La Cassazione esclude l’art. 152 c.p. e richiede remissione in giudizio per la spontaneità.
L’imputato di atti persecutori entra in aula con una convinzione: la persona offesa, citata come testimone, non si è presentata. Per decine di reati procedibili a querela scatterebbe la remissione tacita e il processo si estinguerebbe. Ma per l’art. 612-bis del codice penale il binario è diverso. Con la sentenza n. 31583 depositata lo scorso 30 giugno, la Quinta Sezione penale della Cassazione ha stabilito che la mancata comparizione del querelante all’udienza, citato come testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. La Corte motiva così: questa forma di remissione è incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen. L’assenza, insomma, non salva l’imputato: può essere l’anticamera di una condanna.
L’assenza che non salva l’imputato
Il contrasto con la regola generale è netto. Nel regime ordinario, la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, integra remissione tacita: lo hanno affermato già nel 2016 le Sezioni Unite con la sentenza 31668/2016. Se il querelante non si presenta, il reato si estingue. Per gli atti persecutori, invece, il legislatore ha tracciato un binario diverso: l’assenza non vale come rinuncia.
Ma perché il legislatore ha scelto una strada così diversa per lo stalking? La risposta sta nella genesi della norma, che risale al 2009 e si rafforza nel 2019.
La genesi di una protezione asimmetrica
Il delitto di atti persecutori è stato inserito nel codice penale nel 2009 con il decreto legge n. 11/2009. Fin da allora il legislatore ha predisposto una disciplina peculiare delle condizioni di procedibilità, con l’obiettivo dichiarato di escludere che pressioni esterne possano indurre la vittima, prima o durante il procedimento penale, a rinunciare ad agire contro l’accusato. La scelta di fondo è proteggere la persona offesa anche dalle influenze che possono piegarne la volontà.
Questa impostazione è stata rafforzata già con la legge 19 luglio 2019 n. 69, il cosiddetto Codice Rosso: un intervento di 21 articoli che ha toccato il codice di procedura penale per velocizzare l’instaurazione del procedimento e accelerare l’adozione di provvedimenti di protezione per le vittime di violenza domestica e di genere. La giurisprudenza, del resto, aveva già escluso l’idoneità della remissione di querela formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a corredo dell’impugnazione: l’art. 612-bis, comma quarto, c.p., evocando la remissione “processuale”, richiama il combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con queste modalità.
Ne emerge un paradosso che definisce l’asimmetria del sistema: l’assenza del querelante in udienza non estingue il reato, ma la remissione valida richiede la presenza fisica davanti al giudice. La forma processuale della remissione risponde all’esigenza di riconoscere validità alla rinuncia solo quando avviene dinanzi all’autorità giudiziaria procedente, con la finalità evidente di valutare con particolare rigore la spontaneità della decisione della vittima, che dovrà risultare libera e non condizionata da timori e influenze esterne. Chi vuole rinunciare alla querela deve farlo in aula: è lì che si misura la libertà della scelta.
Resta un interrogativo operativo: come devono muoversi avvocati e vittime davanti a questa regola?
Come adeguarsi: tre azioni pratiche
Tre indicazioni pratiche emergono dalla giurisprudenza e dal Codice Rosso. La prima: per chi assiste la vittima, l’assenza in udienza non è mai una resa. La querela resta in piedi anche se la persona offesa non si presenta, perché la remissione tacita non opera per l’art. 612-bis cod. pen. La seconda: se la vittima decide di rimettere la querela, deve farlo solo in sede processuale, nelle forme dell’art. 340 c.p.p., e non con atti extraprocessuali come una dichiarazione depositata in cancelleria: solo il confronto diretto con il giudice consente di verificare che la rinuncia sia spontanea e non frutto di pressioni. La terza: per chi difende l’imputato, sapere che la querela resta in piedi impone una strategia di merito, non di forma. L’assenza del querelante non è una via d’uscita; può, al contrario, lasciare intatte le prove raccolte, senza che l’imputato possa giovarsi di un’estinzione automatica del reato.
Il monito è chiaro: la forma non prevale sulla sostanza della tutela. Per chi assiste vittime di stalking, l’assenza in udienza non è mai una resa; per chi difende, la querela resta in piedi e richiede una strategia nel merito, non una scappatoia procedurale.