L’omissione nel DVR di misure specifiche per una griglia di tramoggia ha portato alla condanna penale del datore di lavoro
Una griglia di tramoggia non menzionata nel Documento di Valutazione dei Rischi è costata una condanna penale al datore di lavoro. La Cassazione lo ha ribadito con una sentenza della Cassazione penale, Sezione IV del 22 maggio 2026. Il caso riguarda l’imprenditore A.A., amministratore della Calcestruzzi Spa, condannato per lesioni personali colpose dopo che un lavoratore era caduto sul grigliato della tramoggia in un impianto di betonaggio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.A., confermando la responsabilità penale per non aver indicato nel DVR le specifiche misure di sicurezza per quella postazione.
L’infortunio risale al 13 marzo 2018, quando il lavoratore B.B. riportò lesioni a causa della mancanza di dispositivi di prevenzione e protezione sull’area della griglia di carico. La Corte di appello di Torino, a luglio 2025, aveva già riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria solo sulla pena, confermando il giudizio di colpevolezza. Ora la Cassazione ha chiuso il cerchio, respingendo le difese del datore di lavoro che tentava di scagionarsi.
La sentenza che fa scuola
Il punto centrale della decisione è l’omissione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). A.A. era stato imputato per violazione dell’articolo 28, comma 2, lettera b), del Testo unico sulla sicurezza, perché nella relazione di valutazione dei rischi (prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 81/2008, emanato ad aprile 2008 in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123) non aveva elencato le misure di prevenzione e protezione per il grigliato della tramoggia. In particolare, mancavano la cartellonistica per indicare il comportamento da adottare nell’area e l’utilizzo di tavole di legno agganciate ai parapetti per rendere pedonabile la zona grigliata. La Cassazione ha considerato questa omissione una negligenza grave, sottolineando che il DVR deve contenere ogni specifica misura, e non bastano indicazioni generiche.
La sentenza non è un caso isolato, ma un monito per tutti i datori di lavoro. Il DVR è un obbligo non delegabile, come ricorda la normativa: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è previsto dagli articoli 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua redazione non può essere affidata a consulenti esterni in modo acritico: la responsabilità finale resta in capo al datore di lavoro. La Corte ha ribadito che la mancata indicazione di una misura specifica – anche se apparentemente secondaria – configura una violazione penalmente rilevabile.
Cosa cambia nella redazione del DVR
Questa pronuncia chiarisce un principio che spesso viene trascurato nella prassi aziendale: il DVR non può limitarsi a elencare rischi generici e rimandi a normative di legge, ma deve descrivere nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione adottate per ogni specifica area di lavoro. Nel caso dell’impianto di betonaggio, il datore di lavoro aveva probabilmente ritenuto sufficiente una valutazione sommaria, senza calarsi nella realtà operativa della tramoggia e della sua griglia di protezione. La Cassazione ha invece stabilito che l’obbligo di “indicare” le misure significa elencarle puntualmente, con riferimento a dispositivi, procedure e segnaletica. Il DVR diventa così uno strumento operativo, non un mero adempimento burocratico.
Ma come mettere in pratica questo principio? Adeguarsi non richiede stravolgimenti, ma un controllo sistematico del documento. La sentenza offre una lezione pratica: ogni attrezzatura, ogni area a rischio deve avere una propria scheda nel DVR con le misure concrete. Non basta dire “sono state adottate le misure previste dalla legge”; occorre specificare, per esempio, “parapetti con tavole di legno agganciate” o “cartellonistica di comportamento per l’accesso all’area grigliata”. La differenza tra una condanna e un’assoluzione può stare in una riga omessa.
Tre azioni per mettersi in regola
Per evitare sanzioni e migliorare la sicurezza, ecco tre azioni concrete da attuare nei prossimi mesi.
Primo: verificare la completezza del DVR per ogni postazione di lavoro. Prendete l’elenco delle macchine e delle aree operative (tramogge, nastri trasportatori, celle di stoccaggio, ecc.) e controllate che per ciascuna siano indicate le specifiche misure di prevenzione. Non fermatevi ai rischi generali: per ogni pericolo meccanico, elettrico o di caduta deve esserci un rimando preciso ai dispositivi di protezione collettiva e individuale. Se manca una griglia, un parapetto o una procedura di accesso, il DVR va integrato immediatamente.
Secondo: aggiornare il DVR con descrizioni precise delle misure di protezione. La Cassazione ha citato l’esempio dei parapetti e della segnaletica. Traducetelo in pratica: nel DVR, accanto al rischio “caduta dall’alto sulla griglia della tramoggia”, scrivete “protezione realizzata tramite parapetto perimetrale con tavola fermapiede e tavola di legno agganciata per rendere pedonabile la zona; obbligo di utilizzo di imbracatura con cordino di trattenuta durante le operazioni di manutenzione”. Più la descrizione è dettagliata, più è facile dimostrare che la misura esiste e che è stata pianificata.
Terzo: coinvolgere il RSPP e il medico competente nella revisione periodica del DVR. Il documento non è statico: va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, le attrezzature o le normative. Organizzate una riunione periodica con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori e il medico competente per verificare che ogni misura indicata sia effettivamente in atto. Questo approccio trasforma il DVR da obbligo normativo a strumento di miglioramento continuo. Chi si adegua per tempo trasforma un obbligo in un vantaggio competitivo, riducendo il rischio di infortuni e di contenziosi penali.
Un DVR ben fatto non è solo un adempimento burocratico: è uno strumento operativo che previene infortuni, riduce i rischi legali e migliora la cultura della sicurezza in azienda. La sentenza del 22 maggio 2026 è un campanello d’allarme per tutti i datori di lavoro: adeguarsi ora significa operare con serenità e vantaggio, evitando condanne che pesano sull’impresa e sulla coscienza.
Fonte: olympus.uniurb.it