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Il DVR non era stato messo in pratica

Il DVR non era stato messo in pratica

La Cassazione ha condannato il datore di lavoro per non aver attuato le misure del DVR, causando l'amputazione della gamba di un operaio.

La Cassazione ha stabilito che il DVR deve essere attuato concretamente, non solo redatto

Una scaglia di marmo si stacca, colpisce la gamba sinistra del lavoratore e la amputa. Il Documento di Valutazione dei Rischi prevedeva un capo piazzale e due preposti; in piazzale, però, ce n’era soltanto uno. Nessuna transenna a delimitare l’area di sicurezza, nessuna procedura scritta per governare la movimentazione dei blocchi. Con sentenza n. 27485, depositata lo scorso 22 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro per carenze organizzative, vigilanza inadeguata e mancata attuazione delle misure previste nel DVR. Un pronunciamento che non lascia margini: la responsabilità penale discende dall’effettiva realizzazione di quanto dichiarato su carta, non dalla mera redazione del documento.

La sentenza che fa scuola: cosa è andato storto

L’infortunio risale al 5 giugno 2013, in una cava del distretto di Carrara. Il lavoratore P.S. era impegnato nella movimentazione di un blocco di marmo quando una scaglia di marmo gli cadeva sulla gamba sinistra, provocandone lo schiacciamento e la successiva amputazione. Il datore di lavoro M. e il sorvegliante di cava B. furono ritenuti responsabili, in cooperazione tra loro, per l’accaduto. La vicenda processuale, giunta ora al vaglio definitivo della Suprema Corte, restituisce un quadro di carenze sistemiche che vanno ben oltre la singola fatalità.

La Sezione IV della Cassazione ha messo in fila, con chirurgica precisione, i punti di caduta dell’organizzazione aziendale. Il datore di lavoro non aveva organizzato in maniera adeguata i processi produttivi nei piazzali: mancava una regolamentazione del controllo dei blocchi di marmo, della procedura di riquadratura, della presenza e del posizionamento degli addetti durante l’azionamento e la movimentazione dei carrelli porta-blocchi. Il Documento di Sicurezza e Salute prevedeva espressamente tre figure distinte — un capo piazzale e due preposti — ma di fatto era presente soltanto un preposto, palesemente insufficiente a esercitare un’efficace vigilanza sull’operato dei lavoratori.

Ancora: non erano state adottate disposizioni scritte per la movimentazione dei blocchi e il posizionamento degli addetti, nonostante il DSS ne prescrivesse l’adozione. Né era stata attuata alcuna misura fisica di prevenzione, come l’utilizzo di transenne delimitanti l’area di sicurezza. Il DVR, in altre parole, descriveva un modello organizzativo che sul campo semplicemente non esisteva. La Cassazione ha ritenuto che la condotta del lavoratore infortunato non fosse qualificabile come abnorme, perché il rischio di distacco della scaglia era ampiamente prevedibile e, soprattutto, previsto nello stesso DVR, che indicava le relative misure di prevenzione. Misure che il datore di lavoro non aveva attuato.

Il principio affermato è netto: se il documento di valutazione individua un pericolo e prescrive i presìdi per governarlo, il datore di lavoro risponde penalmente quando quei presìdi restano lettera morta. L’operatore che si trova a operare in un contesto privo delle protezioni dichiarate non compie un atto eccentrico o imprevedibile: sta semplicemente lavorando dentro uno scenario di rischio che l’azienda aveva già mappato ma che non ha mai disinnescato. Quante aziende possono affermare, con onestà, di aver colmato questo divario tra il DVR depositato e la realtà operativa quotidiana?

DVR: non è un adempimento formale

Il caso di Carrara non è isolato, e la Cassazione lo utilizza per ribadire una linea interpretativa che si va consolidando. Già nel settembre 2022, la medesima Sezione IV — con la sentenza n. 34936 — aveva affermato che il DVR deve indicare le modalità di accatastamento delle merci e le cautele per massi irregolari, chiarendo che l’affidamento sulle pratiche seguite dai lavoratori più anziani o più esperti non è sufficiente a escludere la responsabilità. La continuità del ragionamento è evidente: il datore di lavoro non può delegare la sicurezza alla consuetudine o all’esperienza individuale. Deve progettare processi, formalizzarli, dotarli di risorse umane adeguate e verificarne il rispetto.

La posta in gioco è altissima. Stando ai dati INAIL, in Toscana, dal 2000 al 2021 si registrano oltre 2.500 infortuni nel settore estrattivo. Un dato che racconta una fragilità strutturale, fatta di rischi intrinseci alla lavorazione del marmo e di organizzazioni che troppo spesso sottovalutano la distanza tra conformità documentale e conformità reale. La sentenza n. 27485 del 2026 aggiunge un tassello importante a questo mosaico: la responsabilità non si esaurisce nella nomina delle figure di presidio né nella delega formale. A febbraio 2026, la Cassazione aveva già stabilito che la tolleranza di prassi operative contrarie alla legge, anche se avallate dal preposto, e la nomina di un RSPP non esonerano il datore di lavoro dalle proprie responsabilità penali (Sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 5037). Il DVR, insomma, non è un adempimento da archiviare dopo averlo fatto firmare: è un progetto organizzativo che impegna l’impresa giorno per giorno, piazzale per piazzale.

Allora, cosa deve fare concretamente un’azienda per non finire nella stessa trappola in cui è caduto il datore di lavoro del caso di Carrara? La sentenza offre una traccia precisa, quasi un manuale di ciò che non va fatto. Basta rovesciare il segno delle mancanze sanzionate e si ottiene una lista di azioni concrete, misurabili, verificabili.

Tre mosse per la conformità vera

Primo: allineare l’organigramma della sicurezza alla realtà operativa. Se il DVR prevede due preposti, due preposti devono essere presenti e operativi. Non basta incaricarli formalmente: occorre che siano effettivamente in condizione di esercitare la vigilanza, con tempi, strumenti e competenze adeguate. Un preposto unico che deve coprire più piazzali contemporaneamente non è una risorsa: è una violazione strutturale del modello organizzativo dichiarato.

Secondo: redigere procedure scritte per ogni operazione a rischio, dalla movimentazione dei carrelli porta-blocchi al posizionamento degli addetti durante le fasi critiche. La procedura scritta non è un orpello burocratico: è lo standard contro cui si misura la condotta di tutti — lavoratori, preposti, datori di lavoro — ed è la prova che l’azienda ha effettivamente progettato il lavoro sicuro, non si è limitata a immaginarlo. Terzo: adottare misure fisiche di protezione e verificarne quotidianamente l’applicazione. Transenne, segnaletica, delimitazione delle aree di sicurezza: presìdi che costano poco e che la sentenza menziona esplicitamente tra le carenze imputate. La loro assenza trasforma un rischio previsto in un danno certo, e trasforma il DVR in un documento che accusa invece di scagionare.

Queste tre mosse — presidio organizzativo reale, procedure scritte, barriere fisiche — sono obblighi, non buone prassi facoltative. La Cassazione non ha introdotto nuovi adempimenti: ha semplicemente ricordato che l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 non chiede alle imprese di scrivere un libro, ma di costruire un ambiente di lavoro in cui la valutazione dei rischi diventa azione quotidiana. Il DVR è il progetto di quella costruzione; senza esecuzione, il progetto resta una promessa non mantenuta. E quando la promessa riguarda l’incolumità di chi lavora, la risposta penale arriva, prima o poi, con la forza di una sentenza definitiva. Adeguarsi bene e per tempo non è solo un obbligo: è l’unico modo per non tradire la fiducia di chi ogni giorno entra in piazzale, e per dormire sonni tranquilli anche quando la Cassazione bussa.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire