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Le Sezioni Unite hanno spostato al giudice ordinario i crediti tributari

Le Sezioni Unite hanno spostato al giudice ordinario i crediti tributari

Le Sezioni Unite con l'ordinanza 24845/2026 attribuiscono al giudice ordinario l'accertamento dell'obbligo del terzo anche per crediti tributari.

Ordinanza 24845/2026 rivede il precedente del 2014 su fisco e terzo pignorato

Chi gestisce un’espropriazione presso terzi conosce bene la situazione: il terzo pignorato contesta di dovere quanto indicato e il credito in discussione ha natura tributaria. Per anni la prima domanda operativa è stata a quale giudice portare l’accertamento dell’obbligo del terzo. Con l’ordinanza n. 24845 delle Sezioni Unite civili, decisa lo scorso 29 agosto e depositata il 31 agosto 2026, la risposta è cambiata: la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche quando il credito pignorato è di natura tributaria. Sono passati due mesi dalla pubblicazione, un tempo sufficiente per tradurre la pronuncia nella prassi dei fascicoli esecutivi.

L’atto e il suo dispositivo sulla giurisdizione

I riferimenti da annotare sono precisi. Si tratta dell’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, pronunciata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in materia di espropriazione presso terzi. La data di inserimento del provvedimento è il 31 agosto 2026; relatore è A. Giudicepietro, presidente P. D’Ascola.

Il punto di diritto è netto. Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, «pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria». Per chi imposta una procedura esecutiva significa che la sede in cui portare la contestazione del terzo è individuata con chiarezza, senza dover distinguere in base alla natura del credito oggetto del pignoramento. Resta però una domanda: se la giurisdizione è ordinaria anche per i crediti tributari, che fine fa l’orientamento che per anni aveva indicato il giudice tributario?

Dal 2014 a oggi: perché la contestazione diventa incidentale

Il confronto va fatto con un precedente preciso. Già nel 2014, con la sentenza n. 3773, le stesse Sezioni Unite avevano stabilito che la controversia sull’accertamento dell’obbligo del terzo, quando riguardava un credito tributario, spettava al giudice tributario. È questo l’orientamento che l’ordinanza 24845/2026 dichiara espressamente di aver «sottoposto a revisione». Il criterio adottato allora va quindi considerato come contesto storico: un riferimento utile a ricostruire l’evoluzione della giurisprudenza, non una guida per impostare le procedure oggi.

La ragione del cambio di rotta sta nella riforma dell’art. 549 c.p.c. Secondo le Sezioni Unite, a seguito di quella riforma «la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo». La differenza rispetto all’impostazione precedente è sostanziale. Il giudizio di accertamento non è più concepito come la sede in cui si risolve in modo pieno e definitivo il rapporto tra il debitore esecutato e il terzo; serve a stabilire, ai soli fini dell’esecuzione in corso, se e in quale misura il terzo sia obbligato.

È proprio la limitazione degli effetti a giustificare l’attribuzione al giudice ordinario. Se l’accertamento produce conseguenze soltanto all’interno del processo esecutivo, la natura tributaria del credito non trasforma quella verifica in una controversia sul tributo. Il giudice dell’esecuzione, o comunque il giudice ordinario, si pronuncia su una questione strumentale alla procedura, e non sul rapporto d’imposta in sé. La logica è la stessa che si ritrova in molti ambiti tecnici: delimitare con precisione l’oggetto di una verifica consente di affidarla alla sede più adatta, senza sovrapposizioni. Se però l’accertamento vale solo per l’esecuzione, occorre chiedersi che cosa ottiene concretamente il creditore e che cosa invece resta escluso.

Il perimetro della decisione: tutela esecutiva sì, rapporto d’imposta no

Sul piano operativo, come osserva un commento pubblicato su Commercialista Telematico, il creditore procedente «può comunque avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi al giudice ordinario». Lo stesso commento qualifica la pronuncia come una vittoria sul piano della giurisdizione per il creditore procedente, precisando però che essa
non decide il rapporto tributario.

Conviene tenere distinte le posizioni dei soggetti coinvolti. Per il creditore procedente l’indicazione è chiara: quando il terzo contesta la propria dichiarazione e il credito ha natura tributaria, la sede per l’accertamento dell’obbligo è il giudice ordinario. Per il terzo pignorato, la contestazione viene definita in via incidentale e con effetti circoscritti alla procedura esecutiva. Per il debitore esecutato, il rapporto d’imposta sottostante resta su un piano separato: l’accertamento compiuto nel processo esecutivo non lo definisce. L’ordinanza non introduce adempimenti ulteriori; incide sull’individuazione del giudice, non sugli obblighi delle parti. Verificare che le procedure in corso e quelle da avviare siano impostate secondo questo criterio non è un obbligo nuovo, ma una buona prassi che riduce il rischio di contestazioni sulla giurisdizione.

Il tema del rapporto tributario rimane quindi aperto, ma nella sua sede naturale e senza interferire con la procedura esecutiva. Chi imposta oggi le proprie espropriazioni presso terzi tenendo conto dell’ordinanza 24845/2026 evita incertezze sulla giurisdizione e tempi persi. Il guadagno sta nel muoversi con chiarezza davanti al giudice giusto, sapendo esattamente fin dove arriva la decisione e dove si ferma.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire