Il regolamento sostituirà la direttiva vigente e introduce obblighi di cybersicurezza, gestione del software e valutazione del rischio
Chi firma una dichiarazione di conformità per un veicolo a guida autonoma (AGV) deve guardare al calendario: dal 20 gennaio 2027 il Nuovo Regolamento Macchine (UE 2023/1230) sostituirà la Direttiva 2006/42/CE. Non è un semplice aggiornamento di numeri: per i costruttori, gli uffici tecnici e gli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) che presidiano la sicurezza delle macchine, la scadenza è a poco più di quattro mesi e porta con sé obblighi concreti di cybersicurezza, gestione del software e valutazione del rischio che meritano di essere mappati ora.
Il regolamento abroga e sostituisce la direttiva. La sintesi della normativa sulle macchine ricorda che è stato adottato per garantire un’interpretazione più uniforme dei concetti chiave. La Commissione europea precisa che il regolamento è stato adottato il 14 giugno 2023 e si applica in modo obbligatorio in tutta l’UE a partire dal 20 gennaio 2027. In concreto: tutte le macchine immesse sul mercato dell’Unione prima di quella data devono conformarsi alla vigente Direttiva 2006/42/CE; i produttori possono dichiarare nella dichiarazione di conformità UE che tali macchine sono conformi anche al Regolamento Macchine (UE 2023/1230), se applicabile.
Cosa cambia per chi firma una dichiarazione di conformità
Il passo dal vecchio al nuovo regime non è solo burocratico. Per i produttori, il Regolamento introduce obblighi aggiuntivi necessari a garantire il rispetto dei nuovi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Confindustria Vicenza elenca tra i principali: la protezione contro gli attacchi informatici; la disponibilità della documentazione (manuali, dichiarazioni di conformità) anche in formato digitale; la gestione del software di sicurezza con gli stessi criteri applicati ai componenti di sicurezza; la valutazione dei rischi legati alla coesistenza di robot collaborativi (COBOT) e veicoli a guida autonoma (AGV).
Per chi firma una dichiarazione di conformità, questo significa che il software di sicurezza non può essere trattato come un accessorio separato: va gestito con la stessa disciplina di un componente di sicurezza fisico, e la valutazione dei rischi deve includere gli scenari di coesistenza tra persone, COBOT e AGV. È un cambiamento che tocca direttamente il modo in cui si documenta la conformità e si valuta il rischio. Ma la vera complessità non è nei nuovi obblighi: è nella nuova geografia degli allegati, che decide chi deve passare da un Organismo Notificato.
La nuova geografia degli allegati: chi deve certificare
Nel Nuovo Regolamento, l’elenco dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della salute (RESS) sarà nell’Allegato III, non più nell’Allegato I come nella Direttiva. L’Allegato I, invece, è ora l’elenco delle macchine particolarmente pericolose, che nella Direttiva era collocato nell’Allegato IV. Chi lavora da anni con la vecchia numerazione deve aggiornare la propria mappa, perché non si tratta di un semplice spostamento: l’elenco delle macchine particolarmente pericolose presenta ora due sezioni, A e B, che contengono rispettivamente sei categorie — due delle quali nuove — tra macchine e componenti per i quali è obbligatorio il ricorso alla certificazione tramite un Organismo Notificato.
Per le macchine che rientrano in queste categorie, la firma della dichiarazione di conformità non potrà basarsi sulla sola autocertificazione: servirà il ricorso alla certificazione tramite un Organismo Notificato. Il costruttore deve verificare subito se il proprio prodotto cade in una delle categorie della sezione A o B; in caso affermativo, il percorso certificativo si allunga e coinvolge un soggetto esterno, con tempi e costi che vanno pianificati prima della scadenza del 20 gennaio 2027. Resta una domanda: come si coordina tutto questo con il Cyber Resilience Act per un prodotto che è insieme macchina ed elemento digitale?
Il nodo cibernetico: Regolamento Macchine e Cyber Resilience Act
La domanda non è accademica. Un prodotto può essere contemporaneamente un prodotto con elementi digitali ai sensi del Cyber Resilience Act (CRA) e una macchina o un prodotto correlato ai sensi del Regolamento Macchine. Il considerando 53 del CRA descrive l’interazione tra i due regolamenti per quanto riguarda i requisiti di cibersicurezza e le procedure di valutazione della conformità.
Per un costruttore, questo significa che quando una macchina incorpora elementi digitali, la valutazione della conformità deve tenere conto sia dei RESS dell’Allegato III del Regolamento Macchine sia dei requisiti essenziali di cibersicurezza del CRA. Non si tratta di due binari paralleli: la protezione contro gli attacchi informatici introdotta dal Regolamento Macchine si sovrappone ai requisiti del CRA, e la documentazione tecnica, la gestione degli aggiornamenti del software di sicurezza e la dichiarazione di conformità vanno coordinate. Per un AGV o un COBOT connesso, il costruttore deve mappare i punti di contatto tra i due regimi e decidere come strutturare la valutazione della conformità.
Il tempo per adeguarsi non è molto: chi deve immettere macchine sul mercato dopo il 20 gennaio 2027 deve muoversi ora. Non serve aspettare il 20 gennaio 2027: verificare subito se le macchine rientrano nelle nuove categorie dell’Allegato I e mappare i punti di contatto con il Cyber Resilience Act è il modo migliore per non farsi trovare impreparati.