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La Cassazione ha chiesto a Lussemburgo se il Fisco può perdere comunque

La Cassazione ha chiesto a Lussemburgo se il Fisco può perdere comunque

La Cassazione ha sospeso un giudizio sul cram down fiscale e chiesto alla Corte UE se il concordato senza il voto del Fisco sia legittimo.

La Corte Ue deciderà se l’omologazione del concordato contro il voto del Fisco violi la direttiva Insolvency

Poco più di una settimana fa, il 22 ottobre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente M. Ferro, Relatore L. D’Orazio) ha depositato l’ordinanza interlocutoria n. 27546. Con questo provvedimento ha sospeso un giudizio nato a Lecce e ha chiesto un parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo la scheda pubblicata dalla Suprema Corte, il rinvio pregiudiziale riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione «in punto di esatta individuazione dell’accesso alla ristrutturazione preventiva degli imprenditori in difficoltà finanziaria». L’oggetto della verifica non è un componente difettoso. È un meccanismo giuridico che molti consulenti usano ogni giorno: l’omologazione del concordato preventivo anche quando il creditore pubblico ha votato contro, il cosiddetto cram down fiscale. Chi prepara piani di risanamento deve sapere che questo strumento è entrato in una fase di verifica di conformità.

Da Lecce a Lussemburgo: il concordato che il Fisco non voleva

Il caso parte da una società debitrice il cui concordato preventivo era stato omologato. La Corte di Appello di Lecce aveva confermato l’omologazione e l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato quella sentenza in Cassazione, come ricostruisce il commento di Diritto Bancario sul rinvio. Il Fisco si era opposto fin dall’inizio, sostenendo che l’insolvenza derivava dalla sistematica omissione dei tributi.

L’argomento dell’Agenzia era preciso. In base a quanto riportato nel commento pubblicato su Il Caso, l’Amministrazione lamentava una «sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali», documentata dall’Anagrafe Tributaria e collegata ai ruoli affidati all’agente della riscossione. Si trattava, secondo l’Agenzia delle Entrate, di condotte dolose «che hanno inciso negativamente sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa». Invece di decidere sul merito, la Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE. Il nodo da sciogliere è questo: se il giudice può superare il no del Fisco,
quale norma europea rischia di essere violata?

Il difetto sotto la lente: Direttiva Insolvency e aiuti di Stato

Il metodo è quello che si applica a una macchina: si prende il prodotto e lo si confronta con lo standard che dovrebbe rispettare. Gli standard di riferimento sono due. Il primo è la Direttiva (UE) 2019/1023, la cosiddetta Direttiva Insolvency, che regola la ristrutturazione preventiva. Il secondo è l’art. 107 del TFUE, cioè la disciplina degli aiuti di Stato. La massima dell’ordinanza indica gli elementi in esame: concordato preventivo, transazione fiscale, cram down forzoso, art. 180 della legge fallimentare, Direttiva UE 1023/2019.

La seconda questione è formulata con molta precisione. La Corte chiede se sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato alle «imprese in difficoltà» l’approvazione forzosa della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, «nonostante il voto negativo espresso del creditore pubblico (Fisco) e purché esso sia determinante, restando sufficiente la sola convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare». Il criterio sotto esame è quindi la sola convenienza rispetto al fallimento. Se basta questa verifica per imporre lo stralcio al creditore pubblico, la rinuncia a una parte del credito tributario può somigliare a un vantaggio concesso con risorse pubbliche a una singola impresa. Come segnala l’analisi di NT+ Fisco del Sole 24 Ore, la Corte individua due possibili profili di criticità nella disciplina italiana.

Per capire come si è arrivati a questo punto serve un passo indietro. Già nel 2021, il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto, all’art. 20, comma 1, lett. a), aveva sostituito l’espressione «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» con «anche in mancanza di adesione», come ricorda l’approfondimento di Diritto della Crisi sul D.L. 118/2021. Con quella modifica il cram down non copriva più soltanto il silenzio del Fisco, ma anche il suo dissenso espresso. Non tutti gli interpreti vedono in questo meccanismo un difetto. Secondo una lettura diffusa in dottrina, espressa ad esempio in un contributo pubblicato su Diritto della Crisi, le norme sul cram down non contrastano né con la Direttiva Insolvency né con la disciplina degli aiuti di Stato. È una posizione autorevole, ma è soltanto una delle tesi in campo: la risposta spetta alla CGUE. Il paradosso resta. Uno strumento pensato per salvare imprese in difficoltà ma ancora sane, se usato male, può falsare il mercato che dovrebbe proteggere.

Prevenire è meglio che convertire: le lezioni per imprese e consulenti

Che cosa cambia, in concreto, per chi sta preparando un piano di concordato? Dal punto di vista normativo, per ora, nulla: la disciplina resta in vigore e la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata. Cambia però il contesto in cui il piano verrà valutato. Il principio che emerge dal dibattito è semplice. L’impresa che non paga deliberatamente le imposte e i contributi, contando sul fatto che il tribunale trasformi il voto contrario del creditore pubblico in favorevole, fa un uso distorto dello strumento di regolazione della crisi. Non è una sfumatura. Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo comportamento va a scapito delle aziende virtuose e altera la libera concorrenza: chi ha pagato regolarmente le imposte si trova a competere con chi le ha usate come fonte di finanziamento.

In attesa di Lussemburgo, conviene ragionare come in una revisione di sicurezza: individuare i punti deboli prima che li trovi l’ispettore. Le buone prassi sono due, e sono raccomandazioni, non obblighi nuovi. La prima è trattare la regolarità fiscale come un presidio da monitorare in modo continuo, senza aspettare l’apertura della procedura per accorgersi di un debito tributario che si è accumulato negli anni. La seconda è costruire piani che stiano in piedi anche senza contare sul voto convertito del creditore pubblico. Un piano che regge solo grazie al cram down è un piano fragile, soprattutto se dall’Anagrafe Tributaria e dai ruoli emerge una storia di omissioni sistematiche.

Il cram down fiscale resta uno strumento legittimo di salvataggio. L’ordinanza 27546, però, ricorda che funziona bene soltanto con imprese che hanno rispettato le regole. Chi si adegua ora, curando la compliance tributaria e costruendo piani solidi, non avrà motivo di temere la risposta della Corte di giustizia.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire