La Terza Sezione Civile ha rimesso la questione al Primo Presidente per un contrasto tra sezioni sulla validità della sentenza
Il caso nasce da una lite sui canoni dovuti per la concessione di un alloggio demaniale. Si tratta di una controversia che, per legge, segue il rito del lavoro ed è stata decisa dopo un’udienza a trattazione scritta. Subito dopo la chiusura della trattazione, però, il dispositivo non viene depositato telematicamente. Da questo passaggio di cancelleria, all’apparenza minore, nasce l’ordinanza interlocutoria n. 27991 della Terza Sezione Civile, emessa lo scorso 28 ottobre 2026. Con questo provvedimento la Corte di Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, del codice di procedura civile (c.p.c.), la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Un alloggio demaniale, un dispositivo che manca
La domanda posta dalla Sezione rimettente è precisa. Nei processi soggetti al rito del lavoro e trattati per iscritto, la sentenza è nulla se il dispositivo non viene depositato telematicamente «nell’immediatezza della chiusura della trattazione o comunque entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte»? Oppure quel ritardo resta senza conseguenze sulla validità della decisione? La Terza Sezione non ha dato una risposta. Ha qualificato la questione come «di massima di particolare importanza» e ha rilevato che è «oggetto di contrasto intersezionale». Sono i due presupposti che, in base all’art. 374, comma 2, c.p.c., consentono di investire il massimo collegio della Corte.
Chi segue da vicino il contenzioso lavoristico avrà una perplessità legittima. L’udienza scritta nel rito del lavoro non era già stata ammessa? E se sì, perché si torna davanti alle Sezioni Unite?
Ammessa la carta, resta da capire quando si legge la decisione
Sì, la cosiddetta udienza cartolare è ammessa, cioè l’udienza in cui le parti si confrontano con note scritte anziché comparendo davanti al giudice. Proprio questo ha fatto emergere il problema successivo. Già nel giugno 2025, come ricostruisce l’approfondimento pubblicato su Judicium, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 17603/2025, la compatibilità dell’udienza con trattazione scritta disciplinata dall’art. 127-ter c.p.c. anche con le peculiarità del rito del lavoro. Con quella pronuncia le udienze scritte nel contenzioso lavoristico hanno ricevuto una legittimazione chiara: la sostituzione dell’udienza in presenza con lo scambio di note non è di per sé incompatibile con un processo costruito sull’oralità e sulla concentrazione.
Qui sta il paradosso. Una volta ammesso che la trattazione scritta possa prendere il posto della discussione orale, la domanda si sposta a valle. Nel rito del lavoro il momento conclusivo tradizionale è la lettura del dispositivo in udienza. È l’atto che rende immediatamente conoscibile l’esito della lite e che “cristallizza” la decisione nel momento stesso in cui la causa viene trattenuta. Se l’udienza non si svolge più in presenza, va chiarito che cosa sostituisca quella lettura e con quali tempi. L’ordinanza n. 27991 individua il candidato naturale nel deposito telematico del dispositivo. La questione rimessa riguarda però le conseguenze del suo mancato rispetto: se cioè il deposito tardivo o assente valga come causa di nullità della sentenza o come semplice irregolarità.
Su questo punto, segnala la Terza Sezione, le sezioni della Corte non hanno seguito un indirizzo uniforme. Il provvedimento parla espressamente di contrasto intersezionale, e per questo la scelta di rivolgersi al Primo Presidente è un passaggio obbligato più che una cautela. Il quadro del 2025 ha chiarito se la trattazione scritta sia ammessa. La rimessione dell’ottobre 2026 riguarda invece come vada chiusa perché la sentenza resti valida. Se però il punto è aperto ai vertici della Corte, che cosa accade nel frattempo negli uffici giudiziari che applicano il rito ogni giorno?
Oltre il lavoro: prassi diverse e come non farsi trovare scoperti
Dal piano dei principi si passa a quello delle cancellerie e dei fascicoli telematici. L’incertezza interpretativa derivante dalla normativa vigente, osserva la stessa analisi pubblicata su Judicium, ha prodotto prassi disomogenee nei diversi uffici giudiziari. In un tribunale il dispositivo viene caricato a ridosso della scadenza delle note scritte, in un altro arriva insieme alla motivazione. Il perimetro, inoltre, è più ampio del solo contenzioso lavoristico. L’equilibrio tra oralità, pubblicità della discussione e lettura del dispositivo conta anche in ambiti procedimentali affini, come i giudizi locatizi e le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione. Una pronuncia delle Sezioni Unite sul dispositivo nella trattazione scritta potrebbe quindi incidere su una parte consistente del contenzioso civile ordinario.
L’incertezza si può gestire con metodo. Dal caso si ricavano tre lezioni operative, ciascuna con un destinatario preciso:
Per il giudice: curare il deposito telematico del dispositivo nell’immediatezza della chiusura della trattazione scritta o, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per le note. È la soluzione che mette la sentenza al riparo da qualunque esito interpretativo. Il costo organizzativo esiste, perché obbliga a pianificare la decisione a ridosso del termine. Si tratta però di un adeguamento di agenda, non di un aggravio sostanziale.
Per il difensore: verificare tempestivamente nel fascicolo telematico se e quando il dispositivo è stato depositato, e annotarne la data. In attesa delle Sezioni Unite, quel dato può diventare un motivo di impugnazione per chi ha perso o un profilo da presidiare per chi ha vinto.
Per entrambi: ricordare che la decisione attesa riguarderà espressamente il rito del lavoro, ma che lo stesso equilibrio tra oralità e lettura del dispositivo vale nei giudizi locatizi e nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione. Conviene quindi applicare la stessa cautela anche nei riti affini.
Ora la parola spetta al Primo Presidente, che dovrà valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite. In attesa di quella decisione, la scelta più prudente per chi opera nel rito del lavoro e nei riti collegati è considerare il deposito telematico del dispositivo, subito dopo la trattazione scritta, un passaggio da garantire e documentare. In questo modo la sentenza non resta esposta a una contestazione evitabile.