L’operaio stava pulendo il tornio in funzione quando la mano è stata risucchiata dai rulli
Il fatto: pulire un tornio acceso, tre dita amputate
Il 14 gennaio 2015, a Novate Milanese, un operaio stava pulendo un tornio. Per agevolare l’operazione accese la macchina: la mano venne risucchiata dal movimento dei rulli e riportò l’amputazione di tre dita della mano destra. Il macchinario, messo a disposizione dalla ditta T. s.r.l. (d’ora in poi A.C.M.), era sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza – in particolare, mancava una protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa. Per questo il datore di lavoro venne condannato per violazione dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
La Corte d’Appello di Milano confermò la condanna di primo grado il 27 febbraio 2020, sottolineando che l’infortunio si era verificato a causa di un comportamento del lavoratore “improntato a leggerezza e sconsideratezza”, ma era comunque imputabile a “una condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l’intero comparto” – una condizione poi corretta solo dopo le contestazioni dell’ASL, con l’adozione di una delimitazione fisica dell’accesso ai rulli e di due motori autofrenanti. La difesa aveva invocato l’abnormità del comportamento del lavoratore, ma la Corte territoriale respinse l’argomentazione: la pulitura del tornio era una mansione affidata all’operaio, quindi il rischio rientrava tra quelli governati dal datore di lavoro.
La responsabilità non si trasferisce: il principio della Cassazione
Per comprendere la portata della decisione, occorre esaminare il ragionamento della Suprema Corte. Con la sentenza della Cassazione n. 37819 del 21 ottobre 2021 (Sezione 4 penale), la Corte ha stabilito in modo netto: il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio sul lavoro anche se il lavoratore ha tenuto un comportamento imprudente, se l’accesso alle parti in movimento del macchinario non era impedito. Il principio è cardine del sistema di prevenzione: la responsabilità per la sicurezza della macchina non si trasferisce sull’operatore neppure quando questi agisce con leggerezza.
L’argomentazione difensiva – secondo cui il gesto del lavoratore sarebbe stato abnorme, esulando dall’area di rischio del datore – è stata respinta perché la mansione di pulitura del tornio era stata affidata proprio a lui. La Corte d’Appello di Milano aveva già chiarito che il comportamento, per quanto sconsiderato, non interrompeva il nesso causale con l’omessa protezione del macchinario. In pratica, se la macchina è priva di ripari che impediscano l’accesso alle zone pericolose, il datore di lavoro ne risponde a prescindere dalla prudenza o imprudenza del dipendente.
Dalla teoria alla pratica: cosa devono fare progettisti e utilizzatori
La sentenza non è solo un precedente giuridico: è una guida operativa per chi progetta, installa, mantiene o utilizza macchinari. Il principio si allinea perfettamente con quanto già richiesto dalla direttiva macchine UE 2006/42/CE, che impone che i macchinari siano sicuri anche considerando un “uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Non basta fare affidamento sul buon senso o sulla formazione dell’operatore: la sicurezza deve essere intrinseca, progettata a monte.
Nel caso concreto, dopo l’infortunio l’azienda ha installato un sistema di delimitazione fisica dell’accesso ai rulli e due motori autofrenanti. Si tratta di misure concrete che qualsiasi utilizzatore può valutare: barriere meccaniche che impediscono di entrare in contatto con parti in movimento durante la pulitura o la manutenzione, e motori che fermano istantaneamente la macchina in caso di apertura del riparo. Per i progettisti, il messaggio è chiaro: verificare che ogni accesso alla zona pericolosa sia impedito da protezioni fisse o interbloccate, e che il livello di affidabilità del sistema di comando (PL secondo ISO 13849) sia commisurato al rischio.
Per i responsabili della sicurezza (RSPP, manutentori, titolari d’azienda) la lezione è ancora più ampia. La Corte d’Appello di Milano ha parlato di “condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l’intero comparto”: molte piccole e medie imprese utilizzano ancora macchinari non adeguati o non hanno provveduto ad adeguarli dopo l’acquisto. La sentenza ricorda che la conformità normativa non è un punto di arrivo, ma un processo continuo, che deve tener conto anche dell’uso reale che il lavoratore fa della macchina.
La sicurezza sul lavoro non è una questione di colpe, ma di prevenzione. Il vero investimento è rendere le macchine sicure di per sé, a prescindere dal comportamento umano. Un insegnamento che costruttori e utilizzatori non possono ignorare.
Fonte: olympus.uniurb.it