Fideiussione 2015, ma il provvedimento di Bankitalia è del 2005 e copre il 2002-2005.
Nel 2015 due donne firmano due fideiussioni specifiche a garanzia dei debiti di un’impresa individuale verso Monte dei Paschi di Siena. L’impresa non paga e il credito passa a Siena NPL 2018, che ottiene dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo contro le due garanti. Da questo fascicolo, ordinario per chi frequenta il contenzioso bancario, nasce la sentenza n. 24825 delle Sezioni Unite civili, depositata lo scorso 28 agosto. Sono passati due mesi. La domanda utile oggi non è più che cosa abbia deciso la Corte, ma come applicare il principio alle cause aperte e ai contratti in essere.
Una garanzia del 2015 arriva alle Sezioni Unite
Il percorso processuale è breve. Le Sezioni Unite non sono arrivate al caso dopo tre gradi di giudizio. Le ha investite direttamente il Tribunale di Siracusa con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., lo strumento che consente al giudice di merito di chiedere alla Cassazione di risolvere una questione di diritto nuova, controversa e destinata a ripetersi. Gli estremi sono riportati anche nella pagina della Corte dedicata al rinvio, che collega la richiesta alla sentenza 24825/2026. Resta da capire perché un contratto firmato nel 2015 debba fare i conti con un provvedimento di vent’anni prima.
Il difetto d’origine: tre clausole e un provvedimento del 2005
Per rispondere bisogna tornare al modello di fideiussione predisposto dall’ABI, a cui si sono ispirati per anni moltissimi contratti bancari. Già nel 2003 lo schema era finito sotto esame. La Banca d’Italia, all’epoca competente per la concorrenza nel settore bancario, aprì l’8 novembre 2003 un’istruttoria ai sensi della legge n. 287/90. Doveva verificare se lo schema notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza. Come si legge nel provvedimento n. 55 della Banca d’Italia, la valutazione tenne conto anche degli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003.
L’esame individuò tre previsioni del modello omnibus, agli articoli 2, 6 e 8: la clausola di reviviscenza, la rinuncia al termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza. Come ricostruisce l’analisi pubblicata da Diritto Bancario, queste clausole erano idonee a produrre effetti anticoncorrenziali se applicate in modo uniforme. Con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia le censurò. C’è però un limite che oggi pesa molto: quell’accertamento ha riguardato soltanto il periodo tra il 2002 e il 2005. Il punto aperto è quindi che cosa valga per una garanzia specifica firmata dieci anni dopo.
Niente nullità in automatico: cosa cambia per chi garantisce e per chi presta
La Corte traccia il confine temporale e oggettivo della nullità parziale, tema sul quale la giurisprudenza di merito era divisa, come ricorda il commento alla pronuncia delle Sezioni Unite. Il principio è netto. Secondo la sintesi del Sole 24 Ore sulle fideiussioni bancarie, nelle fideiussioni specifiche stipulate fuori dal periodo esaminato da Bankitalia le clausole ABI non sono nulle soltanto perché riprodotte nel contratto. Il provvedimento del 2005 resta un elemento di prova importante dell’intesa anticoncorrenziale,
ma da solo non basta a dimostrarne l’estensione.
Un esempio aiuta. Se la fideiussione è omnibus e cade nel 2002-2005, il collegamento con l’accertamento amministrativo è diretto. Se invece è specifica e firmata nel 2015, come nel caso siciliano, la somiglianza testuale con il modello non chiude la partita. Bisogna dimostrare che l’intesa si è estesa anche a quel tipo di contratto e a quell’arco temporale. La Corte affronta poi un argomento molto usato nelle aule, cioè il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. Quella pronuncia, precisano i giudici, non aveva esaminato queste questioni. Gli orientamenti basati su affermazioni implicite o consequenziali a quella decisione non sono quindi argomenti decisivi.
Le conseguenze pratiche sono due. La prima riguarda i giudizi pendenti. Come osserva un approfondimento sugli effetti nei giudizi pendenti, la sentenza impone di verificare le domande, le eccezioni e soprattutto il materiale probatorio. Un fascicolo costruito solo sul provvedimento del 2005 può risultare insufficiente per una garanzia fuori periodo. La seconda riguarda la decadenza. Con la clausola “a prima richiesta” alla banca basta chiedere il pagamento in tempo: non deve necessariamente fare causa entro il termine dell’art. 1957 c.c., perché è sufficiente una richiesta stragiudiziale al fideiussore per conservare la garanzia. Per i garanti è un’indicazione da leggere con attenzione prima di puntare tutto sull’eccezione di decadenza.
La sentenza non giustifica allarmi e non apre a un liberi tutti. Indica piuttosto un metodo di controllo, simile a quello che si applica a un richiamo di prodotto. Prima si verificano la data e il tipo della fideiussione, omnibus o specifica, dentro o fuori dal 2002-2005. Poi si individuano le clausole effettivamente presenti, si valuta se le prove vanno oltre il provvedimento del 2005 e si riesaminano con questo criterio le cause in corso. Garanti, banche e difensori hanno ora un riferimento chiaro su dove si colloca l’onere della prova.