sede penale o in sede civile, la differenza di regime sulle spese è un elemento concreto da mettere sul tavolo insieme agli altri vantaggi e svantaggi delle due strade. Non deve diventare un fattore decisivo, ma va considerato con attenzione, perché oggi incide sul momento in cui il cliente rientra delle somme anticipate.

La regola pratica, per ora, è questa. Finché la Consulta non si pronuncia, il capo sulle spese a favore della parte civile si incassa soltanto con il giudicato. Scelta della sede e gestione del rischio economico vanno impostate su questo presupposto, seguendo nel frattempo l’esito della questione sollevata con l’ordinanza 25298/2026, che potrebbe cambiare il quadro per tutti i soggetti coinvolti.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire