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La PEC non basta se non dimostri che il portale non funzionava

La PEC non basta se non dimostri che il portale non funzionava

La Cassazione conferma: l'appello via PEC è inammissibile se il difensore non prova l'impossibilità di caricarlo sul Portale deposito atti penali.

La Cassazione conferma l’inammissibilità degli appelli depositati via PEC senza prova del malfunzionamento del portale telematico

Un difensore deposita l’appello via PEC perché il Portale deposito atti penali non risponde. La risposta della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione è secca: inammissibile, se non dimostri che era impossibile caricarlo sul portale. È il principio fissato nella sentenza numero 33892 depositata lo scorso 17 settembre, dopo l’udienza dell’11 settembre, dal collegio presieduto da R. Catena e con relatore E. M. Morosini. La Corte ha confermato l’inammissibilità degli appelli depositati a mezzo di posta elettronica certificata, anziché mediante Portale deposito atti penali – PDP, stante la mancata prova della dedotta impossibilità di caricare gli appelli sul portale telematico.

La trappola del portale: una PEC che non salva l’appello

Nel caso esaminato, la difesa aveva utilizzato la PEC sostenendo di non essere riuscita a caricare gli atti sul Portale deposito atti penali. Per la Quinta Sezione penale, però, mancava la prova di questa impossibilità. Il collegio ha così confermato l’inammissibilità, ricordando che il deposito telematico è la regola e che la PEC non è un canale alternativo utilizzabile a discrezione del difensore.

La decisione non nega in astratto che un malfunzionamento possa avere conseguenze sull’esercizio del diritto di impugnazione. Il punto è un altro: l’impedimento va allegato e dimostrato. Ma cosa prevede esattamente la normativa? E perché la Corte ragiona in termini di forza maggiore piuttosto che di semplice impossibilità materiale?

Il quadro normativo: art. 175-bis, art. 111-bis e la forza maggiore

Il terreno è quello della Riforma Cartabia. Già con la sentenza n. 43678 del 5-28 novembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di cassazione aveva ricordato che l’implementazione del processo penale telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento della cosiddetta “Riforma Cartabia”. Dentro questo quadro, l’art. 111-bis, comma 1, Cpp — inserito dal decreto legislativo 20 ottobre 2022, n. 150 — dispone che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, con l’unica eccezione dei malfunzionamenti dei sistemi informatici.

La delega al Governo risale alla legge 27 settembre 2021, n. 134. È stata attuata con l’art. 11, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 150/2022, che ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 175-bis: la disposizione che regola i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia.

La sentenza dello scorso 17 settembre aggiunge un tassello interpretativo. La Quinta Sezione penale ha affermato che l’art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce la regolamentazione delle ipotesi in cui le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull’esercizio del diritto di impugnazione. Il passaggio delicato è un altro: l’impossibilità di procedere al deposito telematico per cause non imputabili al difensore non legittima automaticamente il ricorso a modalità alternative come la PEC. Può integrare una causa di forza maggiore e consentire la rimessione in termini, ma solo se l’impedimento è allegato e dimostrato in modo rigoroso.

Il paradosso: una porta stretta ma non chiusa

La risposta non è scontata. Un altro orientamento della stessa Cassazione apre uno spiraglio: anche quando non risulti rispettato il presupposto dell’accertamento e dell’attestazione del malfunzionamento «non certificato» dei sistemi informatici da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’art. 175-bis, comma 4, c.p.p., l’appello proposto a mezzo PEC è ammissibile. È un’indicazione che va letta con attenzione: non smentisce la regola generale, ma mostra che la valutazione sulla PEC non si esaurisce nella mera assenza della certificazione del dirigente.

Da qui la lezione pratica per chi deposita oggi: il deposito telematico resta la regola; la PEC è un’eccezione che va preparata, documentata e argomentata come forza maggiore. Non basta lamentare il malfunzionamento: bisogna provare l’impossibilità di caricare l’atto sul Portale deposito atti penali, conservare ogni riscontro tecnico e, quando possibile, chiedere la rimessione in termini allegando con rigore l’impedimento. Senza improvvisazioni.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire