La Prima Sezione civile ha stabilito che il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione individuale anche nella liquidazione controllata
A oltre due anni dalla sentenza n. 22914/2024, negli studi legali e tra i responsabili crediti circola ancora una domanda concreta: se un'impresa entra in liquidazione controllata, la banca con ipoteca fondiaria e un pignoramento già avviato può continuare l'esecuzione individuale? La risposta della Prima Sezione civile è affermativa e si consolida in la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, inserita nel sito ufficiale il 21 agosto 2024: il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata.
La corsia preferenziale del creditore fondiario diventa strutturale
La domanda iniziale trova risposta nel meccanismo del rinvio pregiudiziale. La Prima Sezione civile si è pronunciata sul quesito disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia. La Corte ha stabilito che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB sia nel caso di liquidazione giudiziale, disciplinata dagli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), sia nel caso di liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e ss. dello stesso Codice.
La conseguenza operativa è netta: il creditore fondiario può proseguire l'azione esecutiva già pendente al momento dell'apertura di entrambe le procedure concorsuali. La Cassazione ha inoltre confermato che il privilegio processuale fondiario è sopravvissuto all'entrata in vigore del Codice della Crisi e deve quindi ritenersi applicabile anche alla liquidazione giudiziale.
L'istituto, originariamente istituito in riferimento alle procedure fallimentari, esce così dal perimetro della sola liquidazione giudiziale. La pronuncia, indicizzata sul sito della Corte come responsabilità patrimoniale, fallimento e procedure concorsuali, si inserisce nella riforma della crisi d'impresa. L'effetto è analogo a una corsia preferenziale che diventa strutturale: per il creditore fondiario, l'apertura della procedura non interrompe il percorso esecutivo già iniziato.
Super-creditori o par condicio? Il nodo costituzionale
La domanda non è retorica. L'interpretazione della Cassazione tocca il principio della par condicio creditorum. Secondo un'analisi critica pubblicata su Diritto del Risparmio, l'interpretazione rischia di creare una categoria di "super-creditori" in grado di bypassare le regole concorsuali, minando alla base l'equità e l'efficacia delle procedure.
Il paradosso è evidente: il privilegio processuale, nato per rendere efficiente il recupero del credito garantito, consente ai creditori ipotecari di agire individualmente anche in un contesto pensato per la gestione collettiva dell'insolvenza. Come osserva la stessa analisi, consentire ai creditori ipotecari di agire individualmente può violare il principio di parità di trattamento dei creditori e creare una classe di super-creditori che aggirano le regole collettive.
Al tempo stesso, l'applicazione dell'art. 41, comma 2, del T.U.B. anche nella liquidazione controllata rafforza in modo netto la posizione delle banche, che, in qualità di creditori fondiari, possono recuperare più rapidamente e con maggior certezza il credito garantito. L'analisi comparsa su Cammino Diritto segnala che la pronuncia apre scenari futuri rilevanti in un'ottica costituzionale. Resta aperta la questione se interverranno la Consulta o il legislatore; nel frattempo, chi opera deve attrezzarsi.
Tre mosse per creditori, debitori e professionisti
Prima che il quadro cambi, ci sono mosse concrete da compiere. Per i creditori fondiari, la condizione da verificare è documentale: l'esecuzione deve risultare già pendente al momento dell'apertura della procedura e l'azione deve essere stata avviata su iniziativa del creditore fondiario. È una verifica di conformità interna, non un adempimento imposto dalla sentenza: consente di decidere con certezza se proseguire l'esecuzione individuale.
Per i debitori in crisi, la sentenza introduce un elemento di pianificazione anticipata. La presenza di un creditore fondiario con esecuzione già avviata può condizionare la scelta tra liquidazione controllata e altre soluzioni: conviene considerare per tempo la posizione ipotecaria e il calendario delle azioni esecutive, così da non subire il privilegio ma governarlo.
Per i professionisti della consulenza concorsuale, il perimetro di verifica si amplia: occorre distinguere la liquidazione giudiziale dalla liquidazione controllata e aggiornare le check-list sulla compatibilità tra esecuzioni individuali e procedure concorsuali. Un promemoria operativo, datato Roma 11 febbraio 2025, è disponibile presso lo studio Crivellari Legal Advisors, che riepiloga la sentenza n. 22914/2024 e il principio secondo cui il privilegio fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB trova applicazione anche nella liquidazione controllata.
Agire subito, con cognizione, è l'unico modo per evitare di subire il privilegio invece di governarlo. Adeguarsi per tempo alla nuova interpretazione non è un vincolo, ma un vantaggio operativo: per le banche, tempi di recupero più certi; per i debitori, necessità di pianificare l'insolvenza con largo anticipo; per i professionisti, un nuovo perimetro di consulenza strategica.