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La Cassazione ha fissato un principio sulla sicurezza dei torni

La Cassazione ha fissato un principio sulla sicurezza dei torni

La Cassazione ha stabilito che il datore risponde dell'infortunio su un tornio non protetto, anche in caso di imprudenza del lavoratore.

L’operaio stava pulendo il tornio in funzione quando la mano è stata risucchiata dai rulli

Il fatto: pulire un tornio acceso, tre dita amputate

Il 14 gennaio 2015, a Novate Milanese, un operaio stava pulendo un tornio. Per agevolare l’operazione accese la macchina: la mano venne risucchiata dal movimento dei rulli e riportò l’amputazione di tre dita della mano destra. Il macchinario, messo a disposizione dalla ditta T. s.r.l. (d’ora in poi A.C.M.), era sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza – in particolare, mancava una protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa. Per questo il datore di lavoro venne condannato per violazione dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

La Corte d’Appello di Milano confermò la condanna di primo grado il 27 febbraio 2020, sottolineando che l’infortunio si era verificato a causa di un comportamento del lavoratore “improntato a leggerezza e sconsideratezza”, ma era comunque imputabile a “una condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l’intero comparto” – una condizione poi corretta solo dopo le contestazioni dell’ASL, con l’adozione di una delimitazione fisica dell’accesso ai rulli e di due motori autofrenanti. La difesa aveva invocato l’abnormità del comportamento del lavoratore, ma la Corte territoriale respinse l’argomentazione: la pulitura del tornio era una mansione affidata all’operaio, quindi il rischio rientrava tra quelli governati dal datore di lavoro.

La responsabilità non si trasferisce: il principio della Cassazione

Per comprendere la portata della decisione, occorre esaminare il ragionamento della Suprema Corte. Con la sentenza della Cassazione n. 37819 del 21 ottobre 2021 (Sezione 4 penale), la Corte ha stabilito in modo netto: il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio sul lavoro anche se il lavoratore ha tenuto un comportamento imprudente, se l’accesso alle parti in movimento del macchinario non era impedito. Il principio è cardine del sistema di prevenzione: la responsabilità per la sicurezza della macchina non si trasferisce sull’operatore neppure quando questi agisce con leggerezza.

L’argomentazione difensiva – secondo cui il gesto del lavoratore sarebbe stato abnorme, esulando dall’area di rischio del datore – è stata respinta perché la mansione di pulitura del tornio era stata affidata proprio a lui. La Corte d’Appello di Milano aveva già chiarito che il comportamento, per quanto sconsiderato, non interrompeva il nesso causale con l’omessa protezione del macchinario. In pratica, se la macchina è priva di ripari che impediscano l’accesso alle zone pericolose, il datore di lavoro ne risponde a prescindere dalla prudenza o imprudenza del dipendente.

Dalla teoria alla pratica: cosa devono fare progettisti e utilizzatori

La sentenza non è solo un precedente giuridico: è una guida operativa per chi progetta, installa, mantiene o utilizza macchinari. Il principio si allinea perfettamente con quanto già richiesto dalla direttiva macchine UE 2006/42/CE, che impone che i macchinari siano sicuri anche considerando un “uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Non basta fare affidamento sul buon senso o sulla formazione dell’operatore: la sicurezza deve essere intrinseca, progettata a monte.

Nel caso concreto, dopo l’infortunio l’azienda ha installato un sistema di delimitazione fisica dell’accesso ai rulli e due motori autofrenanti. Si tratta di misure concrete che qualsiasi utilizzatore può valutare: barriere meccaniche che impediscono di entrare in contatto con parti in movimento durante la pulitura o la manutenzione, e motori che fermano istantaneamente la macchina in caso di apertura del riparo. Per i progettisti, il messaggio è chiaro: verificare che ogni accesso alla zona pericolosa sia impedito da protezioni fisse o interbloccate, e che il livello di affidabilità del sistema di comando (PL secondo ISO 13849) sia commisurato al rischio.

Per i responsabili della sicurezza (RSPP, manutentori, titolari d’azienda) la lezione è ancora più ampia. La Corte d’Appello di Milano ha parlato di “condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l’intero comparto”: molte piccole e medie imprese utilizzano ancora macchinari non adeguati o non hanno provveduto ad adeguarli dopo l’acquisto. La sentenza ricorda che la conformità normativa non è un punto di arrivo, ma un processo continuo, che deve tener conto anche dell’uso reale che il lavoratore fa della macchina.

La sicurezza sul lavoro non è una questione di colpe, ma di prevenzione. Il vero investimento è rendere le macchine sicure di per sé, a prescindere dal comportamento umano. Un insegnamento che costruttori e utilizzatori non possono ignorare.

Fonte: olympus.uniurb.it

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali.