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La distanza di sicurezza ha portato in tribunale i vertici Rindi
Richiami & incidenti 1 giorno fa

Il quadro comandi era a quattro metri

Operio perde due dita per distanza comando emergenza. Cassazione conferma condanna vertici Rindi per lesioni colpose.

La distanza di quattro metri del quadro comandi ha impedito l’arresto tempestivo della macchina

Già nel gennaio 2014, nel corso di una lavorazione presso la ditta Rindi S.p.A. a Signa (Firenze), un operaio di nome K.L. — formalmente dipendente della cooperativa STF ma impiegato in forza di un contratto di appalto — è rimasto con la mano destra schiacciata tra i cilindri di una masticatrice, la macchina utilizzata per formare lastre sottili di para destinate alla produzione del mastice. L’esito è stato l’amputazione del primo e secondo dito, come documentato da la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata a marzo 2022. Al lavoratore è stata riconosciuta un’invalidità del 21% e una pensione di circa 330 euro mensili.

Le violazioni tecniche al centro del processo: quadro comandi distante e corda a strappo fuori norma

L’infortunio non è stato un imponderabile evento meccanico. Il Tribunale di Firenze e la successiva Corte d’Appello hanno accertato che la masticatrice era un macchinario vecchio, non più conforme alla normativa vigente. In particolare, il quadro comandi si trovava a quattro metri di distanza dal punto in cui l’operatore azionava la macchina. Il dispositivo di sicurezza a bordo — una corda a strappo — non risultava conforme alle prescrizioni del D.Lgs n.81 del 2008 né alla normativa tecnica UNI 1417/1997, che disciplina la raggiungibilità e l’efficacia dei comandi di arresto di emergenza. La distanza di quattro metri impediva qualsiasi reazione tempestiva al trascinamento della mano tra gli organi in movimento. In termini tecnici, il costruttore originario (o chi ha gestito la macchina) non aveva assicurato che il comando di emergenza fosse raggiungibile dall’operatore in ogni condizione operativa, come richiesto dalla norma UNI.

Questo punto è centrale anche per i periti e gli RSPP che oggi si trovano a valutare macchine datate. Il fatto che una macchina sia “vecchia” non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di adeguamento ex art. 70 e 71 del D.Lgs 81/2008. Se il comando di emergenza è posizionato a una distanza tale da non consentire una risposta in frazioni di secondo — e la norma UNI 1417 fornisce criteri precisi in merito — la macchina è oggettivamente non conforme e va fermata o radicalmente modificata.

L’iter giudiziario e la conferma della posizione di garanzia dei dirigenti

Con sentenza del 10 dicembre 2018, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità penale di C.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rindi S.p.A. (condannato a 6 mesi di reclusione), di P.P., consigliere delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (condannato a 4 mesi), e di S.L., responsabile della produzione (condannato a 4 mesi), per il delitto di lesioni colpose gravi (art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p.) in cooperazione colposa (art. 113 c.p.).

In appello, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 29 ottobre 2020, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riducendo la pena per ciascun imputato a soli quaranta giorni di reclusione. Il provvedimento, però, non ha intaccato l’accertamento del nesso causale: la mancata conformità del dispositivo di sicurezza è stata la causa diretta dell’incapacità di arrestare la macchina in tempo. La Corte di Cassazione, da ultimo, ha rigettato i ricorsi, confermando che ciascun vertice aziendale — dal Presidente al delegato alla sicurezza al responsabile della produzione — era titolare della posizione di garanzia rispetto all’infortunio e aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40 c.p.).

Tre lezioni operative per costruttori, datori di lavoro e manutentori

Dopo la conferma in Cassazione, la domanda pratica per chi opera nel settore è: come evitare di ritrovarsi nella stessa situazione? Dalla sentenza Rindi emergono tre indicazioni concrete per categorie specifiche.

1. Per il costruttore o l’installatore di macchine usate. La progettazione della sicurezza non termina con la marcatura CE storica. Su una macchina antecedente alle normative attuali, il datore di lavoro (o il noleggiatore) deve effettuare una valutazione del rischio mirata e un adeguamento ex art. 70 e 71 del D.Lgs 81/2008. La posizione del quadro comandi a 4 metri non è un dettaglio di layout produttivo, ma una violazione oggettiva della sicurezza. Un perito che oggi valuta una masticatrice deve chiedersi: il comando di emergenza è raggiungibile dall’operatore nel tempo di reazione necessario alla norma UNI? Se la risposta è no, la macchina è da fermare.

2. Per il datore di lavoro e i delegati alla sicurezza (RSPP, dirigenti). La posizione di garanzia non si esaurisce con la delega scritta. P.P. era il consigliere delegato alla sicurezza, S.L. era il responsabile della produzione: entrambi avevano l’obbligo concreto di verificare i dispositivi di sicurezza. Anche su una macchina “vecchia”, il datore di lavoro deve verificare che i comandi di emergenza siano funzionanti, posizionati correttamente e conformi alla UNI 1417. Non è un controllo burocratico: è una verifica fisica della distanza e della raggiungibilità. Il costo di spostamento di un quadro comandi può essere di poche centinaia di euro, a fronte del costo di una condanna penale e dell’amputazione di due dita di un lavoratore.

3. Per il manutentore (interno/esterno). La sentenza Rindi mostra uno scenario frequente: la “manutenzione creativa”. La corda a strappo esisteva, ma era montata in modo non conforme alla UNI 1417/1997. Il manutentore che riceve l’ordine di spostare un comando di emergenza a una distanza maggiore per “esigenze produttive” deve fermarsi. Se la modifica altera la conformità della macchina, il manutentore ha l’obbligo di segnalare la non conformità per iscritto al datore di lavoro e di non procedere fino a quando non sia stata effettuata una valutazione del rischio specifica. Ignorare la distanza del comando significa accettare che un lavoratore, in caso di trascinamento, non possa fermare la macchina se non percorrendo quattro metri — un tempo che, in un incidente meccanico, non esiste.

La conformità non è un certificato appeso al muro, ma una distanza verificabile con le mani. Prima che un’altra mano venga schiacciata, controllate dove sono i vostri pulsanti di emergenza e a che distanza si trovano dalla zona di lavoro.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari.