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La manutenzione non si delega alla prudenza del lavoratore

La manutenzione non si delega alla prudenza del lavoratore

La Cassazione conferma: il datore di lavoro è responsabile per la mancata manutenzione delle cinture di sicurezza, anche in caso di imprudenza del lavoratore.

La Cassazione conferma la responsabilità del datore anche in caso di guida imprudente del lavoratore

Porto di L, 14 luglio 2018. B.B., dipendente dell’Agenzia per il lavoro in porto Alp, è temporaneamente in forza alla ditta Seatrag Autostrade del Mare. È alla guida di una ralla — un trattore portuale per rimorchi — quando perde il controllo del mezzo, scarta a sinistra e impatta contro un semirimorchio trainato da un’altra ralla in senso contrario. La cintura di sicurezza, che dovrebbe trattenerlo nell’abitacolo, non funziona. B.B. viene sbalzato fuori, travolto dal secondo mezzo: il braccio schiacciato, lesioni gravi. A distanza di quasi otto anni, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda con la sentenza n. 25525, depositata lo scorso 8 luglio, dichiarando inammissibile il ricorso del datore di lavoro e confermando un principio che ogni RSPP e ufficio tecnico dovrebbe metabolizzare: l’obbligo di manutenzione dei dispositivi di sicurezza non si esaurisce con la condotta del lavoratore, per quanto imprudente essa sia.

La dinamica dell’infortunio e la condanna in appello

È da questo episodio che prende avvio un percorso giudiziario lungo otto anni. Il Tribunale di L aveva condannato A.A., legale rappresentante della Seatrag Autostrade del Mare e datore di lavoro, per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. in danno del lavoratore B.B. La contestazione tecnica non riguardava la dinamica della guida — lo scarto a sinistra e l’impatto — bensì un elemento che ha trasformato l’incidente in infortunio grave: la mancata manutenzione delle cinture di sicurezza, in violazione dell’art. 71, comma 4, lettera a), numero 2, del D.Lgs. 81/2008. Tale disposizione, rubricata sotto gli «Obblighi del datore di lavoro» in materia di attrezzature di lavoro, impone al datore di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano mantenute in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

Il 2 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo provato il nesso tra l’omissione manutentiva e le lesioni subite dal lavoratore. La Corte territoriale aveva escluso che la condotta di guida di B.B. potesse qualificarsi come causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale tra la violazione datoriale e l’evento lesivo. Ma il nodo vero doveva ancora essere sciolto davanti alla Suprema Corte: può il datore di lavoro essere ritenuto penalmente responsabile per l’omessa manutenzione di un dispositivo di sicurezza anche quando il lavoratore ha commesso un’imprudenza alla guida?

La parola alla Cassazione: responsabilità oltre l’imprudenza

La Corte di Cassazione ha risposto con chiarezza, inquadrando il caso nei principi consolidati sulla posizione di garanzia che gravano sul datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità esclude la responsabilità penale del garante della sicurezza soltanto in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto alle mansioni assegnate — un comportamento, in altre parole, del tutto imprevedibile o inopinabile. Se la condotta del prestatore, per quanto imprudente, rientra invece nell’area di rischio tipica dell’attività lavorativa, la posizione di garanzia del datore di lavoro non viene meno: l’obbligo prevenzionistico è pensato proprio per governare anche l’errore umano prevedibile.

Già con la sentenza n. 22843 del 2025, la stessa sezione aveva ribadito che il datore di lavoro resta responsabile anche in caso di condotte imprudenti del lavoratore, se riconducibili all’area di rischio tipica dell’attività. Nel caso in esame, la perdita di controllo di una ralla portuale — un mezzo che opera in spazi ristretti, con manovre frequenti e in condizioni di traffico promiscuo — rientra pienamente nel novero degli eventi che un’adeguata valutazione dei rischi deve considerare come scenario possibile. La cintura di sicurezza esiste proprio per proteggere il conducente quando quello scenario si verifica. Se la cintura non funziona perché non è stata manutenuta, la violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 è perfetta, e il nesso causale con le lesioni non è interrotto dal fatto che il lavoratore abbia commesso un errore di guida: è anzi in quell’errore che il dispositivo avrebbe dovuto dispiegare la sua funzione protettiva.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25525/2026, ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso di A.A., condannandolo al pagamento delle spese processuali, di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B., liquidate in 3.000 euro oltre accessori. La decisione non entra neppure nel merito — l’inammissibilità segnala che i motivi di ricorso non superavano la soglia minima di fondatezza.

Tre azioni per non ripetere l’errore

Dalla sentenza emergono tre presidi che, se attuati, avrebbero cambiato l’esito di questa storia. Primo: programmare. L’art. 71 comma 4 impone un piano di manutenzione che copra tutti i dispositivi di sicurezza, non soltanto gli organi meccanici funzionali alla produzione. Per ogni attrezzatura — ralle, carrelli, piattaforme — occorre identificare frequenza, modalità e responsabile delle verifiche sulle cinture, sui sistemi di ritenuta, sui dispositivi di arresto. Secondo: verificare. La manutenzione programmata va integrata con un controllo funzionale pre-utilizzo: il lavoratore deve poter segnalare — e il datore deve aver predisposto un canale per farlo — qualunque anomalia del dispositivo di sicurezza prima di mettersi alla guida. Terzo: documentare. Ogni intervento manutentivo, ogni verifica periodica, ogni segnalazione deve lasciare traccia scritta. In assenza di documentazione, il datore di lavoro non ha strumenti per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo: e davanti a una cintura che non ha retto, il processo è già perso.

La manutenzione delle cinture di sicurezza non è un adempimento burocratico: è la differenza tra un incidente e una tragedia. Programmare, verificare e documentare: solo così il datore di lavoro può dimostrare di aver fatto tutto il possibile, e il lavoratore può tornare a casa.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire