Il dissenso della vittima non blocca più l’accesso ai programmi riparativi
Lo scorso 30 aprile la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato una sentenza che cambia le regole di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Il principio affermato è netto: l’imputato che chiede di partecipare a un programma, a fronte del dissenso della persona offesa, è tenuto a prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest’ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede. Non basta più registrare il rifiuto e archiviare la pratica. Il dissenso smette di essere un muro e diventa il presupposto per un percorso alternativo che il richiedente ha l’onere di indicare al giudice.
Una sentenza che rompe gli schemi
La pronuncia introduce un paradosso solo apparente. La giustizia riparativa nasce per ricucire la relazione spezzata dal reato tra autore e vittima. Se la vittima rifiuta, verrebbe da pensare che il programma non abbia più senso. La Cassazione ribalta il ragionamento: proprio quando la vittima diretta si sottrae, il sistema deve verificare se esistono altri soggetti — i familiari, oppure la vittima di un reato diverso — con i quali l’incontro possa comunque produrre effetti riparativi. L’accoglimento della richiesta, scrive la Corte, «postula l’idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato». Non è un automatismo: il giudice deve valutare se il percorso alternativo proposto abbia questa attitudine. Ma l’onere di prospettarlo grava sull’imputato istante, che non può limitarsi a prendere atto del no.
Dal dissenso alla vittima surrogata: i confini tracciati dalla Corte
La decisione si innesta su un impianto normativo che affonda le radici nella legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, redatta dalla commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, e nel successivo Decreto Legislativo 150/2022. È quest’ultimo a fornire la definizione ampia di giustizia riparativa che fa da sfondo alla sentenza: un insieme di programmi che consentono alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente e volontariamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’assistenza di un mediatore imparziale e adeguatamente formato.
Dentro questa cornice, la Cassazione colloca un tassello finora rimasto in ombra: la cosiddetta vittima surrogata. Il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma, ben potendo questo svolgersi anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede. I giudici di legittimità non si spingono a dire che il percorso riparativo con vittima surrogata equivalga in tutto a quello con la vittima diretta. Dicono però che l’imputato deve prospettarlo, e che il giudice deve valutarlo. La differenza è sottile ma operativamente dirompente: il silenzio dell’istante su questo punto può essere letto come mancanza di volontà riparativa.
Per chi applica la norma ogni giorno, queste non sono solo parole. Sono regole d’ingaggio. La Suprema corte precisa anche un altro aspetto pratico rilevante: per i reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello non comporta la sospensione del processo. L’imputato che punta all’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, del codice penale, o comunque a incidere sul trattamento sanzionatorio, deve sapere che il procedimento prosegue. La giustizia riparativa corre su un binario parallelo, non sospensivo.
Tre regole per non sbagliare
Primo: documentare la proposta allargata. Il difensore non può fermarsi alla dichiarazione di diniego della persona offesa. Deve formalizzare, nell’istanza o in una memoria successiva, la disponibilità dell’imputato a intraprendere un percorso con i gruppi parentali della vittima o con una vittima surrogata. È l’imputato a doverlo prospettare, non il giudice a doverlo immaginare d’ufficio.
Secondo: preparare il doppio binario. Chi ha responsabilità organizzative — penso ai datori di lavoro che gestiscono modelli 231 e percorsi riparativi interni — deve sapere che il consenso della vittima diretta non è più l’unica porta. Se la persona offesa rifiuta, occorre aver già mappato soggetti alternativi con cui attivare il programma. Non serve un elenco precostituito, ma serve la tracciabilità della ricerca.
Terzo: non contare sulla sospensione del processo. Nei reati procedibili d’ufficio, il giudizio d’appello non si ferma. La strategia difensiva che punta sul percorso riparativo per ottenere l’attenuante deve convivere con l’avanzamento del procedimento. Tempistiche e coordinamento tra sede penale e sede riparativa vanno presidiati fin dal primo atto.
La giustizia riparativa cambia volto. Non basta più fermarsi al no della vittima: occorre dimostrare di aver esplorato ogni strada. Il consiglio operativo è uno solo: documentate la proposta di mediazione allargata. Anche se il giudice non la accoglierà, la mancata prospettazione potrebbe essere interpretata come disinteresse. Prevenire è meglio che trovarsi a giustificare.