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La Cassazione ha ridimensionato la restituzione della pensione

La Cassazione ha ridimensionato la restituzione della pensione

La Cassazione ridimensiona la restituzione della pensione Quota 100: la riduzione è pari al reddito da lavoro percepito, non all'intero anno.

Quota 100: per chi ha accettato incarichi non consentiti la riduzione non è più pari all’intero anno

Lo scenario è noto a molti pensionati Quota 100. Si accetta un incarico non consentito, arriva la lettera dell’Inps e la richiesta è di restituire un anno intero di pensione. Con la sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026, depositata a metà del mese, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ridimensiona questa conseguenza. Chi lavora mentre percepisce Quota 100, fuori dai limiti previsti, subisce una riduzione della pensione pari al reddito da lavoro percepito. Non perde l’intero trattamento dell’anno. È un’indicazione che conviene conoscere a chi ha scelto Quota 100 e continua a lavorare, o sta valutando di farlo. L’Inps, almeno per ora, non l’ha ancora recepita.

Non un anno intero, ma quanto si è guadagnato

Il punto di partenza è il divieto di cumulo previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019. Secondo la Corte, la cosiddetta “pensione quota cento” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fa eccezione il lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Anche la finestra temporale è precisa. Il pensionato non può godere insieme di pensione e reddito da lavoro a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il dispositivo interviene sulle conseguenze di una violazione. Secondo i giudici, il superamento del divieto determina «la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa». La Corte lo riassume in una frase: «la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo».

Il criterio cambia due cose. La prima riguarda la misura: la riduzione si commisura a quanto si è effettivamente guadagnato, non all’importo della pensione di un anno. La seconda riguarda la base di calcolo. Come sintetizza l’approfondimento pubblicato da PMI.it, la somma pari al reddito da lavoro viene scomputata dal trattamento dell’intero periodo di divieto, non dal singolo anno solare in cui si è lavorato. Conta quindi poco in quale mese o anno sia caduta la prestazione. Conta il guadagno, confrontato con l’intero arco temporale coperto dalla norma. La decisione porta la firma del relatore G. Marchese, con presidente L. Esposito.

Una regola del 2019 e un precedente severo

Per capire da dove venga la prassi della restituzione annuale bisogna fare un passo indietro. Quota 100 nasce con l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Era una pensione anticipata riservata a chi, nel triennio 2019-2021, avesse raggiunto almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Il divieto di cumulo era parte integrante del meccanismo fin dall’inizio. La norma, però, non chiariva in modo esplicito come quantificare la sanzione in caso di violazione.

Su questo punto la giurisprudenza non è stata lineare. Meno di due anni fa, con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024, la stessa Sezione aveva seguito la linea più severa: aveva ammesso il recupero della pensione per tutto l’anno solare in cui era stato svolto il lavoro. Nella stessa Sezione convivono quindi due letture molto diverse. Una è proporzionata al guadagno, l’altra è legata al calendario.

Cosa cambia allo sportello, e per chi

Che cosa succede, allora, quando un pensionato riceve oggi una richiesta di restituzione? La Corte non nasconde il problema. Come riporta NT+ Diritto del Sole 24 Ore, nella sentenza i giudici osservano che l’interpretazione della norma da parte dell’Inps ha generato un «vasto contenzioso giudiziario». Sul piano operativo, però, la sentenza non modifica da sola le procedure degli uffici. Finché l’Istituto non la recepirà, le sedi continueranno a chiedere la restituzione integrale di un anno di pensione per il periodo d’imposta in cui si è verificata la violazione.

Il tema non riguarda solo Quota 100. Quota 103 prevede un divieto di cumulo identico, all’art. 14.1, comma 3, dello stesso D.L. n. 4/2019. È quindi ragionevole ipotizzare che il criterio valga anche lì per analogia. Va però detto con chiarezza che si tratta di un’interpretazione e non di un principio già affermato dalla Corte per quella misura.

Resta aperta la durata di questo disallineamento tra la Cassazione e la prassi dell’Istituto, su cui al momento non ci sono indicazioni. Nel frattempo il quadro offre comunque un riferimento leggibile. Il divieto vale dalla decorrenza della pensione fino ai requisiti di vecchiaia. È esclusa l’attività autonoma occasionale entro 5.000 euro lordi annui. In caso di violazione, il taglio è pari a quanto guadagnato e va calcolato sull’intero periodo.

Per chi è in Quota 100, o in Quota 103 se l’analogia sarà confermata, il consiglio pratico è semplice. Conviene conoscere il criterio fissato dalla Corte e confrontare con esso eventuali richieste di restituzione già ricevute o in arrivo. Poi va seguito il modo in cui l’Inps deciderà di adeguarsi. Non c’è motivo di allarmarsi: la Cassazione ha indicato una regola proporzionata, ed è su quella che conviene misurare ogni richiesta.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire