La Cassazione ha stabilito che il fornitore risponde penalmente per le attrezzature non conformi
Il 21 giugno 2016 il lavoratore D.D., dipendente della Proclean Srl, è morto cadendo in un compattatore per rifiuti mentre la coclea era in funzione e i dispositivi di sicurezza erano stati bypassati. I Carabinieri, giunti presso l’area di raccolta della carta del Comune di M, trovarono il macchinario spento e dovettero constatare che l’uomo era precipitato all’interno. A quasi dieci anni di distanza, la Corte di Cassazione penale, Sez. 4, con sentenza n. 16548 depositata l’8 maggio 2026, ha ricostruito una catena di omissioni che coinvolge non solo il datore di lavoro, ma anche il fornitore dell’attrezzatura e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Una decisione che offre spunti operativi concreti a tutti gli attori della filiera della sicurezza.
La scena dell’infortunio e la decisione della Cassazione
Il compattatore utilizzato da D.D. era un cassone scarrellabile privo di sistemi di sicurezza funzionanti. Le indagini hanno accertato che gli interruttori di sicurezza erano interbloccati e gli switch danneggiati bypassati o comunque non operativi. In particolare, i due interruttori alla base delle cerniere che collegavano le ante del cancello al macchinario erano persistentemente inoperativi. Dalle testimonianze raccolte è emerso che il compattatore era abitualmente utilizzato con i portelloni aperti e la coclea attiva, una prassi evidentemente contraria ai canoni di sicurezza sul lavoro.
La Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità di una condotta abnorme da parte del lavoratore. Secondo i giudici, D.D. stava svolgendo una mansione prevista dal contratto – lo scarico dei rifiuti nel cassone – e la necessità di intervenire manualmente per agevolare la discesa del materiale dalla navetta al compattatore era una circostanza «tutt’altro che imprevedibile». In altre parole, non si è trattato di un gesto eccentrico rispetto al rischio governato dal datore di lavoro, ma del risultato di omissioni aziendali a monte. La morte è stata quindi considerata causalmente collegata alla violazione delle norme sulla sicurezza.
Le responsabilità condivise: fornitore, datore di lavoro e RSPP
La sentenza ha individuato tre soggetti responsabili, ciascuno con una propria posizione di garanzia – cioè l’obbligo giuridico di proteggere i lavoratori da specifici rischi.
Il fornitore/concedente – Proclean Srl, nella sua veste di concessionario del servizio di smaltimento rifiuti – ha messo a disposizione un compattatore privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, violando l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Tale disposizione impone a chi concede in uso attrezzature di lavoro di garantire che esse siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La Corte ha ritenuto che questa violazione si ponga in diretto nesso causale con l’infortunio: un macchinario sicuro avrebbe impedito la caduta fatale.
Il datore di lavoro e l’RSPP sono chiamati a rispondere per l’inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La Cassazione penale, Sez. 4, con una distinta ma coeva sentenza n. 16359 del 6 maggio 2026, ha ribadito che il DVR deve individuare non solo i pericoli tipici dell’attività, ma anche quelli ragionevolmente prevedibili in concreto, inclusi i rischi legati a comportamenti scorretti ma non abnormi degli operatori o a modifiche apportate ai sistemi di protezione. Nel caso del compattatore, il DVR non considerava affatto il rischio di manomissione degli interruttori di sicurezza, né la prassi diffusa di tenere i portelloni aperti con la coclea in moto. Di conseguenza, sia il datore di lavoro – che ha l’obbligo di redigere e aggiornare il DVR – sia l’RSPP – che ha il dovere di segnalare tali carenze – sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio mortale.
Tre azioni concrete per non ripetere l’errore
Alla luce di questa pronuncia, ecco tre misure pratiche che ogni attore della filiera può adottare subito, trasformando il contenzioso in un’occasione di miglioramento.
1. Per i costruttori e i fornitori di attrezzature. Prima di mettere in servizio o concedere in uso un macchinario (anche in comodato o nell’ambito di un appalto), occorre verificare fisicamente che tutti i dispositivi di sicurezza – interruttori di blocco, barriere, finecorsa – siano integri e funzionanti. Una checklist di collaudo firmata da un tecnico competente, da allegare al fascicolo tecnico della macchina, può dimostrare la diligenza richiesta dall’art. 23 D.Lgs. 81/2008.
2. Per i datori di lavoro. Il DVR deve essere un documento vivente. Ogni volta che si introducono nuove attrezzature o si rilevano prassi operative non conformi (come l’uso abituale di una macchina con le protezioni disattivate), il documento va aggiornato includendo esplicitamente l’analisi del rischio di manomissione dei dispositivi di sicurezza. La Cassazione richiede che siano valutati anche i comportamenti «scorretti ma non abnormi»: un dipendente che forza un interruttore per velocizzare il ciclo di lavoro non è un evento imprevedibile, ma un rischio da gestire.
3. Per i manutentori e gli RSPP. I controlli periodici sui dispositivi di sicurezza non devono limitarsi a un giro di ispezione visiva. Occorre testare effettivamente il funzionamento degli interruttori di blocco e registrare l’esito su un registro manutenzioni. Se si rilevano anomalie – come switch bypassati, fili tagliati o componenti usurati – la segnalazione deve essere immediata e documentata per iscritto al datore di lavoro. In caso di inerzia, l’RSPP ha il dovere di formalizzare la propria dissociazione, tutelandosi da future contestazioni penali.
Nessuna tragedia è inevitabile se la prevenzione diventa un impegno condiviso. Dalla progettazione alla gestione quotidiana, verificare che i dispositivi di sicurezza siano integri e che il DVR consideri l’uso improprio prevedibile è il primo passo per evitare che un errore organizzativo si trasformi in una perdita irreparabile.
Fonte: olympus.uniurb.it