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La formazione mancata ha fatto condannare il datore

La formazione mancata ha fatto condannare il datore

La Cassazione ribadisce che la mancata formazione del lavoratore rende il datore responsabile dell'infortunio, anche in caso di macchina manomessa.

La Cassazione conferma che la mancata formazione rende il datore responsabile anche in caso di condotta imprudente del lavoratore

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27213 depositata ieri 20 luglio 2026, ha ribadito un principio che ogni responsabile della sicurezza in azienda dovrebbe conoscere a memoria: la condotta imprudente del lavoratore non esclude la colpa del datore se l’infortunio è conseguenza diretta della mancata formazione. Il caso concreto, segnalato dall’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino, è istruttivo tanto per la dinamica dell’incidente quanto per il ragionamento giuridico che ha portato i giudici a confermare la condanna del datore di lavoro.

La macchina manomessa e l’infortunio

Presso lo stabilimento del datore A.A., una sleeveratrice era dotata di microinterruttori di sicurezza manomessi, cioè disattivati. Durante un intervento di manutenzione, il dipendente B.B. riportava lesioni personali da trauma cranio-facciale, giudicate guaribili in 191 giorni con postumi invalidanti riconosciuti dall’Inail di Caserta in una percentuale pari al 28%. La vicenda penale aveva già visto la Corte d’Appello di Napoli, nel novembre 2024, riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (emessa il 7 settembre 2016) e condannare A.A. al risarcimento del danno, accogliendo l’appello della parte civile.

Ora la Cassazione ha confermato quell’orientamento. Il punto decisivo, però, non è soltanto la presenza di una macchina con i dispositivi di protezione deliberatamente esclusi. È, piuttosto, la totale assenza di un adeguato percorso formativo per il lavoratore infortunato.

Il principio di diritto: la formazione come scudo

La giurisprudenza di legittimità è granitica su questo aspetto. Già con la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163, era stato stabilito che «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi». In altre parole, se l’azienda non forma il personale sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure di lavoro – compreso il divieto assoluto di operare su macchine con protezioni manomesse – non può poi invocare l’imprudenza del dipendente per sottrarsi alla responsabilità.

Il principio si completa con un corollario spesso sottovalutato: «l’adempimento di tali obblighi non è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore». Lo ha ricordato la stessa sentenza del 2020 e lo ha ribadito, lo scorso gennaio 2026, un’altra pronuncia della Corte secondo cui l’obbligo formativo e i percorsi di affiancamento «non possono in alcun modo essere sostituiti dal presunto “bagaglio esperienziale” del lavoratore». Non conta, quindi, che il dipendente lavori da anni su un certo macchinario o che abbia maturato competenze sul campo: la formazione formale, documentata e ripetuta nel tempo, è l’unico scudo per il datore di lavoro. La Cassazione del 20 luglio 2026 applica esattamente questo schema al caso concreto della sleeveratrice con i microinterruttori disattivati, confermando che l’infortunio deriva prima di tutto dalla lacuna formativa aziendale.

Tre azioni per mettersi in regola

Come evitare di finire in tribunale per una mancata formazione che nessun “bagaglio esperienziale” potrà mai sanare? Ecco tre azioni concrete che ogni responsabile della sicurezza dovrebbe attuare subito:

1. Formalizzare la formazione. Programmare corsi specifici per ogni mansione, erogarli con istruttori qualificati e conservare registri, attestati e verbali. La semplice affermazione “lo sapeva già fare” non regge in giudizio.

2. Assicurare un’informazione puntuale sui rischi specifici. Ogni lavoratore deve ricevere istruzioni chiare sui dispositivi di sicurezza della macchina, sul divieto assoluto di manometterli e sulle procedure da seguire in caso di anomalia. Il fascicolo tecnico e il manuale d’uso della macchina sono punti di partenza irrinunciabili.

3. Non dare mai per scontato il “saper fare” dell’operatore. Il bagaglio di conoscenze pregresse non esonera l’azienda dall’obbligo di verificare, attraverso affiancamento strutturato e verifiche periodiche, che le procedure vengano realmente applicate. La formazione deve essere ripetuta e aggiornata ogni volta che intervengono modifiche organizzative o tecnologiche.

Adeguarsi non è un costo, ma la migliore protezione per l’impresa e per i lavoratori. La conformità paga, sempre. E la giurisprudenza di legittimità lo ricorda con chiarezza: di fronte a una macchina con i microinterruttori manomessi, la vera anomalia che fa scattare la responsabilità penale è l’assenza della formazione.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire