La nuova soglia di abitualità della Sesta Sezione impone il riesame delle condotte non occasionali ex D.P.R. 309/1990.
Ieri, 2 settembre 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 32649: da quel momento, la parola «abitualità» smette di essere una sfumatura e diventa il confine tra il fatto di lieve entità e l’ipotesi ordinaria prevista dall’art. 73 del Testo unico sugli stupefacenti. Alla base c’è una modifica legislativa recente ma già al centro del dibattito: la legge di conversione n. 54/2026 del cosiddetto Decreto Sicurezza 2026 ha aggiunto all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 una clausola che esclude la lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 «risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».
Il deposito che rende concreta la clausola del Decreto Sicurezza
Quel testo, introdotto dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, era rimasto finora affidato alla sola lettera della norma. Con il deposito di ieri, la Sesta Sezione penale ha dato alla clausola un contenuto operativo. Il nuovo intervento normativo, come rilevato dai primi commenti specialistici, riduce l’ambito applicativo dell’ipotesi lieve e ri-espande le figure ordinarie dei commi 1 e 4. Il contrasto rispetto all’impostazione precedente è netto: il giudizio di lieve entità non si esaurisce più nell’esame del singolo episodio, ma deve confrontarsi con la fisionomia complessiva della condotta. Ma come si misura, in concreto, la differenza tra occasionalità e abitualità?
La scala che separa l’episodio dalla propensione stabile
Per rispondere, la Sezione VI non usa formule vuote: costruisce una gerarchia concettuale. La nozione di abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, come modificato dal d.l. n. 23 del 2026, postula una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa. Non è un aggettivo d’occasione, né una semplice somma di episodi: è una qualità che attraversa i singoli fatti e li tiene insieme in una trama riconoscibile, capace di far emergere un’inclinazione durevole verso l’attività illecita.
Su un piano distinto si colloca la non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità. La differente nozione di non occasionalità è individuabile, secondo la Corte, in un minus rispetto all’abitualità. Si può immaginare una scala a tre gradini. In basso l’episodio isolato, che resta estraneo alla logica della reiterazione. Al centro la condotta non occasionale: non più episodica, ma non ancora assestata su una serialità stabile. In alto l’abitualità, in cui la reiterazione smette di essere un dato puramente quantitativo e diventa indice di una propensione durevole. È su quest’ultimo gradino che la clausola ostativa produce i suoi effetti.
Resta da chiedersi cosa accada quando questa gerarchia incrocia le scelte del legislatore su sanzioni e carcere.
Le ricadute pratiche: sanzioni, carcere, strategie difensive
La risposta è nelle conseguenze operative della nuova interpretazione. Se l’abitualità esclude il fatto di lieve entità, il giudice non può applicare la cornice attenuata del comma 5 e deve inquadrare la condotta nelle ipotesi ordinarie dei commi 1 e 4. I primi commenti lo hanno segnalato con chiarezza: dalla marcata riduzione dell’ambito applicativo dell’ipotesi lieve possono seguire effetti di non secondario momento sul piano delle sanzioni applicabili e della pressione carceraria determinata dalle condanne per fattispecie in materia di stupefacenti.
Per chi difende, il vecchio richiamo alla non occasionalità non basta più. Una condotta non meramente episodica può ancora restare fuori dall’abitualità, ma va argomentata come tale: occorre distinguerla espressamente dalla serialità stabile che la sentenza ha descritto, dimostrando che manca quella propensione durevole che sola giustifica l’uscita dalla lieve entità. La sentenza 32649/2026 non è soltanto un chiarimento terminologico: ridefinisce il perimetro della difesa. Per chi opera nel settore, adeguare subito le strategie argomentative alla nuova soglia è il primo passo per non farsi trovare impreparati.