Vai al contenuto
Il Digital Omnibus ha estratto i macchinari dall'AI Act

Il Digital Omnibus ha estratto i macchinari dall’AI Act

Il Digital Omnibus sposta i macchinari IA dalla Sezione A alla B dell'AI Act. Fino al 2028, conformità basata sul Regolamento Macchine.

La sospensione degli obblighi diretti fino al 2028 lascia i costruttori senza presunzione di conformità per i sistemi critici

Dal 1° giugno 2026, chi progetta componenti di sicurezza basati sull’intelligenza artificiale per macchinari opera in un quadro radicalmente mutato. Il Digital Omnibus adottato lo scorso maggio ha estratto i macchinari e i loro componenti di sicurezza IA dal regime ad alto rischio direttamente applicabile dell’AI Act, spostandoli dall’Allegato I, Sezione A — quella che assicurava i requisiti più stringenti e armonizzati — alla Sezione B. La conseguenza immediata, stando a quanto emerso dall’analisi pubblicata ieri da Social Europe, è che fino all’entrata in vigore dell’atto delegato previsto per agosto 2028 non scatterà alcun obbligo automatico di conformità ad alto rischio per i macchinari. Per i responsabili della marcatura CE e per gli uffici tecnici dei costruttori, la mappa normativa è stata ridisegnata e richiede una capacità di anticipazione che non era mai stata così determinante.

Dalla Sezione A alla Sezione B: cosa cambia per il fascicolo tecnico

La modifica interviene sulla struttura stessa del Regolamento (UE) 2024/1689. In origine, i macchinari figuravano nell’Allegato I, Sezione A, il perimetro che imponeva la piena applicazione dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio — valutazione di conformità, sorveglianza umana, qualità dei dati, trasparenza, documentazione tecnica — in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione. Con lo spostamento alla Sezione B, quei requisiti non sono scomparsi, ma sono entrati in una fase di sospensione condizionata. L’accordo raggiunto in sede legislativa, come conferma un approfondimento pubblicato da IndustriAll Europe, ha di fatto creato un intervallo temporale in cui l’applicazione diretta dell’AI Act non opera più, in attesa che la Commissione europea trasferisca le salvaguardie specifiche per l’IA all’interno del Regolamento Macchine (Regolamento (UE) 2023/1230) attraverso un atto delegato.

La scadenza per quell’atto delegato è fissata ad agosto 2028. Fino a quel momento, la presunzione di conformità per i componenti di sicurezza IA dovrà poggiare sul solo Regolamento Macchine e sui requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RESS) in esso contenuti. Non è un dettaglio da poco: il fascicolo tecnico di un macchinario che integra funzioni di sicurezza basate su apprendimento automatico non potrà più appoggiarsi automaticamente alla presunzione di conformità offerta dall’Allegato I, Sezione A dell’AI Act. I costruttori si trovano a dover documentare la conformità in un quadro che per tre anni resterà incompleto sul versante specifico dell’intelligenza artificiale.

Il contesto politico che ha prodotto questo cambiamento risale a una proposta della Commissione europea pubblicata il 19 novembre 2025 e confluita nel Digital Omnibus. Già nell’aprile 2026, il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva dichiarato, come riportato da un’analisi IAPP pubblicata nei mesi scorsi, di voler spingere per un allentamento degli oneri normativi sull’IA industriale e, ove possibile, per un’esenzione dalla «camicia di forza» regolamentare. Il trasferimento dei macchinari alla Sezione B rappresenta l’esito concreto di quella pressione politica.

Il paradosso della semplificazione: meno vincoli immediati, più incertezza operativa

Chi opera nei reparti di progettazione e qualità conosce bene un principio cardine: la certezza del quadro normativo è essa stessa uno strumento di sicurezza. Il paradosso del Digital Omnibus è che, riducendo i vincoli automatici, ha generato un vuoto che rischia di rivelarsi più insidioso di un obbligo chiaro e immediatamente applicabile. Lo segnala Isabelle Schömann, segretaria confederale della CES, in una dichiarazione diffusa dalla Confederazione Europea dei Sindacati: le protezioni chiave stabilite dall’AI Act, in particolare quelle relative all’ambito occupazionale, devono essere preservate e non possono essere travolte dal processo di semplificazione.

Il punto critico riguarda i componenti di sicurezza. Il Regolamento Macchine definisce «componente di sicurezza» qualsiasi elemento, incluso un software, che svolga una funzione di sicurezza immesso sul mercato separatamente e il cui guasto o malfunzionamento metta a repentaglio la sicurezza delle persone. Un sistema di frenata assistita dall’IA, un modulo di arresto di emergenza basato su visione artificiale, un controllo adattivo della velocità in funzione della presenza umana rientrano senza dubbio in questa definizione. Ma il quadro attuale apre un fronte di rischio: un’ulteriore restrizione interpretativa di ciò che costituisce un «componente di sicurezza» potrebbe spingere proprio questi sistemi critici fuori dalla categoria ad alto rischio.

Qui si inserisce un punto fermo che gli uffici tecnici devono tenere ben presente: gli standard volontari, per quanto aggiornati e completi, non possono creare protezioni che la legislazione non prevede. Possono offrire un quadro tecnico di riferimento e facilitare la presunzione di conformità laddove la norma armonizzata copra i RESS pertinenti, ma non possono colmare un vuoto legislativo. Se il legislatore non qualifica un sistema come ad alto rischio, nessuna specifica tecnica volontaria potrà imporre d’ufficio quegli obblighi di valutazione della conformità, sorveglianza umana e robustezza che l’AI Act riservava ai sistemi in Sezione A. Per il costruttore, questo significa che la strategia di conformità non può più limitarsi a invocare lo standard: deve essere costruita in modo autonomo, fondata sui requisiti essenziali del Regolamento Macchine e su quanto il costruttore stesso sceglie di integrare come buona prassi ingegneristica.

In questo scenario di attesa, la responsabilità non può essere scaricata a valle. Quando una tecnologia nuova introduce rischi nuovi sul luogo di lavoro, la responsabilità deve restare in capo a chi progetta, produce e mette in servizio il macchinario, non ai lavoratori che lo utilizzano. È un principio che orienta la stessa filosofia del Regolamento Macchine e che, nella finestra 2026-2028, diventa la bussola per chi deve decidere come impostare la documentazione tecnica e la valutazione dei rischi.

Tre azioni per governare la transizione senza farsi trovare impreparati

La finestra temporale fino ad agosto 2028 non è una pausa normativa da subire passivamente: è un periodo in cui il costruttore preparato può trasformare l’incertezza in vantaggio operativo. Tre mosse concrete consentono di arrivare all’atto delegato con la conformità già impostata.

Primo: mappare tutti i componenti di sicurezza basati su IA integrati nei propri macchinari e valutare, per ciascuno, se le funzioni svolte ricadono nella definizione di componente di sicurezza ai sensi del Regolamento Macchine. L’analisi va condotta indipendentemente dal fatto che il sistema sia oggi escluso dall’applicazione diretta dell’AI Act. Ciò che conta è la natura della funzione: se il sistema esegue un controllo che, in caso di guasto, può generare un pericolo per le persone, allora è un componente di sicurezza a tutti gli effetti e deve soddisfare i RESS pertinenti. La relativa documentazione va inserita nel fascicolo tecnico già nella configurazione attuale, senza attendere il 2028.

Secondo: strutturare la documentazione tecnica e la valutazione dei rischi adottando come riferimento volontario i requisiti che l’AI Act aveva previsto per i sistemi ad alto rischio, anche se oggi non sono obbligatori. Qualità dei dati di addestramento, robustezza contro gli attacchi avversari, trasparenza del processo decisionale, supervisione umana effettiva: questi elementi possono essere integrati nelle specifiche tecniche e nei piani di verifica come buona prassi ingegneristica, creando un’evidenza documentale che faciliterà l’allineamento con l’atto delegato quando entrerà in vigore. Non si tratta di un obbligo, ma di una scelta che riduce il rischio di dover riaprire il fascicolo tecnico tra due anni per integrare requisiti rimasti nel frattempo inevasi.

Terzo: coinvolgere l’organismo notificato, laddove il macchinario rientri in una categoria per cui è richiesto l’intervento di terza parte, già nella definizione dei criteri di accettazione dei componenti di sicurezza IA. L’organismo notificato non può certificare contro una norma che non esiste ancora, ma può valutare la congruità della strategia di conformità adottata dal costruttore rispetto ai RESS applicabili e alle tecnologie impiegate. Un dialogo tecnico anticipato riduce il rischio di contestazioni in fase di verifica finale e mette il costruttore nella condizione di chi ha già percorso la strada, mentre altri stanno ancora leggendo la mappa.

Affrontare ora la progettazione con i requisiti essenziali del Regolamento Macchine, anticipare volontariamente i requisiti di robustezza e trasparenza che l’atto delegato renderà vincolanti, e documentare ogni scelta tecnica nel fascicolo non significa soltanto proteggere i lavoratori che utilizzeranno quei macchinari. Significa anche assicurarsi un vantaggio competitivo misurabile: quando il 2028 arriverà, chi avrà già impostato il proprio sistema di conformità sui binari attesi non dovrà rincorrere scadenze, riprogettare componenti o rifare valutazioni di conformità. Potrà semplicemente aggiornare la dichiarazione di conformità e continuare a produrre, mentre il mercato premierà chi non si è mai fermato.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire