Un imputato può uscire dal processo penale formalmente prosciolto e, al tempo stesso, condannato a risarcire la parte civile. Accade quando il giudice applica la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale e, come imposto dalla Corte costituzionale, decide comunque sulla domanda risarcitoria. Il punto è che contro quella statuizione civile l’imputato rischia di non avere un grado di impugnazione. Lo scorso 23 aprile, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4839/2026, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione — quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale.
Il caso: prosciolto, ma condannato al risarcimento
La vicenda sottoposta alla Quinta Sezione porta il numero di questione penale 28808/2025: ricorrente Brambilla M.F., parte civile indicata come PCN, relatore V. Siani. La domanda posta al collegio è se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis del codice penale per un reato punito con pena alternativa, che lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. In apparenza, un imputato prosciolto non avrebbe motivo di impugnare. Ma la sentenza di cui si discute non è soltanto liberatoria: è bifronte. Proscioglie nel penale e condanna nel civile.
Questa doppia anima è il portato di un intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 173 del 2022, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 538 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decidesse sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale. Dal 2022, quindi, anche un proscioglimento per tenuità può contenere una vera e propria condanna al risarcimento: è qui che la sentenza diventa bifronte.
Il cortocircuito: assolto nel penale, condannato nel civile
Qui nasce l’incongruenza. La regola vigente, come ricostruita da Sistema Penale, è che in tema di impugnazioni non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. L’imputato si trova così prosciolto sul piano penale ma privo di uno strumento per contestare la condanna civile inserita nel medesimo provvedimento.
Non è una questione astratta. Come segnalato dalla giurisprudenza specializzata, sussiste un contrasto, quantomeno potenziale, sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. I parametri evocati dalla Quinta Sezione — uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.), giusto processo (art. 111 Cost.) ed equo processo convenzionale (art. 6 CEDU, tramite l’art. 117 Cost.) — fotografano il cortocircuito. La questione è ora al vaglio della Corte costituzionale.
Le mosse operative in attesa della Consulta
In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, il difensore che si trovi davanti a una sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. accompagnata da condanna al risarcimento deve muoversi subito. La via è quella di impugnare la statuizione civile eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale rispetto agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, e chiedere la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Consulta. Ignorare il cortocircuito significa lasciare l’imputato formalmente assolto ma condannato al risarcimento senza una tutela effettiva. Finché il legislatore o la Corte costituzionale non riallineano i due piani, l’iniziativa processuale del difensore è l’unico strumento per non accettare passivamente un esito contraddittorio.