La compresenza di più imprese sullo stesso luogo genera rischi che vanno gestiti insieme
La vicenda ha inizio quando B.B., dipendente della ditta subappaltatrice C.M.I. Service Srl, viene incaricato di installare le tubature di adduzione del gas sulla copertura di un capannone industriale. Durante una riunione tecnica, il committente e la direzione lavori decidono di sospendere temporaneamente l’intervento perché una parte del tetto, coperta da tegole in eternit, presenta criticità che rendono pericoloso il passaggio delle maestranze. Di questa decisione, tuttavia, nessuno informa B.B.: il lavoratore, ignaro della sospensione, sale sulla copertura e precipita al suolo da oltre sette metri a causa dei vuoti tra le tegole. L’infortunio gli causa lesioni permanenti e un’inabilità superiore a quaranta giorni.
Il principio di diritto: l’interferenza reale vince sulla forma contrattuale
La difesa di System Gas Srl ha sostenuto che il rappresentante legale avesse correttamente adempiuto agli obblighi di coordinamento e che, in ogni caso, la sicurezza sul luogo di lavoro dovesse essere garantita dalla società committente Mo.Ma. Spa. La Corte di Appello di Bologna (sentenza dell’11 giugno 2025) e, successivamente, la Cassazione hanno invece ribaltato questa lettura. I giudici hanno chiarito che gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 prescindono dalla qualificazione civilistica del rapporto – che sia un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione – e si fondano sulla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sullo stesso luogo di lavoro. Non conta il nomen iuris del contratto, ma l’effetto reale: la compresenza di più imprese genera rischi ulteriori che devono essere gestiti insieme.
Nel caso specifico, la mancanza di coordinamento ha prodotto un difetto di comunicazione al dipendente B.B., che non è stato informato della sospensione decisa in riunione. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna per omessa promozione e partecipazione al coordinamento tra datori di lavoro, in violazione dell’art. 26, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza. La sentenza si inserisce in un orientamento già tracciato da altre pronunce dello stesso anno: la sentenza n. 17659 del 18 maggio 2026 ha affrontato i limiti della responsabilità del committente per lavori non previsti dal contratto, mentre la sentenza n. 16549 dell’8 maggio 2026 ha stabilito che l’eventuale imprudenza del lavoratore autonomo non integra un rischio eccentrico quando il committente fornisce una scala inidonea. Tutte confermano che l’attenzione deve concentrarsi sulle dinamiche operative, non sulle etichette contrattuali.
Tre azioni per la conformità
Tradurre questo principio in prassi quotidiana è il vero banco di prova per costruttori, utilizzatori e consulenti della sicurezza. Ecco tre misure concrete da adottare subito.
1. Attivare un protocollo di comunicazione per ogni sospensione o modifica dei lavori. L’elemento che ha fatto crollare la difesa di System Gas è stato il silenzio: la decisione presa in riunione non è mai arrivata al lavoratore. È obbligatorio istituire un canale formale – verbale di coordinamento firmato, bacheca digitale, notifica via app – che garantisca a ogni addetto di ricevere in tempo reale decisioni che riguardano la sua sicurezza. Non basta che il committente e la direzione lavori si accordino: l’informazione deve scendere fino all’ultimo esecutore.
2. Verificare le interferenze reali, non solo quelle contrattuali. La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di coordinamento scatta ogni volta che due o più organizzazioni operano sullo stesso luogo di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto. Nella pratica, significa che il datore di lavoro committente – e anche l’appaltatore come System Gas – deve mappare tutte le attività simultanee o successive, anche quelle di fornitori, trasportatori o manutentori occasionali, e predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) o un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) aggiornato dinamicamente. La raccomandazione è di estendere la verifica a ogni presenza esterna, anche se regolata da un semplice ordine di lavoro.
3. Documentare ogni passaggio del coordinamento. La difesa aveva sostenuto di aver adempiuto, ma non ha prodotto prove sufficienti. Per evitare contestazioni analoghe, ogni scambio informativo – riunioni, comunicazioni scritte, modifiche al cronoprogramma – va registrato con data, firma e oggetto. Il fascicolo tecnico della sicurezza deve contenere non solo i documenti obbligatori (PSC, POS, DUVRI) ma anche i verbali delle riunioni di coordinamento e le evidenze dell’avvenuta informazione ai lavoratori. Questo archivio diventa la migliore difesa in caso di controlli o sinistri.
Adeguarsi per tempo alla lettura estensiva dell’art. 26 non è solo un obbligo – è un’opportunità per dimostrare serietà e ridurre i rischi. Chi coordina bene, lavora meglio.
Fonte: olympus.uniurb.it