La sentenza 11969/2025 qualifica il reato come unitario a consumazione prolungata, spostando il dies a quo alla percezione dell’ultimo contributo
210 lavoratori messi “artificiosamente” in mobilità e poi reimpiegati in un Consorzio: è il fatto concreto da cui nasce la sentenza n. 11969/2025 delle Sezioni Unite. Per chi in azienda firma le istanze all’INPS o aggiorna il Modello 231, quella decisione non è teoria: è la regola di valutazione che resta sul tavolo. La questione penale n. 2187/2024, discussa nell’udienza del 28 novembre 2024 e inserita nel sistema il 26 marzo 2025, ha visto come ricorrente Tomaificio Zodiaco S.r.l. e come relatore G. De Amicis. Il caso da cui tutto parte è altrettanto concreto: una società aveva artificiosamente messo in stato di mobilità 210 lavoratori, per poi reimpiegarli in un Consorzio.
La domanda che la Suprema Corte si è trovata ad affrontare è se rientri nell’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti per lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione di una condizione ostativa prevista dall’art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche.
Il principio: reato unitario, non continuato
La Corte territoriale aveva già preso posizione: il reato presupposto di cui all’art. 316 ter c.p. era stato ritenuto un’unica fattispecie a consumazione prolungata, intercorrente dal 2002 al 2008, anziché un reato continuato. Le Sezioni Unite, con la sentenza 26 marzo 2025, n. 11969, hanno fissato due punti fermi: da un lato, il reato è integrato quando il datore di lavoro ottiene un risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali; dall’altro, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è unitario, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.
Perché questa distinzione tra reato unitario e reato continuato pesa sui responsabili 231? Perché cambia il cronometro. In un reato continuato ogni riscossione periodica fa partire una propria frazione di prescrizione; in una fattispecie unitaria a consumazione prolungata, invece, il termine non decorre da ciascun versamento ma dall’ultimo contributo percepito. Il periodo rilevante si allunga, e con esso l’orizzonte entro cui può essere valutata la posizione dell’impresa.
L’impatto 231: prescrizione e responsabilità dell’ente
La qualificazione come reato unitario non è neutra sul piano del d.lgs. 231/2001. Il punto più delicato è che l’eccessiva lontananza tra la disciplina della prescrizione per la persona fisica e giuridica comporta una serie di risvolti negativi rispetto all’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001. In pratica, mentre per la persona fisica la prescrizione può operare secondo le regole ordinarie, per l’ente il riferimento restituisce un orizzonte più esteso, con un disallineamento che rende più ampio il periodo in cui l’impresa può essere chiamata a rispondere.
Il contrasto con la giurisprudenza precedente aiuta a leggere la portata della decisione. Già nel 2010 le Sezioni Unite avevano affermato che costituisce “erogazione” anche un semplice vantaggio economico per il richiedente, come un risparmio di spesa, senza necessità di materiale elargizione di denaro. La Sezione semplice della Corte di Cassazione aveva proposto il superamento di quel principio di diritto. La questione è così arrivata alle Sezioni Unite, che nel marzo 2025 hanno affermato che il reato è unitario e che il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali integra la fattispecie.
Per chi presidia il Modello 231, il messaggio è chiaro: la mappatura del rischio non può fermarsi alla singola istanza o al singolo versamento, ma deve coprire l’intera durata del rapporto agevolato. Il reato presupposto va letto come fattispecie unitaria anche nella valutazione dei flussi contributivi, con un impatto diretto sul calcolo del termine di prescrizione e sulla stima del perimetro di responsabilità dell’ente.
Tre azioni per trasformare la sentenza in vantaggio
Il passo successivo non è aspettare il prossimo accertamento: è mappare i punti di esposizione. Tre azioni concrete valgono più di qualsiasi allarme.
Prima azione, per chi firma istanze all’INPS o gestisce assunzioni agevolate: verificare che ogni comunicazione relativa alle condizioni ostative sia completa, tracciata e aggiornata rispetto all’art. 8 della legge n. 223/1991. La mancata comunicazione è esattamente il presupposto dal quale è nato il caso Tomaificio Zodiaco. Seconda azione, per chi presidia la contribuzione: distinguere in modo esplicito tra erogazione materiale e risparmio di spesa. La sentenza n. 11969/2025 ribadisce che anche il versamento parziale dei contributi previdenziali può integrare la fattispecie, quindi il controllo va esteso a tutte le forme di beneficio contributivo. Terza azione, per chi aggiorna il Modello 231: rivedere la valutazione del rischio e il calcolo del termine di prescrizione, considerando che in una fattispecie unitaria a consumazione prolungata il dies a quo si sposta alla percezione dell’ultimo contributo.
Non esiste una scadenza unica imposta dalla sentenza: si tratta di un parametro di valutazione che vale per i fatti già commessi e per quelli futuri. Adeguarsi per tempo, però, costa meno di difendersi male e tardi. La distinzione tra obbligo e buona prassi qui è netta: la legge fissa la condotta tipica, mentre la buona prassi sta nell’anticipare il controllo sui flussi contributivi agevolati.
La sentenza 11969/2025 non è un allarme: è un parametro. Chi aggiorna subito procedure e controlli non evita solo la sanzione, ma trasforma la conformità contributiva e 231 in un vantaggio competitivo.