La revocazione dipende dal tipo di decisione della Cassazione: il rigetto corretto resta zona grigia
Ci sono norme che funzionano per anni senza attirare attenzione, finché qualcuno nota che poche parole reggono più peso di quanto sembri. È ciò che accade con l’art. 391-ter, comma 1, primo periodo, del codice di procedura civile, là dove parla del «provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito». La scorsa settimana, con l’ordinanza interlocutoria n. 27417 del 21 ottobre 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha messo sotto esame proprio quella formula, definendo la questione «di massima di particolare importanza». Il tema riguarda da vicino l’avvocato che ha perso in Cassazione con un rigetto accompagnato dalla correzione della motivazione e si chiede se gli resti la strada della revocazione.
L’ordinanza 27417: che cosa è stato rimesso e perché
Il provvedimento porta la firma del Presidente A. Scarpa e del Relatore C. Trapuzzano. La Seconda Sezione non ha deciso il ricorso: ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del fascicolo al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. È il meccanismo previsto quando una questione richiede una parola definitiva della Corte nella sua composizione più autorevole.
La domanda giuridica è formulata con precisione. Quando l’art. 391-ter, comma 1, primo periodo, richiama il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito, per delimitare il campo degli «altri casi di revocazione», si riferisce soltanto all’ipotesi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., cioè alla cassazione con decisione della causa nel merito? Oppure comprende anche la correzione della motivazione prevista dall’art. 384, ultimo comma? Detta così sembra una questione di classificazione. Perché allora distinguere due modi di decidere dovrebbe richiedere l’intervento delle Sezioni Unite?
Decidere nel merito o correggere la motivazione: un confine con conseguenze
La risposta sta nella funzione della norma. L’art. 391-ter è stato introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 e, come ricostruisce una relazione pubblicata dalla Corte sulla revocazione, riguarda i casi di revocazione n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., con riferimento ai provvedimenti con i quali la Corte ha deciso la causa nel merito. In pratica, la norma apre uno strumento di tutela ulteriore, ma lo lega a un presupposto: il tipo di decisione adottata dalla Cassazione.
Qui entrano in gioco le due ipotesi dell’art. 384 c.p.c., che è utile tenere affiancate. Da un lato c’è il comma 2: la Corte cassa la sentenza impugnata e decide essa stessa la causa nel merito, sostituendo la propria pronuncia a quella del giudice precedente. Dall’altro c’è l’ultimo comma: il ricorso viene respinto, ma la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata. Il risultato finale per la parte soccombente può sembrare simile, perché in entrambi i casi la vicenda si chiude in sede di legittimità, ma la struttura della pronuncia è diversa. Secondo il Massimario della Corte di cassazione, il rigetto con correzione della motivazione costituisce una categoria decisoria distinta dalla decisione di cassazione sostitutiva nel merito.
Da questa distinzione dipende tutto il resto. Se la formula dell’art. 391-ter va letta in senso stretto, solo chi ha subito una cassazione con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, può invocare i casi di revocazione n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395. Se invece va letta in senso più ampio, anche il rigetto con correzione della motivazione rientra nel perimetro. Non si tratta quindi di un dettaglio terminologico: la qualificazione della pronuncia stabilisce se il rimedio esiste oppure no. Ed è proprio questa ricaduta diretta sull’accesso alla tutela a spiegare perché la Seconda Sezione abbia ritenuto la questione meritevole di un chiarimento generale.
In attesa delle Sezioni Unite: come adeguarsi
Che cosa cambia, intanto, per chi ha sul tavolo una sentenza di rigetto «corretta»? Nulla è stato ancora deciso, e va detto con onestà: la rimessione è un’indicazione di incertezza, non una nuova regola. La buona prassi, però, è già chiara. Come davanti a una norma tecnica in revisione si continua a lavorare documentando con cura ogni scelta, così chi impugna o difende una pronuncia di legittimità dovrebbe leggere con attenzione come la Corte ha qualificato la propria decisione, distinguendo tra cassazione con decisione nel merito e rigetto con correzione della motivazione, e considerare la pendenza della questione nelle valutazioni sui rimedi disponibili, senza dare per scontata né l’una né l’altra lettura.
La rimessione, del resto, non è un allarme ma una forma di manutenzione della norma. Una disposizione in vigore dal 2006, le cui parole si prestano a letture diverse, verrà riportata a un significato condiviso. Quando le Sezioni Unite si pronunceranno, l’accesso alla revocazione contro le decisioni della Cassazione sarà più prevedibile per tutti: per chi la propone, per chi vi resiste e per la stessa Corte. Fino ad allora, il presidio più efficace resta la precisione nel qualificare la decisione che si ha davanti.