La Sesta Sezione penale ha riconosciuto legittimo l’uso dell’ordine europeo d’indagine per preservare le prove
A gennaio 2026, il GIP di Catanzaro emette un ordine europeo d’indagine che congela i server francesi di EncroChat. Un azzardo procedurale? Per la Sesta Sezione penale no: la sentenza numero 27520, depositata il 22 luglio 2026, afferma che l’atto non è abnorme, ma anzi costituisce una declinazione concreta della difesa transnazionale. Il provvedimento è stato emesso per impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi di prova utili per valutare l’utilizzabilità di intercettazioni acquisite in un procedimento penale francese. Dietro le formule tecniche, la posta in gioco è chiara: garantire agli imputati italiani l’esercizio differito del diritto di difesa mediante l’attivazione dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione.
L’ordine ‘congelatore’ di Catanzaro
La vicenda nasce da un’intuizione processuale tanto lineare quanto inedita. Le intercettazioni della piattaforma EncroChat, acquisite dalle autorità francesi, rischiavano di essere distrutte prima che i difensori italiani potessero esaminarle e contestarle nei fori competenti. Il GIP di Catanzaro ha quindi utilizzato l’articolo 32 della direttiva 2014/41/UE per chiedere alla Francia di preservare i file investigativi, così da consentire agli imputati di esercitare le proprie prerogative difensive davanti ai tribunali francesi, una volta attivati i rimedi impugnatori disponibili nello Stato di esecuzione.
Un ordine europeo d’indagine — lo ricordiamo — è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, pensata per raccogliere o trasferire prove. Qui, tuttavia, l’ordine non mirava ad acquisire nuovi elementi, ma a conservare quelli già raccolti. Un atto atipico, criticato come abnorme da chi vi leggeva uno sconfinamento rispetto ai canoni ordinari della cooperazione giudiziaria. La parola, inevitabilmente, è passata alla Suprema Corte.
La Cassazione e la cornice europea del diritto di difesa
La sentenza depositata ieri scioglie il nodo. La Sesta Sezione penale ha stabilito che non è abnorme l’ordine europeo di indagine emesso dal giudice per l’udienza preliminare ai sensi dell’articolo 32 della Direttiva 2014/41/UE, quando esso è finalizzato a garantire agli imputati l’esercizio differito del diritto di difesa. La decisione affonda le radici in un principio già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: il diritto dell’UE richiede agli Stati membri di prevedere rimedi giuridici contro gli Ordini di Indagine Europei, e tali rimedi — per essere effettivi — devono poter incidere su prove ancora disponibili. Già nel novembre 2021 la CGUE aveva chiarito che l’assenza di mezzi di impugnazione adeguati nello Stato di emissione confligge con l’architettura della direttiva.
La Cassazione, nel caso di specie, ha applicato coerentemente quella cornice: se il diritto di difesa esige rimedi pratici ed effettivi, allora occorre preservare le prove fino a quando quei rimedi possano essere azionati. L’ordine ‘congelatore’ non è uno strumento al servizio dell’accusa, ma un presidio difensivo che il giudice nazionale può attivare in via preventiva. Si consuma così un ribaltamento di prospettiva: la cooperazione giudiziaria europea cessa di essere unidirezionale e diventa terreno comune anche per la tutela dell’imputato.
Tre lezioni per chi opera nel processo penale
Dal caso di Catanzaro e dalla pronuncia di legittimità si ricavano indicazioni operative puntuali, che riguardano difensori, magistrati e policy maker.
Prima lezione — il difensore deve agire per tempo. Chi assiste un imputato in un procedimento con elementi probatori transnazionali — in particolare intercettazioni o dati informatici detenuti all’estero — ha l’onere di mappare immediatamente i rischi di dispersione della prova. L’articolo 32 della Direttiva 2014/41/UE consente di sollecitare un ordine europeo di indagine con finalità conservativa; la Cassazione ne ha ora riconosciuto la piena legittimità. Tradotto in azione concreta: il difensore deve segnalare al GIP, già nella fase dell’udienza preliminare, la necessità di attivare lo strumento prima che i termini di conservazione scadano nello Stato estero.
Seconda lezione — il giudice può (e deve) presidiare la parità delle armi. Il GIP di Catanzaro non ha atteso che fosse la difesa a impugnare nel vuoto: ha costruito proattivamente le condizioni affinché l’impugnazione potesse svolgersi in modo utile. La sentenza della Sesta Sezione certifica che questo approccio non è patologico. Per i magistrati requirenti e giudicanti, ciò comporta un allargamento delle proprie prerogative di garanzia: verificare sistematicamente se la distruzione di prove all’estero possa pregiudicare l’equità del procedimento interno e, in caso affermativo, emettere l’ordine conservativo.
Terza lezione — il legislatore europeo sta già lavorando su questi temi. A giugno 2026, la Commissione europea ha proposto miglioramenti legislativi mirati alla direttiva OIE. Il caso italiano segnala una lacuna che il futuro quadro normativo potrebbe colmare in modo organico: la necessità di armonizzare i regimi di conservazione probatoria tra Stati membri e di potenziare i diritti di accesso difensivo in fase pre-impugnatoria. Chi opera nel processo penale — avvocati, magistrati, funzionari ministeriali — dovrebbe seguire da vicino l’iter di riforma, perché inciderà direttamente sulla praticabilità di questi strumenti.
In un ecosistema probatorio sempre più transnazionale, la tempestività nell’attivare gli strumenti di cooperazione può fare la differenza tra un processo equo e una condanna opaca. La decisione 27520/2026 dimostra che la partita dei diritti, ormai, si gioca sul campo della cooperazione preventiva: chi arriva tardi, perde la prova e con essa la possibilità di difendersi.