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La Cassazione non sa se una soglia più alta cancella il reato

La Cassazione non sa se una soglia più alta cancella il reato

La Cassazione chiede alle Sezioni Unite se l'innalzamento del plafond compensazioni cancelli il reato per favor rei.

La Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite se il plafond più alto del 2014 cancella l’illecito

Una compensazione orizzontale dell’anno d’imposta 2014 viene contestata perché eccede la soglia allora fissata a 700.000 euro. Se la stessa compensazione venisse misurata con i limiti introdotti successivamente, sarebbe ancora un illecito? È la domanda posta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 24935 del 2 settembre 2026. A quasi due mesi dal deposito, il provvedimento resta il riferimento da cui partire per impostare le difese nei contenziosi ancora aperti.

Ordinanza n. 24935/2026: una compensazione del 2014 arriva alle Sezioni Unite

Il caso riguarda l’accertamento sull’utilizzo di crediti in compensazione orizzontale sopra soglia per l’anno d’imposta 2014, quando il limite era di 700.000 euro. Lo scorso 2 settembre la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite. Il collegio era presieduto da G. La Rocca, con relatore F. Federici.

La Sezione non ha deciso la questione e si è limitata a porla. Deve stabilire se le modifiche legislative intervenute nel corso del giudizio, che hanno elevato il plafond dei crediti compensabili orizzontalmente, abbiano escluso la sanzionabilità della fattispecie in applicazione del principio del favor rei, perché avrebbero cambiato i presupposti per accedere al beneficio. Perché un dubbio di questo tipo viene rimesso alle Sezioni Unite?

Precetto o dato esterno: dove passa il confine dell’illecito

Per capire la portata della rimessione bisogna partire dalla distinzione su cui si regge tutto il ragionamento. Come sottolinea l’approfondimento sul plafond IVA e il favor rei, l’applicazione del favor rei nei giudizi ancora pendenti dipende dalla qualificazione del plafond. Se è parte del perimetro dell’illecito, una soglia più alta riduce l’area della condotta vietata. Se invece è un dato esterno al precetto, la sua modifica non incide sulla sanzione.

L’ordinanza chiarisce la distinzione con un confronto. Nel caso delle abitazioni di lusso, la modifica dei criteri per individuarle non è stata ritenuta idonea a incidere sulla sanzionabilità della dichiarazione mendace resa dal contribuente: la falsità della dichiarazione resta tale anche se cambiano i parametri di classificazione. Per le compensazioni la situazione appare diversa. Secondo l’ordinanza, l’innalzamento della soglia potrebbe incidere direttamente sull’area della condotta vietata e rendere lecite compensazioni che, con la disciplina precedente, eccedevano il limite consentito. In questo secondo caso la soglia è proprio la misura che separa la condotta lecita da quella sanzionata.

Anche la storia dei limiti va letta in questa chiave. Come ricostruisce un commento sulla sanzione per omesso versamento, il tetto alle compensazioni orizzontali tra IVA e altri tributi era stato fissato dall’art. 34, comma 1, L. 388/2000 in 516.456,90 euro ed è salito a 700.000 euro dal 2014. Su questo terreno la Cassazione si era già espressa: con la pronuncia n. 18377/2024 aveva stabilito che l’innalzamento retroattivo del limite annuale a due milioni di euro comporta una parziale abolitio criminis. Aveva inoltre chiarito che la nuova soglia si applica retroattivamente a tutti i procedimenti non definitivi, con effetti rilevanti sul contenzioso tributario. Se le Sezioni Unite seguiranno questa linea e confermeranno che il plafond fa parte del precetto, le compensazioni del passato andranno valutate con i limiti attuali. Resta da capire come conviene muoversi nel frattempo.

Tre mosse prima della decisione e una cronologia da tenere sotto mano

Per l’impresa con un contenzioso non definitivo su compensazioni oltre soglia, il primo passo è ricostruire con precisione ogni posizione contestata: anno d’imposta, importo compensato, soglia vigente all’epoca e stato del giudizio. Non è un obbligo di legge ma una buona prassi. Il principio affermato nel 2024 riguarda i procedimenti non definitivi, quindi sapere quali fascicoli rientrano in questa categoria è il presupposto di ogni strategia.

Il consulente che imposta le difese può già oggi inquadrare le contestazioni pendenti nella logica del favor rei. Può richiamare la pronuncia n. 18377/2024 e argomentare che il plafond appartiene al perimetro dell’illecito, distinguendo la fattispecie da quella delle abitazioni di lusso. Per l’Amministrazione finanziaria l’ordinanza è un invito a rivalutare le contestazioni ancora aperte alla luce di un possibile orientamento delle Sezioni Unite che ridurrebbe l’area sanzionabile.

La cronologia da tenere presente è breve:

2000: l’art. 34, comma 1, L. 388/2000 fissa il limite a 516.456,90 euro.
2014: la soglia sale a 700.000 euro, il limite applicabile al caso rimesso.
2024: con la n. 18377 la Cassazione qualifica l’innalzamento retroattivo a due milioni come parziale abolitio criminis, applicabile ai procedimenti non definitivi.
2 settembre 2026: con l’ordinanza interlocutoria n. 24935 la Sezione Tributaria trasmette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Prossimo passaggio: l’eventuale assegnazione e la decisione delle Sezioni Unite, al momento senza una data nota.

La situazione non giustifica né allarme né euforia. Il confronto si gioca sui procedimenti non definitivi, e chi già ora ha mappato le compensazioni contestate e le ha inquadrate nella logica del favor rei può trasformare un’incertezza giurisprudenziale in un vantaggio difensivo, qualunque sia la decisione delle Sezioni Unite.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire