La valutazione del pericolo di reiterazione si fonda su elementi oggettivi, non sulle scelte processuali della vittima
Chi chiede la revoca di una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia non può contare sul silenzio della persona offesa: per la Sesta Sezione penale quel silenzio è ininfluente. Il principio è stato formalizzato con il deposito, avvenuto ieri, della sentenza numero 32652, depositata il 2 settembre 2026 e con l’inserimento odierno nel sito della Corte. Non è l’unico tassello di un quadro che cambia le mosse di difensori, pubblici ministeri e giudici.
Il silenzio che non conta (e il paradosso della vittima)
La Sezione ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione. Il collegio, presieduto da G. De Amicis e con relatore E. A. Giordano, aveva anticipato questo orientamento già nell’udienza del 23 luglio 2026; il deposito di ieri e l’inserimento di oggi ne hanno reso operativa la portata.
La conseguenza per chi opera nel procedimento cautelare è immediata: anche quando la persona offesa, regolarmente avvisata, sceglie di non interloquire o di non opporsi, quella condotta non alleggerisce l’onere di dimostrare che il pericolo di reiterazione è venuto meno. La valutazione si sposta su dati oggettivi, non sulla posizione espressa dalla vittima. Il principio non nasce però nel vuoto: si innesta su un contesto già segnato da due pronunce delle Sezioni Unite e da una decisione del 2025.
Il quadro di fondo: notifiche sì, impugnazione no
Nel maggio 2022, con la sentenza n. 17156/2022, le Sezioni Unite avevano stabilito che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata a cura del richiedente presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione che quest’ultima abbia dichiarato o eletto domicilio. Si tratta di un adempimento processuale a carico di chi presenta l’istanza, non di una facoltà.
Sul fronte dell’impugnazione, con la sentenza n. 36754/2022 le Sezioni Unite hanno escluso che la persona offesa possa impugnare l’ordinanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare coercitiva, consentendole soltanto di sollecitare il pubblico ministero a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 572 c.p.p. Già nel novembre 2025, inoltre, la Cassazione aveva escluso che la ripresa dei rapporti tra imputato e persona offesa possa essere univocamente intesa come elemento dimostrativo del rischio di recidiva.
Il combinato di questi arresti genera un’asimmetria precisa. Da un lato, la richiesta di revoca o sostituzione impone un obbligo di notifica a favore della persona offesa. Dall’altro, la persona offesa non dispone di un potere di impugnazione autonoma: può solo sollecitare il pubblico ministero. Sul piano sostanziale, poi, il suo silenzio non ha rilievo per il pericolo di reiterazione e la mera ripresa dei rapporti non è di per sé sintomo di recidiva. Resta una tensione operativa: se la vittima non può impugnare e il suo silenzio non conta, su cosa deve puntare chi chiede la revoca della misura? La risposta della Sesta Sezione è nella valutazione oggettiva del pericolo concreto e attuale, non nel comportamento o nelle dichiarazioni della persona offesa.
Tre mosse operative per chi agisce subito
Per tradurre il principio in vantaggio operativo, tre attori devono muoversi con precisione. Il primo adempimento è un obbligo processuale già operativo: il difensore che presenta istanza di revoca o sostituzione deve verificare in via preliminare la corretta notifica presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, presso la persona offesa con domicilio dichiarato o eletto. Nel merito, l’istanza va impostata su elementi oggettivi, non sul silenzio o sulla riconciliazione.
Il secondo passaggio riguarda il pubblico ministero: quando è sollecitato dalla persona offesa ai sensi dell’art. 572 c.p.p. o quando valuta l’impugnazione di un’ordinanza di revoca o sostituzione, deve motivare il pericolo di reiterazione su elementi oggettivi, senza attribuire rilievo al silenzio della vittima né alla sola ripresa dei rapporti. Il terzo passaggio coinvolge il giudice, chiamato a motivare il periculum libertatis in termini di pericolo concreto e attuale, escludendo dal ragionamento il silenzio della persona offesa e la riconciliazione non accompagnata da dati oggettivi. Non è previsto un periodo transitorio: il principio si applica alle istanze pendenti e a quelle future.
Adeguarsi bene e per tempo significa impostare la difesa su elementi oggettivi e rispettare le garanzie procedurali della persona offesa: è l’unico modo per trasformare un principio di rigore in un vantaggio operativo.