Sesta Sezione: no retrodatazione tra consegne autonome, richiamati art. 297 e sentenza 36577/2022
Un estradando colpito da due misure cautelari in due distinti procedimenti estradizionali per fatti connessi, due domande di consegna che avanzano in parallelo: fino a ieri il dubbio era se i termini della custodia cautelare potessero essere retrodatati. Con la sentenza n. 34813, depositata ieri dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione e inserita oggi nel sito istituzionale, la risposta è no. L’udienza si era tenuta lo scorso 17 settembre; il deposito è arrivato il 29 settembre. È un approdo che riguarda da vicino difensori e autorità giudiziarie impegnati nelle procedure di consegna.
La pronuncia: niente retrodatazione tra estradizioni connesse
Il caso ruota attorno all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la disposizione che regola la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. La Sesta Sezione penale ha affermato che «nel caso in cui all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di retrodatazione dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.». La ragione è che l’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate in un procedimento estradizionale
in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.
La pretesa difensiva alla retrodatazione si scontra così con la natura autonoma delle procedure di consegna: non si tratta di un dettaglio procedurale, ma del criterio stesso di computo. Il precedente evocato non è privo di ambivalenze. Già nel 2022 la Sesta Sezione, con la sentenza n. 36577 (rel. De Amicis), aveva stabilito che il divieto di plurime contestazioni cautelari per «uno stesso fatto» di cui all’art. 297 comma 3 c.p.p. può applicarsi in sede estradizionale. La nuova pronuncia, però, si colloca su un piano diverso: non un unico fatto, ma fatti connessi in procedimenti distinti.
La ratio: procedure parallele, finalità diverse
Per capire perché la retrodatazione non possa operare, bisogna guardare alla disciplina di riferimento. La Corte ha chiarito che l’art. 297, comma 3, c.p.p. non può trovare applicazione quando una prima misura cautelare è adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell’autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l’estradizione e una seconda misura è emessa nel procedimento estradizionale ed è esclusivamente funzionale alla consegna. In questo scenario, i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, quindi non sono cumulabili. Ogni misura, in altre parole, vive della propria funzione: garantire il processo interno, da un lato, e garantire la consegna, dall’altro.
La medesima impostazione spiega perché la disciplina interna sui termini di durata massima non possa essere importata in sede estradizionale. Come ha chiarito la Cassazione, la disciplina sui termini di durata massima dettata dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. non è applicabile alle misure coercitive disposte a fini estradizionali, perché incompatibile con un procedimento cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi. In materia di estradizione, quindi, il cronometro non è quello del processo ordinario.
Cosa cambia per chi applica la disciplina
Dunque, quali ripercussioni pratiche per chi deve calcolare i termini o assistere un estradando? La regola è netta: i termini della custodia cautelare vanno calcolati per singola domanda di estradizione, senza cumulo tra procedure connesse. Per chi difende, occorre verificare fin da subito la corrispondenza tra ogni misura e il procedimento di consegna di riferimento; per chi giudica, il controllo sulla scadenza non può basarsi su un conteggio unico che sommi misure nate in contesti diversi.
Per chi opera con le estradizioni, la sentenza n. 34813 è un richiamo alla precisione: ogni procedimento di consegna ha i suoi tempi, e la retrodatazione non è un automatismo. Adeguare subito le verifiche difensive e giudiziarie evita sorprese. Resta da verificare come la prassi applicherà il principio nel calcolo concreto dei termini, soprattutto quando più domande di estradizione insistono su fatti connessi ma procedono con cadenze diverse.