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La Cassazione ha cambiato le regole per gli infortuni lievi

La Cassazione ha cambiato le regole per gli infortuni lievi

La Cassazione annulla assoluzione per infortunio lieve: senza querela entro 40 giorni, il reato non è procedibile d'ufficio.

La pronuncia chiarisce i limiti della procedibilità d’ufficio per gli infortuni sul lavoro

L’incidente era avvenuto in una ditta di confezioni, la UNOS Srl, mentre il lavoratore B.B. utilizzava una macchina Faldatore-stenditore: la lama, priva di protezioni nella zona taglierina, ha colpito il dito dell’operaio durante la fase di rientro della corsa, a ciclo di lavorazione eseguito. La prognosi di 44 giorni – superiore di quattro giorni alla soglia dei 40 prevista dall’art. 590, comma 1, cod. pen. per le lesioni “lievi” – ha reso il caso apparentemente ambiguo. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 7 marzo 2024, aveva assolto l’imputato A.A. (verosimilmente il legale rappresentante o il responsabile della sicurezza) dal reato di lesioni colpose ex art. 590 commi 1 e 3 e 583 cod. pen., applicando l’esimente della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Una decisione che, però, la Cassazione ha ritenuto viziata da un errore di diritto sulla procedibilità.

Il paradosso della procedibilità

Il punto centrale della sentenza è un principio che può apparire controintuitivo per chi opera nella sicurezza sul lavoro: le lesioni personali colpose lievi – cioè con malattia guarita entro 40 giorni – commesse con violazione delle norme antinfortunistiche non sono sempre procedibili d’ufficio. La Cassazione ha ribadito che, secondo l’ultimo comma dell’art. 590 cod. pen., la deroga alla regola generale della procedibilità a querela riguarda esclusivamente le lesioni dalle quali sia derivata una malattia professionale, non gli infortuni che provocano una malattia “comune” guaribile entro 40 giorni, anche se avvenuti in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. Il Tribunale di Vasto, come spiegato dalla Suprema Corte, «ha ritenuto erroneamente che le lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sarebbero sempre procedibili d’ufficio il che non è». Di conseguenza, il giudice di merito aveva applicato l’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) senza verificare la sussistenza della condizione di procedibilità: la querela della persona offesa.

La vicenda processuale si è conclusa con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché nel frattempo – si presume – la parte lesa ha remesso la querela, estinguendo il reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen. Ma il chiarimento della Cassazione resta dirompente dal punto di vista operativo: chi subisce un infortunio con lesioni lievi (malattia entro 40 giorni) in ambiente di lavoro, per vedere perseguito penalmente il datore di lavoro o il costruttore della macchina, deve presentare querela entro tre mesi dall’evento. In assenza di querela, il processo non può nemmeno iniziare, e l’eventuale assoluzione per particolare tenuità – come tentato dal Tribunale di Vasto – è preclusa perché presuppone un reato procedibile d’ufficio che in questi casi non sussiste.

Tre lezioni per non ripetere l’errore

Questa sentenza offre spunti concreti per chi opera nella prevenzione: costruttori di macchine, datori di lavoro e manutentori sono chiamati a rivedere le proprie prassi, non solo per evitare conseguenze penali, ma, e soprattutto, per evitare che un infortunio si ripeta.

1. Il costruttore: progettare la macchina con protezioni intrinseche
La macchina Faldatore-stenditore era «priva nella zona taglierina di protezioni atte ad evitare avvicinamenti della lama». Un difetto di progettazione che, secondo la direttiva macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010), avrebbe dovuto essere risolto già in fase di fabbricazione: l’allegato I prevede che i ripari fissi o mobili impediscano l’accesso alla zona pericolosa durante il funzionamento. Il costruttore deve documentare questa scelta nel fascicolo tecnico e, se necessario, adottare dispositivi di interblocco che fermino la lama quando l’operatore si avvicina. La mancanza di protezioni non è solo un rischio meccanico, ma espone l’azienda costruttrice a responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) se la macchina viene messa in commercio non conforme. Il costo di adeguamento? Può essere significativo, ma è molto inferiore a quello di un processo penale e di un risarcimento.

2. Il datore di lavoro: formare i lavoratori e vigilare sull’uso delle macchine
L’infortunio è avvenuto «a ciclo di lavorazione eseguito», cioè quando la lama rientrava dopo il taglio. Questo indica che il lavoratore probabilmente ha inserito la mano nella zona taglierina in un momento in cui la macchina era ancora in movimento. Il datore di lavoro ha l’obbligo, ex art. 71 D.Lgs. 81/2008, di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e di informare e formare i lavoratori sui rischi residui. Nel caso concreto, anche se la macchina era priva di protezioni, il datore avrebbe dovuto implementare misure organizzative come procedure di blocco/sgancio dell’energia (lockout-tagout) o, meglio ancora, sostituire la macchina con una conforme. La sentenza della Cassazione ricorda che la mancata querela non cancella la responsabilità, ma la sposta sul piano civilistico e amministrativo: l’Inail può rivalersi, e il lavoratore può chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. Meglio prevenire con un investimento in sicurezza che affrontare un contenzioso.

3. Il manutentore: verificare periodicamente i dispositivi di sicurezza
Se la macchina era originariamente dotata di protezioni poi rimosse o manomesse, la responsabilità ricade su chi la mantiene in efficienza. L’art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature a controlli periodici. Il manutentore (interno o esterno) deve, durante gli interventi, verificare che ripari e dispositivi di sicurezza siano presenti e funzionanti. Un semplice controllo visivo durante la manutenzione preventiva avrebbe potuto evidenziare l’assenza della protezione sulla taglierina. In caso di infortunio, la mancata segnalazione di un’anomalia può configurare concorso colposo. La lezione è chiara: ogni intervento manutentivo è anche un’occasione per fare un audit di sicurezza.

La prevenzione non si ferma alla soglia dei 40 giorni: ogni infortunio è un campanello d’allarme che va ascoltato con attenzione, indipendentemente dalla procedibilità penale. Progettare macchine sicure, formare i lavoratori, manutenere i dispositivi: ecco la triade che evita le aule di tribunale. La sentenza della Cassazione, lungi dall’essere un cavillo burocratico, offre ai professionisti della sicurezza uno strumento in più per argomentare con la direzione aziendale l’urgenza degli investimenti in prevenzione. Perché, come dimostra il caso della UNOS Srl, se la macchina è difettosa, il rischio di infortunio è reale – e la legge, prima o poi, bussa alla porta.

Fonte: olympus.uniurb.it

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari.