La prassi contra legem del lavoratore ha spezzato il nesso causale con la condotta del garante
Un perno che gira sul tornio, la carta abrasiva stretta tra le dita. Un guanto — o forse la carta stessa — si impiglia. In un attimo, la subamputazione di più dita. Era il 31 agosto 2023 quando B.B., manutentore e tecnico robot della A.A. Srl, stava terminando un intervento su un macchinario destinato alla saldatura di boccole su un pezzo di lamiera. Due gradi di giudizio dopo, la sentenza n. 26679 della quarta sezione penale, depositata il 16 luglio 2026, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e confermato l’assoluzione del datore di lavoro A.A. dal reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Già il Tribunale di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2025, aveva escluso ogni profilo di colpa in capo al datore di lavoro, ritenendo che la prassi di lucidatura — l’uso di carta abrasiva a mano sul pezzo in rotazione, in luogo degli utensili previsti dal costruttore — fosse del tutto sconosciuta ad A.A., né ragionevolmente conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Com’è possibile che un infortunio così grave, con esiti permanenti, non generi responsabilità penale in capo al garante della sicurezza? La risposta sta nel principio di diritto che la Cassazione ha scolpito con questa pronuncia, tracciando un crinale netto tra ciò che il datore di lavoro deve sapere e ciò che, invece, resta fuori dalla sua sfera di controllo effettivo.
Conoscenza effettiva o colpevole ignoranza: il crinale della colpa
La sezione quarta, rigettando il ricorso, ha riaffermato un principio già espresso in più occasioni: in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza — una cosiddetta prassi contra legem — la colpa del datore di lavoro è ravvisabile soltanto quando vi sia prova della sua conoscenza effettiva, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. Non basta che l’infortunio sia accaduto: occorre dimostrare che il datore sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che in officina si lavorava in quel modo.
Questo principio non è una novità assoluta. La Cassazione penale ha chiarito che per condannare un datore di lavoro è necessaria la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, delle prassi incaute che hanno determinato l’infortunio. E a rafforzare il quadro, la Cassazione, in una pronuncia del 2024, aveva già chiarito che ove non vi sia prova della conoscenza o della colpevole ignoranza, la colpa del datore di lavoro non è ravvisabile sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso.
Il paradosso, per chi si occupa di sicurezza sul lavoro, è evidente: più il lavoratore è autonomo e creativo nell’aggirare le protezioni, meno il datore è ritenuto responsabile — a meno che non si provi che sapeva. Un esito che può apparire controintuitivo, ma che risponde a una logica giuridica precisa: la posizione di garanzia del datore di lavoro — l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, fondato sull’art. 2087 c.c. e sul D.Lgs. 81/2008 — non si estende fino a coprire condotte del tutto imprevedibili del lavoratore, specie quando queste si discostano radicalmente dalle procedure aziendali e dalle istruzioni del costruttore. Il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l’evento lesivo si spezza quando la prassi del lavoratore si colloca al di fuori di ciò che il garante poteva ragionevolmente prevedere e intercettare.
Ma allora, se la prassi sconosciuta salva il datore, come si evita il prossimo infortunio? La risposta non è più soltanto nella norma scritta, nel manuale o nella procedura affissa in bacheca. È nella capacità di costruire un’organizzazione della vigilanza che faccia emergere le prassi pericolose prima che diventino fatali.
Tre contromisure: dal manuale al reparto
Due precedenti aiutano a capire dove il confine della conoscenza si sposta e come, per il datore di lavoro, sia possibile — anzi, doveroso — attrezzarsi. Già nel novembre 2020 la sezione quarta con la sentenza n. 30276 si era occupata di un infortunio quasi sovrapponibile: un lavoratore aveva subito l’amputazione di un dito mentre usava un tornio manuale per smerigliare, con il guanto di gomma impigliatosi tra la tela smeriglio e il pezzo in lavorazione. In quel caso, la macchina era stata ritenuta totalmente inidonea alle operazioni di lucidatura e smerigliatura — un profilo che chiama in causa direttamente il costruttore e il fascicolo tecnico redatto ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Più di recente, con la sentenza n. 5037 del 6 febbraio 2026, la Cassazione ha precisato un corollario essenziale: la prassi contra legem avallata dal preposto, o la semplice nomina di un RSPP — il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — non esonerano il datore di lavoro da responsabilità. In altre parole: se il capo reparto sapeva e tollerava, il datore ne risponde. Il preposto e l’RSPP creano un ponte di conoscenza che collega direttamente la prassi pericolosa alla sfera del datore.
È qui che la lezione operativa si fa concreta e si articola su tre soggetti.
Per il costruttore. Il fascicolo tecnico e il manuale d’uso non possono limitarsi a descrivere gli usi previsti: devono mappare anche gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili. Se il tornio può essere usato per lucidare a mano con carta abrasiva, e questa modalità è un’abitudine nota nel settore metalmeccanico, il costruttore ha l’obbligo di segnalarla espressamente come vietata, spiegandone i rischi e indicando gli utensili alternativi conformi. L’Allegato I della Direttiva Macchine, al RES 1.1.2, impone di considerare non solo l’uso previsto ma «qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile». Un manuale che tace su queste prassi diffuse è un manuale che espone l’intera catena della sicurezza a un deficit informativo — e che rischia di trasferire la responsabilità a valle, sul datore di lavoro che non aveva gli strumenti per valutare il rischio.
Per il datore di lavoro. La sentenza n. 26679 non dice che il datore può ignorare ciò che accade in officina. Dice l’opposto: il datore deve organizzare la vigilanza in modo tale che le prassi contra legem diventino conoscibili. L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 gli impone di «vigilare in ordine all’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza». Ma la vigilanza non può fermarsi al controllo documentale o alla verifica formale delle procedure scritte. Deve tradursi in audit periodici sul campo, osservazioni dirette delle modalità operative reali, interviste strutturate ai preposti e ai lavoratori, analisi sistematica dei near-miss e delle segnalazioni. Solo così il datore potrà dimostrare — ove dovesse servire — di aver fatto tutto il possibile per conoscere, e quindi prevenire, le prassi pericolose.
Per il manutentore e il preposto. La figura del manutentore — e ancor più quella del preposto — è il punto di snodo tra la norma scritta e la prassi operativa. È il preposto che vede, giorno dopo giorno, come si lavora davvero. La sua responsabilità, delineata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, non è soltanto quella di vigilare, ma anche quella di segnalare formalmente al datore di lavoro e al RSPP ogni scostamento dalle procedure, anche quando questo scostamento sembra innocuo, tollerato o consolidato da anni. La sentenza n. 5037 del febbraio 2026 lo ricorda con chiarezza: ciò che il preposto sa, il datore lo sa. Il silenzio del preposto non protegge l’azienda; al contrario, estende la responsabilità verso l’alto, rendendo conoscibile — e quindi imputabile — la prassi elusiva.
Non basta il libretto di istruzioni. Non basta la valutazione dei rischi depositata in direzione. La sentenza n. 26679 della quarta sezione penale dice con la forza del giudicato: o conosci, o avresti dovuto conoscere. E per il datore di lavoro, l’unica via percorribile è costruire un sistema di vigilanza che renda le prassi pericolose emergenti prima che diventino fatali — perché la prossima volta, la prova di quella conoscenza, potrebbe esserci.