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La modifica di una macchina non ha età per la Cassazione

La modifica di una macchina non ha età per la Cassazione

Cassazione condanna delegato sicurezza per infortunio su macchina modificata nel 1984: responsabilità oggettiva anche per rischi ereditati.

La modifica risaliva al 1984, ma la macchina era ancora priva di ripari adeguati

L’11 novembre 2020 un lavoratore della D. & C. Officine Meccaniche Spa ha infilato la mano sinistra in una macchina equilibratrice modificata. Il risultato è stato una ferita penetrante al dorso della mano con frattura pluriframmentaria del IV raggio metacarpale e una prognosi di 155 giorni. Una lesione grave che ha aperto un procedimento penale conclusosi a marzo 2021 con una sentenza della Corte di Cassazione che conferma un principio importante: il delegato alla sicurezza risponde oggettivamente dei rischi non eliminati, anche quando questi nascono da modifiche risalenti a decenni prima.

Il caso: una modifica del 1984

La macchina equilibratrice mod. ZD 500/TC era stata modificata dall’azienda già nel 1984. L’intervento era apparentemente semplice: applicare un trapano manuale su un supporto fisso a leva, in modo che l’operatore potesse forare il pezzo direttamente sulla macchina, unendo due fasi di lavoro prima separate. Come descritto nel fascicolo processuale, «con una mano si azionava il pulsante di rotazione del trapano; con l’altra, la leva che accosta la punta al particolare da forare». Un sistema che, di fatto, obbligava l’operatore a tenere entrambe le mani impegnate, di cui una proprio nella zona di contatto tra punta e pezzo.

Il pericolo era evidente: se la mano si avvicinava troppo alla punta rotante, poteva essere trascinata o colpita. E così è stato l’11 novembre 2020. La dinamica non è mai stata contestata. Quello che invece è stato oggetto di dibattito è la responsabilità di chi, trentasei anni dopo quella modifica, doveva garantire la sicurezza del macchinario.

Un elemento di contesto che la Cassazione ha considerato rilevante è che fino al 2015 Bosch – un costruttore di riferimento – proponeva ancora nei propri cataloghi commerciali supporti a leva analoghi a quelli realizzati dall’azienda. Un dato che dimostra quanto quella soluzione fosse diffusa e, apparentemente, accettata dal mercato. Ma la Corte ha chiarito che la diffusione di una pratica non la rende sicura, né esonera il delegato dalla verifica dei rischi.

La responsabilità oggettiva del delegato

Il dirigente delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la macroattività Manufacturing, identificato come B.F., è stato condannato per lesioni personali colpose gravi in violazione della normativa antinfortunistica. La Cassazione, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2021, ha rigettato il ricorso dichiarandolo «infondato». Il dispositivo è secco: la responsabilità del delegato non viene meno per il fatto che la modifica risalga al 1984, né per l’eventuale consuetudine di mercato.

Questa sentenza stabilisce un criterio di responsabilità oggettiva per i delegati alla sicurezza: una volta accettata la delega, il dirigente è tenuto a controllare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, anche quelli ereditati da interventi tecnici antecedenti alla sua nomina. L’antichità della modifica non costituisce una scusa, così come non lo è il fatto che la stessa soluzione fosse adottata da altri costruttori. Il delegato deve verificare che ogni macchina, indipendentemente dall’epoca della sua ultima modifica, sia conforme alla normativa sulla salute e sicurezza.

Nel caso concreto, la macchina era priva di ripari o distanze di sicurezza adeguate per impedire il contatto con l’utensile rotante. Il lavoratore ha subito una ferita penetrante al dorso della mano sinistra con frattura pluriframmentaria del IV raggio metacarpale. Lesioni che, secondo la Corte, sarebbero state evitate con un semplice intervento – ad esempio un riparo fisso o interbloccato – che il delegato avrebbe dovuto predisporre o, almeno, far predisporre.

Cosa deve fare il costruttore (e il delegato)

La sentenza offre un monito costruttivo per chi progetta, modifica o gestisce macchinari. Il punto non è la condanna in sé, ma il principio che ogni modifica, anche se risalente a decenni fa, deve essere rivalutata alla luce delle conoscenze tecniche e normative attuali. Un costruttore o un delegato non può considerare la sicurezza un adempimento statico: i rischi vanno riesaminati periodicamente, in particolare dopo gli infortuni o quando emergono nuove soluzioni di protezione.

Cosa significa in pratica? Chi ha in carico macchine modificate negli anni deve verificare se i ripari esistenti impediscono effettivamente l’accesso alla zona pericolosa, se i dispositivi di interblocco sono ancora funzionanti e se la valutazione dei rischi è stata aggiornata. La responsabilità non si esaurisce con la firma di una delega: il delegato deve assicurarsi che le misure di prevenzione siano attuate, anche per modifiche che apparentemente sembrano consolidate.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di B.F., ma la lezione vale per tutti i professionisti della sicurezza. Non si tratta di sanzionare, ma di prevenire. Se nel 1984 la soluzione del trapano su leva poteva sembrare accettabile, oggi – con la disponibilità di ripari interbloccati, sensori di presenza e valutazioni del livello di PL – è difficile giustificare l’assenza di protezioni.

Questo caso lo ricorda con forza: una modifica del 1984 può ancora far male nel 2020. E chi ha la delega alla sicurezza deve risponderne, anche se la modifica è di trentasei anni prima. La sicurezza non è un adempimento statico: ogni macchina va guardata con occhi nuovi, ogni volta.

Fonte: olympus.uniurb.it

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali.