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La Cassazione ha separato la vigilanza dalla messa in sicurezza
Sentenze macchinari 1 giorno fa

La Cassazione ha separato la vigilanza dalla messa in sicurezza

La Cassazione ha annullato la condanna di B.B. e dichiarato inammissibile il ricorso di A.A., distinguendo gli obblighi di vigilanza e messa in sicurezza.

La decisione della Cassazione distingue l’obbligo di vigilanza dell’affidataria da quello diretto di recinzione del cantiere

Il 25 maggio 2018, in un cantiere stradale a Vobarno, un investimento mortale ha aperto un contenzioso arrivato fino in Cassazione: una persona è stata travolta all’interno dell’area di cantiere, in uno spazio che il giudizio ha poi esaminato nel dettaglio. Lo scorso 7 agosto 2026 la Corte di Cassazione, Sezione quarta, ha depositato la sentenza n. 30130/2026, diffusa nei giorni scorsi dall’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino. Per chi progetta e certifica la sicurezza nei cantieri, questa decisione non è un caso giudiziario lontano: è un nodo concreto di conformità, che separa con nettezza ciò che spetta all’impresa affidataria da ciò che resta in capo a chi esegue.

Il varco, l’incidente e la decisione

La vicenda nasce da un fatto preciso: l’investimento mortale occorso il 25 maggio 2018 all’interno dell’area di un cantiere stradale a Vobarno. Il procedimento è arrivato alla Corte d’Appello di Brescia e, da lì, in Cassazione, con due posizioni distinte: quella di A.A. e quella di B.B. Lo scorso 7 agosto 2026 la Corte ha deciso in modo asimmetrico. Da un lato, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di B.B., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia. Dall’altro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.A., condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ma cosa distingue davvero la posizione dell’affidataria da quella del subappaltatore? La risposta è nella sentenza, ed è una risposta di metodo prima ancora che di esito.

Il confine tra vigilare (art. 97) e mettere in sicurezza (art. 96)

La sentenza n. 30130/2026 ruota attorno a due articoli del D.Lgs. 81/2008 che spesso, nella pratica di cantiere, vengono sovrapposti. Con questa decisione la Cassazione traccia una distinzione importante: da una parte c’è la vigilanza dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97, dall’altra l’obbligo diretto di predisporre accesso e recinzione del cantiere previsto dall’art. 96. Sono due obblighi differenti, con contenuti e responsabilità differenti. La prima conseguenza è che la posizione di garanzia dell’affidataria, pur rilevante, non può trasformarsi in una responsabilità automatica per qualsiasi carenza riscontrata nel cantiere, né in un obbligo di sorveglianza momento per momento sull’attività del subappaltatore. Il perimetro della vigilanza è organizzativo, non è una presenza continua sul punto di lavoro.

La portata della decisione va letta anche in chiave storica. Già con la sentenza n. 12180/2020, come documentato dallo Studio Legale Ramelli, la Cassazione penale, Sezione quarta, aveva chiarito che i beneficiari della tutela antinfortunistica, oltre ai lavoratori, sono anche i terzi estranei all’organizzazione lavorativa che possano trovarsi comunque nell’area del cantiere. La sentenza 30130/2026 non revoca quella tutela ampia: la ripartisce. La protezione dei terzi resta un obiettivo irrinunciabile, ma l’adempimento degli obblighi che la garantiscono va attribuito al soggetto che li ha in carico per legge o per contratto. Resta una domanda: come tradurre questa distinzione in procedure di cantiere verificabili?

Tre azioni per trasformare la sentenza in vantaggio operativo

La domanda operativa trova risposta in tre azioni concrete, una per ciascun soggetto che opera sul cantiere. La prima riguarda l’impresa affidataria, il costruttore: separare documentalmente i due piani. L’accesso e la recinzione del cantiere sono obblighi diretti ex art. 96: chi li esegue, li assume in modo puntuale, con un’attribuzione nominativa e verificabile. La vigilanza ex art. 97, invece, va costruita come controllo organizzativo periodico, registrato, non come presidio continuo sul singolo subappaltatore. Documentare questa separazione non è un adempimento aggiuntivo: è la traduzione esatta della sentenza nel sistema di gestione della sicurezza.

La seconda azione spetta all’utilizzatore e al committente: formalizzare per tempo, nel contratto e nella documentazione di sicurezza, la ripartizione degli obblighi diretti. Se la distinzione tra art. 96 e art. 97 resta implicita, in caso di evento il giudice sarà chiamato a ricostruirla ex post, con esiti non prevedibili. Se invece è esplicita, la conformità diventa un perimetro documentato. La terza azione riguarda l’organismo di controllo: nella verifica, distinguere tra obbligo diretto e vigilanza organizzativa. Verificare che l’accesso e la recinzione siano effettivamente predisposti e attribuiti, e che la vigilanza sia esercitata secondo un programma documentabile, senza pretendere ciò che la Cassazione ha escluso, cioè una sorveglianza momento per momento.

La sentenza 30130/2026 non introduce nuovi obblighi: chiarisce chi fa cosa. Adeguarsi bene e per tempo significa progettare un cantiere in cui la sicurezza è un perimetro documentato, non una responsabilità presunta. Il vantaggio operativo è tutto qui.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire