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La richiesta di giustizia riparativa non ferma il processo
Sentenze macchinari 1 giorno fa

La richiesta di giustizia riparativa non ferma il processo

La Cassazione chiarisce che la richiesta di giustizia riparativa non sospende il processo e l'ordinanza di rifiuto si impugna con la sentenza.

Cassazione: l’accesso al programma non sospende il giudizio, ma il rifiuto è ricorribile con la sentenza

Un imputato chiede di partecipare a un programma di giustizia riparativa. Il processo si ferma? La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 34754 depositata il 28 settembre 2026 e consultabile da oggi sul sito istituzionale, risponde di no: la richiesta non sospende il giudizio. All’udienza del 9 settembre, sotto la presidenza di S. Beltrani e con relatore F. Sbrana, la Corte ha affermato che la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile d’ufficio — finalizzata a ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, del codice penale, o comunque a incidere sul trattamento sanzionatorio — «oltre a non comportare la sospensione del processo,
non legittima l’accoglimento di richieste di rinvio finalizzate ad attenderne l’esito».

La richiesta non ferma il processo

Per chi opera in udienza, la regola è riconoscibile al primo colpo. L’imputato che chiede l’invio a un programma di giustizia riparativa non determina alcuna sospensione: il giudice procede. La Seconda Sezione penale lo dice con nettezza, separando l’accesso al programma — che resta una possibilità aperta nell’ordinamento — dalla scansione processuale, che non subisce arresti. Né, precisa la Corte, la pendenza della richiesta giustifica rinvii nell’attesa dell’esito: chi spera di guadagnare tempo attraverso la giustizia riparativa trova una porta chiusa.

Il paradosso è però evidente. Se l’ordinamento favorisce la giustizia riparativa, perché la richiesta dell’imputato non ferma il procedimento? La risposta non sta in una sfiducia verso l’istituto, ma in un nodo più profondo: il rapporto tra promozione della giustizia riparativa e accertamento della responsabilità penale.

Il nodo costituzionale: art. 129-bis c.p.p. e giusto processo

Il punto di partenza è il principio generale: l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona, e può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma. Su questa base, secondo le Sezioni Unite, la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento della responsabilità penale. Il medesimo insegnamento aggiunge che essa consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale.

Il problema si sposta allora sulla porta d’ingresso processuale. L’art. 129-bis del codice di procedura penale riconosce all’autorità giudiziaria il potere di promuovere l’accesso dell’imputato e della persona offesa/vittima alla giustizia riparativa. È proprio su questa previsione che, in dottrina, si sono addensati dubbi di compatibilità con i canoni costituzionali del giusto processo penale. Se la giustizia riparativa integra le funzioni costituzionali della pena senza derogare alle garanzie sull’accertamento della responsabilità, come si concilia il potere dell’autorità giudiziaria con la sequenza garantita del giudizio? La sentenza n. 34754 non scioglie il dubbio di fondo, ma lo circoscrive: la richiesta dell’imputato non sospende il processo, e proprio così impedisce che il dubbio diventi un freno al giudizio.

Si tengano così separati due piani: la promozione dell’istituto e la procedibilità. La non sospensione non nega la giustizia riparativa; impedisce soltanto che la sua attivazione diventi una leva per rallentare il processo. Resta il nodo di compatibilità costituzionale dell’art. 129-bis, ma la Cassazione offre una via d’uscita procedurale: l’ordinanza di rifiuto non è un vicolo cieco.

La mossa operativa: impugnare l’ordinanza con la sentenza

Se il dubbio di compatibilità resta aperto, sul piano operativo la Cassazione ha tracciato un percorso chiaro. L’ordinanza con cui il giudice nega l’invio dell’imputato al programma di giustizia riparativa non deve essere impugnata subito: è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, ai sensi dell’art. 586 del codice di procedura penale, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili d’ufficio.

Per chi difende, la conseguenza pratica è immediata: niente richieste di sospensione, né istanze di rinvio destinate a essere respinte. Chi intende contestare il rifiuto impugnerà l’ordinanza insieme alla sentenza conclusiva, portando in Cassazione il tema della negata giustizia riparativa. C’è un costo da mettere in conto: la contestazione è differita, perché va agganciata alla sentenza. Ma la contropartita è un processo che non si ferma e la certezza di un approdo: nessuna sospensione, nessun blocco definitivo. Il processo va avanti e la partita sulla giustizia riparativa si gioca, quando sarà il momento, davanti alla Cassazione.

La prossima volta che l’imputato chiede il programma di giustizia riparativa, non si cerchi la sospensione del processo: si prepari l’impugnazione dell’ordinanza di rifiuto insieme alla sentenza, sapendo che la vera partita resta il controllo di costituzionalità dell’art. 129-bis c.p.p. Per l’operatore il messaggio della Seconda Sezione penale è duplice: difendere l’accesso alla giustizia riparativa nelle sedi e nei tempi giusti, senza trasformare la promozione dell’istituto in uno strumento di rallentamento del giudizio.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire