La balla caduta dal muletto ha schiacciato l’autista, morte immediata per lesioni craniche e toraciche
Il 29 maggio 2017 J.J., autista della ditta Miele Trasporti Sas, stava caricando ecoballe nello stabilimento Metalferro Srl, azienda di smaltimento rifiuti. Durante le operazioni, un muletto condotto da H.H., lavoratore interinale della DG Capital Service, ha perso un carico: una ecoballa bianca (plastica triturata pressata) è caduta addosso a J.J., schiacciandolo e causandone la morte pressoché immediata per lesioni craniche e toraciche. Quasi nove anni dopo, lo scorso 3 giugno 2026, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20150, ha rigettato i ricorsi degli imputati e dei responsabili civili, confermando le condanne per omicidio colposo.
La vicenda giudiziaria ha attraversato tre gradi di giudizio. Il Tribunale di Teramo aveva condannato G.G. (amministratore unico di Metalferro), H.H. (il muletto) e I.I. (amministratore unico di DG Capital Service) per omicidio colposo in danno di J.J., dipendente della ditta K.K. Sas. Con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la condanna per tutti e tre, aggiungendo la responsabilità civile solidale delle società Metalferro Srl e DG Capital Service Srl per il risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separata sede con una provvisionale già accordata.
Il giorno in cui la sicurezza è crollata
Il 29 maggio 2017 nello stabilimento Metalferro si svolgevano operazioni di carico di ecoballe su un camion. Due muletti lavoravano in contemporanea: uno, manovrato da K.K. (dipendente DG Capital Service), caricava le ecoballe trasparenti (plastica pressata con fili di ferro); l’altro, manovrato da L.L. (dipendente Metalferro), spingeva le balle all’interno del cassone con un braccio telescopico. Finite le operazioni, J.J. era sceso per assistere alla chiusura dei portelloni e all’apposizione del sigillo. In quel momento, un terzo muletto condotto da H.H., che stava trasportando ecoballe bianche dalla zona di produzione all’area di stoccaggio, ha perso il carico: una balla è caduta proprio su J.J., uccidendolo sul colpo. La sentenza della Cassazione ha confermato la responsabilità per omessa gestione del rischio interferenziale, carenze della viabilità interna e mancata vigilanza, come già accertato nei gradi precedenti.
La doppia verità: condanna per omicidio, assoluzione per occultamento
Un aspetto peculiare riguarda la condotta successiva all’incidente. Subito dopo la morte di J.J., su indicazione di G.G., le tracce dell’accaduto furono rimosse: il muletto condotto da H.H. fu fatto sparire, la zona del piazzale adiacente al camion venne lavata (anche se non tutte le tracce di sangue furono rimosse) e due ecoballe già caricate sul mezzo furono riportate a terra. Per questo G.G. era stato inizialmente imputato per il reato di cui all’art. 452-septies c.p., poi riqualificato come soppressione di prove ex art. 374 c.p. Con la sentenza dello scorso 12 novembre 2024, la Corte d’Appello di L’Aquila ha assolto G.G. da questo secondo capo di imputazione perché non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p. La condanna per omicidio colposo è invece rimasta in piedi, a dimostrazione che la rimozione delle prove non ha impedito l’accertamento della verità processuale.
Lezioni da un carico che non doveva cadere
La tragedia di J.J. offre spunti concreti per chi progetta e gestisce impianti logistici. Il primo punto è la gestione del rischio interferenziale tra ditte diverse: Metalferro (committente), DG Capital Service (appaltatore) e Miele Trasporti (vettore). Il D.Lgs. 81/2008 impone al committente di coordinare le attività e valutare i rischi derivanti dalle interferenze. In questo caso, la mancata separazione dei flussi di muletti e pedoni è stata fatale. Secondo punto: la responsabilità solidale. La sentenza ha confermato che sia la società committente sia l’appaltatrice sono civilmente responsabili per i danni, indipendentemente dalla distribuzione delle colpe tra i singoli. Ciò significa che se un lavoratore subappaltato viene coinvolto in un incidente, il committente non può sottrarsi alla responsabilità civile, anche se il diretto esecutore materiale è un dipendente dell’appaltatore.
Terzo punto: la formazione e le procedure. L’operatore del muletto (H.H.) era un lavoratore interinale, e la sua formazione specifica sulla movimentazione delle ecoballe doveva essere garantita dall’utilizzatore (DG Capital Service) e verificata dal committente. La Cassazione ha sottolineato le carenze nella viabilità interna e nella vigilanza. Per i professionisti della sicurezza (RSPP, progettisti di impianti, responsabili qualità) la lezione è chiara: ogni macchina e ogni operazione va valutata nel contesto reale, non solo in condizioni nominali. La movimentazione di carichi pesanti in aree condivise richiede barriere fisiche, zone di rispetto e procedure di stop quando un operatore scende dal mezzo. Non basta la formazione del singolo muletto: serve un sistema che impedisca fisicamente l’accesso dei pedoni durante le manovre, con sensori di presenza o delimitazioni con parapetti. La sicurezza non è un costo ma un investimento: ogni ecoballa caricata in sicurezza è una vita che non si mette a rischio.