L’incidente è avvenuto il 26 settembre 2024 al molo Palmerston Quay di Aberdeen
Il 26 settembre 2024, un operaio di 43 anni stava lavorando a piedi presso il molo Palmerston Quay di Aberdeen, all’interno del deposito di Streamline Shipping Agencies Limited, quando un carrello elevatore condotto da un collega lo ha travolto mentre faceva retromarcia. L’incidente, le cui conseguenze sono state gravissime, è stato al centro di un’indagine dello Health and Safety Executive (HSE) culminata il 22 maggio 2026 con una condanna davanti all’Aberdeen Sheriff Court: l’azienda è stata multata di 146.700 sterline e condannata al pagamento di un sovrapprezzo per la vittima di 11.000 sterline. Come si legge nel comunicato ufficiale dell’HSE, il lavoratore ha riportato fratture multiple al piede destro e alla parte inferiore della gamba, nonché una lesione da degloving (scollamento cutaneo) che ha richiesto due interventi chirurgici e innesti cutanei. A quasi due anni dall’evento, l’uomo ha ancora bisogno di sostegno psicologico e non è ancora tornato al lavoro.
L’inchiesta: assenza di barriere e percorsi separati tra pedoni e mezzi
L’HSE ha aperto un’inchiesta subito dopo l’incidente e ha accertato che Streamline Shipping Agencies Limited non aveva garantito una separazione adeguata tra pedoni e veicoli durante le operazioni di carico e scarico. L’area in cui l’operaio lavorava a piedi e il carrello elevatore manovrava non prevedeva barriere fisiche, corsie pedonali dedicate o sistemi di segregazione che impedissero il contatto tra il personale a terra e i mezzi in movimento. Secondo l’ispettore HSE che ha seguito il caso, si è trattato di un incidente «grave e completamente evitabile», che ha avuto un impatto profondo e duraturo sulla vita del lavoratore. L’ispettore ha ricordato che i datori di lavoro hanno l’obbligo legale di garantire che pedoni e veicoli possano muoversi in sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, in particolare nelle aree trafficate dove avvengono le operazioni di carico e scarico
. La decisione della corte è stata chiara: la mancata adozione di misure di separazione – un accorgimento tecnico semplice, noto e a costi contenuti – è costata cara all’azienda, e ancor di più al lavoratore, la cui vita professionale e personale è stata spezzata.
Tre lezioni operative per progettare e gestire aree di lavoro miste pedoni-veicoli
Dal caso Streamline Shipping emergono almeno tre insegnamenti concreti, validi per costruttori di siti logistici, datori di lavoro (nella loro posizione di garanzia) e manutentori di impianti portuali o industriali.
1. Progettare la separazione fisica come requisito di base. La separazione tra pedoni e veicoli è la chiave per ridurre gli incidenti da trasporto nei luoghi di lavoro, come indicato dall’HSE nella sua guida tecnica sui rifiuti ma applicabile a tutti gli ambienti con traffico misto. Tradotto in pratica: aree di carico e scarico devono prevedere barriere antintrusione, corsie di marcia pavimentate con segnaletica orizzontale, e percorsi pedonali fisicamente distinti da quelli veicolari. Per i progettisti di nuovi siti (o per chi adegua un impianto esistente), la norma di riferimento è la UNI EN ISO 14120:2015 per le barriere fisse, eventualmente integrate da sensori di prossimità. Il trade-off – uno spazio leggermente maggiore richiesto per i corridoi di circolazione – è ampiamente giustificato dal risparmio in termini di vite umane e di contenzioso.
2. Valutare il rischio specifico per ogni area operativa. Il datore di lavoro, in forza dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (per l’Italia; nel Regno Unito lo Health and Safety at Work Act 1974 impone obblighi analoghi), deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) considerando le interazioni tra pedoni e mezzi di movimentazione. Nel caso di Streamline, l’indagine ha rilevato che non era stata effettuata una separazione adeguata proprio durante le fasi critiche di carico e scarico. Per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i consulenti della sicurezza, questo significa verificare che il fascicolo tecnico dell’impianto (ove presente) e le procedure operative contengano una chiara suddivisione degli spazi e l’individuazione di aree di attesa sicure per i pedoni. La sentenza del 22 maggio 2026 offre un precedente utile: la mancanza di segregazione è stata considerata una carenza sistemica, non un errore umano isolato, e ha portato a una sanzione economica significativa (la multa di £146.700 più il sovrapprezzo vittima di £11.000).
3. Formare e addestrare il personale sulle procedure di movimento in aree condivise. Anche con le migliori barriere fisiche, il fattore umano rimane centrale. I lavoratori devono essere istruiti a non sostare nelle zone di manovra dei carrelli elevatori e ad attenersi ai percorsi segregati; i conducenti devono verificare l’assenza di pedoni prima di effettuare retromance. L’HSE ricorda che ogni anno vengono segnalati incidenti, spesso fatali, in cui i pedoni vengono colpiti o investiti da veicoli industriali. Nel caso di Streamline, il lavoratore è stato investito proprio mentre era a piedi nella stessa area in cui manovrava il carrello. Un addestramento periodico, con momenti di prova pratica e verifiche (ad esempio mediante simulazioni o safety walk-around), avrebbe potuto ridurre il rischio residuo. Per i manutentori e i gestori di impianti portuali, è consigliabile inserire nei contratti di appalto clausole che obblighino i subappaltatori a rispettare la segregazione (c.d. “regole d’oro” per gli appalti in aree operative).
Il messaggio finale della vicenda è semplice: separare fisicamente pedoni e veicoli, mantenere aggiornata la valutazione dei rischi e formare il personale sono misure che, se applicate con rigore, rendono incidenti come quello di Aberdeen prevenibili. La sicurezza sul lavoro non va vista come un costo, ma come un investimento in persone e in continuità operativa. Non è necessario attendere una sentenza per agire: il monito di £146.700 è già stato emesso.