Ricorso respinto: gli altiforni vanno spenti, l’autorizzazione ambientale non esclude il sindacato del giudice.
Gli altiforni di Taranto hanno ora una data: il 15 dicembre 2026, entro cui l’area a caldo dello stabilimento deve fermarsi. A fissare quel termine non è stata un’autorità amministrativa, ma un’azione collettiva promossa da alcuni residenti davanti al giudice civile di Milano. Con la sentenza n. 28087 delle Sezioni Unite civili, depositata giovedì 29 ottobre (Presidente P. D’Ascola, Relatore P. Vella), la Corte di Cassazione ha chiuso la partita processuale. Ha respinto o dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la decisione dei giudici milanesi.
Altiforni, una data e un’azione collettiva
La vicenda nasce a Milano. Come ricostruisce un approfondimento dello studio Reiterer Marangoni, alcuni cittadini di Taranto hanno avviato un’azione collettiva davanti al Tribunale di Milano. Lo strumento è l’inibitoria dell’art. 840-sexiesdecies del codice di procedura civile (c.p.c.), cioè la richiesta al giudice di far cessare una condotta lesiva. L’obiettivo era tutelare i diritti omogenei della popolazione che vive vicino allo stabilimento. Per inquadrare le responsabilità servono due soggetti distinti. L’impianto è di proprietà di ILVA S.p.A. in a.s., dove la sigla sta per amministrazione straordinaria, ed è gestito da Acciaierie di Italia S.p.A.
Nel corso del 2026, come riporta il dossier della Camera dei deputati sulla vicenda Ilva, in questo contenzioso civile è stata disposta la sospensione dell’attività dell’area a caldo. La corte d’appello civile di Milano ha confermato la misura in sede di reclamo. Secondo la ricostruzione di Rainews, l’ex Ilva deve spegnere gli altiforni e chiudere la produzione a caldo. Il termine del 15 dicembre 2026 era subordinato proprio alla pronuncia della Suprema corte, che ora è arrivata. Per un tecnico d’impianto resta una domanda. Il gestore era titolare di un’AIA 2025, l’autorizzazione integrata ambientale che disciplina emissioni e condizioni di esercizio. Come può un giudice civile ordinare lo stop di un impianto autorizzato?
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite, nodo per nodo
La risposta sta in ciò che i residenti hanno chiesto al giudice. Non hanno chiesto di annullare l’autorizzazione, ma di inibire un’attività che ritengono lesiva dei loro diritti. Le Sezioni Unite hanno sciolto tre nodi.
Il primo nodo è l’impugnabilità. La Corte ha fissato un principio di diritto. Il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, accoglie con effetti irreversibili una domanda di inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. si può impugnare con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione. Il dato pratico è questo: quando un provvedimento cautelare-inibitorio produce effetti che non si possono rimuovere, come lo spegnimento di un altoforno, il controllo di legittimità della Cassazione deve essere garantito. Il ricorso è stato quindi esaminato, e poi respinto.
Il secondo nodo è la giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. L’azione è attribuita per legge al Tribunale, Sezione specializzata per le imprese. Il petitum sostanziale, cioè l’utilità che la parte chiede davvero al giudice al di là della forma della domanda, non coincide con l’annullamento dell’AIA 2025. Qui sta il paradosso apparente. L’autorizzazione resta valida sul piano amministrativo, ma questo non sottrae l’esercizio dell’impianto al sindacato del giudice civile chiamato a tutelare i diritti dei residenti.
Il terzo nodo è il merito. I restanti motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che l’inibitoria concessa è coerente con il principio di precauzione che discende dall’art. 8, par. 2, della Direttiva 2010/75/UE, nota come Direttiva IED (Industrial Emissions Directive). La Cassazione legge la norma come interpretata dalla Corte di giustizia UE già nella sentenza del 25 giugno 2024, causa C-626/22. Quel precedente europeo, maturato proprio sul caso tarantino, diventa così il parametro concreto con cui misurare la legittimità di una misura inibitoria nazionale.
Tre lezioni operative prima del 15 dicembre
Se l’autorizzazione non mette al riparo l’esercizio, cosa cambia per chi un impianto lo gestisce, lo possiede o lo mantiene? Dalla sentenza si possono ricavare tre indicazioni, tenendo presente un dato. Secondo il dossier parlamentare, i provvedimenti di sospensione risultano tuttora oggetto di impugnazione. Il quadro processuale va quindi seguito con attenzione, ma il principio affermato dalle Sezioni Unite è chiaro.
Il gestore deve trattare l’AIA come una soglia minima e non come uno scudo processuale. Le prescrizioni autorizzative definiscono cosa è consentito. In un’azione collettiva, però, il giudice valuterà anche se il rischio per la popolazione vicina è stato prevenuto secondo il principio di precauzione. Il proprietario, anche se si trova in amministrazione straordinaria come ILVA S.p.A., resta parte di un sistema esposto alle iniziative dei residenti. Conviene quindi che verifichi con il gestore lo stato dei presidi e la tenuta della documentazione. Chi progetta e mantiene i presidi ambientali, cioè uffici tecnici, manutentori e consulenti, deve scrivere valutazioni del rischio, registri e piani di manutenzione in un linguaggio coerente con l’art. 8, par. 2, della Direttiva IED. Servono scenari di esposizione, misure adottate e motivazioni delle scelte. L’adeguamento ha un costo, documentale e talvolta impiantistico. È però l’investimento che regge meglio quando il caso arriva in aula.
Il messaggio per il lettore tecnico e legale è netto e, in fondo, costruttivo. L’autorizzazione integrata ambientale è il punto di partenza, non il traguardo. Chi gestisce impianti soggetti alla Direttiva IED deve poter dimostrare, carte alla mano, di aver valutato e prevenuto il rischio per chi abita accanto ai camini. Con la sentenza n. 28087 la Cassazione considera l’azione collettiva dei residenti uno strumento pienamente efficace. La difesa più solida si costruisce prima, sull’impianto e sulla documentazione del rischio.