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Il giudice non può dire no solo perché non potrà pagare

Il giudice non può dire no solo perché non potrà pagare

Le Sezioni Unite penali stabiliscono che il giudice non può rigettare la pena pecuniaria sostitutiva basandosi solo sulla probabile incapacità di adempiere.

Cassazione: la sola prognosi di inadempimento non basta per rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva

Un imputato condannato a una pena detentiva breve chiede la sostituzione con la pena pecuniaria. Il giudice, osservando la sua situazione economica, conclude che probabilmente non potrà pagare e rigetta l’istanza. È una decisione legittima? Fino a pochi mesi fa molti giudici di merito avrebbero risposto di sì. Poi, a giugno, sono arrivate le Sezioni Unite: come emerge dal quesito penale deciso nel ricorso R.G. n. 37184/2025, la risposta è negativa. Il giudice non può rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva basandosi esclusivamente sulla prognosi di inadempimento: un principio che restringe la discrezionalità valutativa e rafforza l’accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

La frattura giurisprudenziale

La risposta non era scontata: la giurisprudenza si era divisa. Il quesito formale, poi approdato alle Sezioni Unite, chiedeva se la richiesta di applicazione della pena pecuniaria potesse essere rigettata quando il giudice, in base a elementi di fatto, formulasse una prognosi negativa sulla capacità di adempimento dell’imputato. Secondo un primo orientamento espresso dalla Seconda Sezione penale già nell’aprile 2024, il giudice poteva rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria qualora, dagli elementi di fatto, potesse formulare una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere del condannato. Nel quadro delle pronunce che hanno animato il contrasto si colloca anche una decisione della Quinta Sezione, la n. 44402 del 22 novembre 2022.

Lo sfondo su cui si muove la questione è la disciplina introdotta dalla legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, convertita nel d.lgs. n. 150 del 2022 – meglio noto come “Riforma Cartabia” –, che con l’art. 1 ha modificato profondamente la disciplina della penalità sostanziale, processuale e penitenziaria preesistente. Qui il legislatore ha ampliato le pene sostitutive delle pene detentive brevi: un’espressione già presente nella prima formulazione dell’art. 53 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, dove indicava pene con previsione sanzionatoria fino a due anni, ma che ha mutato la sua ratio fino a ricomprendere tutte le pene detentive che il giudice ritiene di dover determinare entro il limite di quattro anni.

Di fronte a questo contrasto, nei mesi scorsi la Sesta Sezione Penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 14740/2026.

Il principio di diritto

E la risposta è arrivata con l’ordinanza del 25 giugno 2026. All’esito dell’udienza, le Sezioni Unite penali hanno risposto negativamente al quesito: in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, «il giudice non può rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva esclusivamente perché ritiene probabile che l’imputato non sarà in grado di adempiere all’obbligazione economica». Nel caso esaminato, ricorrente era Colella N., con relatore A. Ranaldi: l’intervento chiarisce un profilo destinato ad avere un impatto significativo sull’attività dei giudici di merito e sulla strategia difensiva.

Il passaggio ha un sapore paradossale se riletto alla luce del contrasto precedente: la prognosi negativa sull’adempimento, che per un primo orientamento delle sezioni semplici giustificava il rigetto, diventa un argomento che il giudice non può più utilizzare in via esclusiva. Non si tratta di azzerare ogni valutazione: la pronuncia non cancella i presupposti di legge, ma impedisce di trasformare la previsione sull’incapacità economica dell’imputato in una scorciatoia per negare la pena sostitutiva. L’effetto è restringere la discrezionalità valutativa e spostare il baricentro sui requisiti normativi, piuttosto che su prognosi contingenti.

L’avverbio «esclusivamente» è il perno della decisione: le Sezioni Unite non negano che il giudice debba compiere valutazioni, ma escludono che la sola prognosi di inadempimento possa sorreggere un rigetto. In questo modo la pena pecuniaria sostitutiva, introdotta e ampliata dalla riforma Cartabia per le pene detentive determinate entro il limite di quattro anni, guadagna effettività sul piano applicativo: la porta della sostituzione non si chiude per la semplice previsione di una difficoltà economica.

Cosa cambia per giudici e difensori

La pronuncia non elimina ogni margine di valutazione del giudice, ma ne ridisegna i confini. Per il giudice di merito, il rigetto della richiesta di pena pecuniaria sostitutiva non potrà più fondarsi sulla sola prognosi di inadempimento: i presupposti di legge vanno comunque verificati, ma senza usare la previsione sull’incapacità economica come scorciatoia. Per la difesa, è uno strumento in più: la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria diventa più solida, perché il giudice non potrà chiudere la porta richiamando soltanto la probabile incapacità di adempiere dell’imputato.

Il tema delle pene sostitutive resta così un cantiere aperto, ma con una direttrice più chiara. La decisione intervenuta lo scorso 25 giugno consegna a giudici e difensori un confine più netto: la prognosi negativa non è più, da sola, una causa di rigetto, e l’accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ne esce rafforzato.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire