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La parte civile può entrare anche se l'accordo è già chiuso

La parte civile può entrare anche se l’accordo è già chiuso

Le Sezioni Unite ammettono la parte civile in udienza preliminare nel patteggiamento già perfezionato, con regolamentazione delle spese di costituzione.

Le Sezioni unite hanno ammesso il danneggiato nel patteggiamento già perfezionato, con la regolamentazione delle spese di costituzione

La richiesta di applicazione della pena è già depositata in cancelleria, con il consenso del pubblico ministero. L’accordo tra imputato e pubblica accusa appare perfezionato quando il danneggiato si presenta in udienza preliminare e chiede di costituirsi parte civile. Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha oscillato sul punto: il quesito, registrato come R.G. n. 3942/2023 e deciso all’udienza del 30 novembre 2023, con ricorrente Giglio G. e relatore A. Pellegrino, ha trovato risposta nella decisione inserita nell’archivio della Corte di cassazione il 19 aprile 2024. La pronuncia risulta affermativa su entrambe le questioni.

La domanda tecnica è se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell’ipotesi in cui l’accordo si sia perfezionato prima della stessa. Ammettere il danneggiato in quella fase non è scontato, proprio perché l’intesa è già siglata tra imputato e pubblico ministero; sciogliere il nodo richiede di definire quale spazio residui per gli interessi civili dentro un rito a vocazione negoziale.

L’accordo è già chiuso: può entrare la parte civile?

La scena processuale è paradossale: l’accordo c’è, ma la persona offesa può bussare ugualmente all’udienza preliminare. Il dubbio non è solo teorico, perché la questione coinvolge il perimetro dell’art. 444 del codice di procedura penale e il diritto di difesa della persona offesa. Già con ordinanza n. 31432 del 15 giugno 2023, depositata il 19 luglio 2023, la VI Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divideva la giurisprudenza di legittimità. Non si trattava del primo intervento in materia: la principale breccia alla estraneità degli interessi civili dal procedimento di applicazione della pena era stata aperta dalla Corte costituzionale nei primi anni di vigenza del codice, con la dichiarazione di per contrasto con l’art. 24, co. 2, Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

Il contraddittorio limitato: cosa cambia per chi patteggia

La risposta affermativa delle Sezioni Unite penali non apre un giudizio civile parallelo né attribuisce alla parte civile un potere di veto sull’accordo. Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche quando l’imputato ha precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero. La conseguenza diretta è che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione: la presenza della parte civile non rimane un elemento estraneo al provvedimento, ma entra nel contenuto della decisione che definisce il patteggiamento.

La portata della decisione emerge dalla lettura che le stesse Sezioni Unite hanno dato del ruolo della parte civile. Secondo la sentenza n. 16403 delle Sezioni Unite, riportata da ntplusdiritto.ilsole24ore.com, il ruolo della parte civile non è ridimensionabile a quello meramente petitorio della rifusione delle spese, bensì è di compartecipe al contraddittorio, sebbene limitato alla valutazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. In termini operativi, il danneggiato non entra per trasformare il patteggiamento in un giudizio sul danno; entra per interloquire, nel perimetro circoscritto dell’art. 444, sulla concedibilità e sulla conformità dell’accordo. Il giudice, a sua volta, non può considerare la presenza della parte civile come una pura appendice risarcitoria: deve regolare le spese di costituzione e collocare il danneggiato nel contraddittorio, sia pure nel perimetro limitato della valutazione dell’accordo.

Dal punto di vista operativo, per il danneggiato si tratta di una facoltà, non di un onere: può scegliere se costituirsi anche quando l’accordo è già stato perfezionato. Per il giudice, invece, una volta avvenuta la costituzione, la regolamentazione delle spese di costituzione è un adempimento, non una valutazione discrezionale. La regola distingue nettamente ciò che è dovuto a norma da ciò che rientra nella strategia delle parti, senza alterare la natura negoziale del rito.

Tre adempimenti e nessun allarme

Il piano operativo è lineare. Per il danneggiato, la costituzione di parte civile può essere formalizzata anche a fronte di un accordo già perfezionato prima dell’udienza preliminare: la legittimazione riguarda il contraddittorio sulla valutazione dell’accordo, non l’introduzione di un autonomo giudizio sul danno. Per il giudice, nel definire il patteggiamento il provvedimento deve includere la regolamentazione delle spese di costituzione e non può ridurre il ruolo della parte civile alla sola rifusione delle spese. Per l’imputato e la difesa, la presenza della parte civile non blocca l’accordo: conoscere la regola consente di preparare l’udienza senza improvvisazioni, mantenendo la celerità del rito e riducendo il rischio di contestazioni sulla regolarità del provvedimento.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire