TFR non versato al Fondo tesoreria resta a carico del datore di lavoro
Un’azienda con più di cinquanta dipendenti viene dichiarata fallita. Le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate dai lavoratori avrebbero dovuto confluire al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps, ma quei versamenti non sono mai stati fatti. Il lavoratore chiede chi lo paga e attraverso quale canale. Per anni la risposta è dipesa dal collegio chiamato a decidere. Lo scorso 7 ottobre, con la sentenza n. 26356 delle Sezioni Unite civili, la Corte di Cassazione ha dato una risposta unica, in materia di previdenza, che chi gestisce paghe e contenziosi deve ora recepire nelle proprie procedure.
Il TFR che non arriva al Fondo di tesoreria
Il doppio binario nasce con la legge finanziaria per il 2007. L’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 prevede che i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti versino al Fondo di tesoreria le quote di TFR, quando il lavoratore non le ha destinate alla previdenza complementare. L’obbligo decorre dall’1 gennaio 2007 e il Fondo è gestito dall’Inps per conto dello Stato. Da allora resta aperta una domanda: una volta indirizzate al Fondo di tesoreria, quelle quote restano retribuzione o diventano contributo? Il contrasto, come ha ricostruito la stampa specializzata, riguardava proprio la natura retributiva oppure contributiva degli accantonamenti.
Due Cassazioni, due debitori: la contestazione
Prima delle Sezioni Unite la Sezione Lavoro della Cassazione aveva dato due risposte opposte. Secondo un primo filone, inaugurato da Cass. 25035/2023 e seguito da pronunce successive, il TFR maturato dopo il 2007 e gestito dal Fondo di tesoreria aveva natura previdenziale. Era quindi a carico esclusivo dell’Inps, con applicazione dell’automaticità delle prestazioni, cioè il principio per cui il lavoratore riceve la prestazione previdenziale anche se i contributi non sono stati versati.
Il secondo orientamento, che l’analisi pubblicata da NT+ Diritto collega a Cass. 10082/2025, partiva dalla premessa opposta. Il TFR conserva la natura di retribuzione differita, il datore resta debitore e, in caso di insolvenza, interviene il Fondo di garanzia. Davanti a due letture così lontane, l’esito per il lavoratore cambiava a seconda del collegio. Con l’ordinanza interlocutoria n. 10082 del 2025 la Sezione Lavoro ha quindi rimesso la questione di massima alle Sezioni Unite, citando espressamente il contrasto sorto al proprio interno.
La decisione e tre regole per non sbagliare strada
Le Sezioni Unite hanno scelto la lettura retributiva. Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755-757, della legge n. 296 del 2006, «costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale». La funzione previdenziale viene riconosciuta, ma non trasforma le quote in contributi. Nel caso descritto in apertura la risposta è quindi univoca. Come si legge nel testo integrale della sentenza, in caso di omesso versamento al Fondo di tesoreria l’obbligo di corrispondere il TFR resta in capo al datore di lavoro, e il lavoratore ha diritto di accedere al Fondo di garanzia.
Da questa qualificazione discendono tre indicazioni operative, ciascuna con un destinatario preciso.
Per il datore di lavoro. Rimane il debitore del TFR anche quando le quote dovevano essere versate all’Inps. Il versamento al Fondo di tesoreria non trasferisce il debito, e l’omissione non lo sposta sull’ente previdenziale. Verificare la regolarità e la tracciabilità dei versamenti serve anzitutto a tutelare l’azienda.
Per chi gestisce paghe e versamenti. La scelta tra natura retributiva e previdenziale non è solo teorica. Da essa dipendono l’applicabilità dell’automaticità delle prestazioni previdenziali, il regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva e la possibilità che Fondo di tesoreria e Fondo di garanzia intervengano insieme quando il credito resta insoddisfatto per inadempimento del datore. Con la qualificazione retributiva cade il presupposto delle posizioni costruite sulla lettura previdenziale del 2023. Conviene rileggerle una per una, perché l’adeguamento richiede tempo ma rende il quadro più prevedibile.
Per chi assiste il lavoratore. Il percorso è ora definito. Il lavoratore deve prima ottenere l’ammissione allo stato passivo del datore fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale. Solo dopo può rivolgersi al Fondo di garanzia per il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito. L’automaticità delle prestazioni a carico dell’Inps non è la via da seguire per il TFR non versato al Fondo di tesoreria.
Ciascuno sa ora cosa fare. I datori devono controllare i versamenti al Fondo di tesoreria, sapendo di restare debitori in ogni caso. Gli uffici paghe devono riallineare le pratiche impostate sull’orientamento previdenziale. I legali dei lavoratori devono puntare subito sull’insinuazione al passivo e sul Fondo di garanzia. La strada adesso è una sola, e conviene percorrerla con le carte in ordine.