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L'interrogatorio preventivo non si estende ai coindagati
Sentenze macchinari 2 settimane fa

L’interrogatorio preventivo non si estende ai coindagati

Le Sezioni Unite stabiliscono che l'interrogatorio preventivo non si estende ai coindagati, ma l'omissione è nullità deducibile in sede di riesame.

La Cassazione distingue tra obbligo di interrogatorio e sanzione: la nullità resta deducibile in sede di riesame

Un GIP applica una misura cautelare a più indagati, interroga solo il primo e ritiene di aver adempiuto. La difesa degli altri impugna per nullità. Quel dubbio, deciso dalle Sezioni Unite lo scorso 15 gennaio, è diventato una regola che tocca ogni ordinanza cautelare plurisoggettiva. La risposta ai due quesiti è consultabile nella scheda dei quesiti di speciale importanza pubblicata dalla Corte di Cassazione.

Il dubbio: interrogare tutti o solo l’indagato principale?

Quell’immagine non è un caso di scuola: è il nodo affrontato dalla Cassazione. A generarlo è stata la legge 9 agosto 2024, n. 114 — la cosiddetta legge Nordio — che ha introdotto nell’ordinamento processuale penale l’interrogatorio preventivo all’emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale, con vigenza dal 25 agosto 2024. In particolare, l’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., come introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 c.p.p., qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p.

Ma cosa accade quando il procedimento cautelare riguarda più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.? Il giudice che ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio può ritenere soddisfatto l’adempimento estendendo l’interrogatorio successivo anche ai coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’interrogatorio preventivo? È il quesito che ha diviso la prassi: interrogare tutti, o solo l’indagato principale? E, soprattutto, se l’adempimento viene omesso, quando scatta davvero la sanzione processuale?

La sentenza delle Sezioni Unite: un no e un sì da maneggiare con cura

Quel dubbio è arrivato fino alle Sezioni Unite, che lo scorso 15 gennaio si sono pronunciate con la sentenza n. 25030/2025. E la risposta è sdoppiata: no alla prima questione, sì alla seconda. Sul punto più controverso, secondo quanto riportato da Sistema Penale le Sezioni Unite hanno dato al quesito risposta negativa: l’interrogatorio successivo non può estendersi ai coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’interrogatorio preventivo. In un procedimento cautelare plurisoggettivo, insomma, l’adempimento del previo interrogatorio non si propaga da un indagato all’altro per il solo fatto che i reati siano connessi o probatoriamente collegati.

Ma il cuore della decisione sta nella seconda risposta, ed è qui che la pronuncia si fa delicata. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame. In altre parole, l’omissione genera una nullità deducibile anche in sede di riesame cautelare. Non serve attendere gradi ulteriori: la patologia può essere sollevata già al primo controllo di impugnazione sull’ordinanza applicativa.

La tensione tra i due corni è evidente e va maneggiata con cura. Da un lato, il GIP non è tenuto a interrogare preventivamente i coindagati quando le condizioni lo impongano per uno solo di essi: la garanzia non si estende in termini soggettivi. Dall’altro, se l’adempimento viene omesso, l’ordinanza resta esposta a una nullità che la difesa può far valere per la prima volta in sede di riesame, con il rischio concreto di un travolgimento della misura. La Corte ha così costruito un sistema in cui la garanzia non si allarga — ma il controllo successivo si rafforza, facendo del tribunale del riesame il luogo naturale per far emergere ogni omissione.

Che cosa significa per GIP, PM e difensori

La decisione non è solo per i giuristi: ha effetti immediati sul modo di redigere e impugnare le ordinanze. Un primo dato operativo riguarda le deroghe all’obbligo di interrogatorio preventivo. Il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio consentono sempre la deroga all’obbligo di interrogatorio preventivo, mentre il pericolo di recidiva la autorizza soltanto “in relazione” a uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Questa distinzione, richiamata nella disciplina dell’interrogatorio preventivo, obbliga il PM a motivare con precisione quale periculum ha posto a fondamento della richiesta e il GIP a verificare se ricorrano davvero i presupposti per procedere senza il previo interrogatorio. Per i difensori, invece, diventa essenziale controllare fin da subito la completezza dell’adempimento: una nullità non dedotta tempestivamente in riesame rischia di restare priva di conseguenze.

L’ironia è che questa regola prende corpo proprio mentre l’ordinamento si prepara a un cambiamento strutturale. La stessa legge Nordio del 2024 ha introdotto il cosiddetto gip collegiale per l’applicazione della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza detentiva, con vigenza differita al 25 agosto 2026: cioè da domani. Con un organo collegiale chiamato a decidere sulle misure più incisive, il rischio è quello di moltiplicare non solo le valutazioni, ma anche le omissioni, se i componenti non avranno chiaro chi debba essere interrogato, quando e con quali deroghe. Il prossimo banco di prova sarà il gip collegiale: saprà applicare questi principi senza moltiplicare le nullità?

La sentenza n. 25030/2025 non è un punto di arrivo: è un avvertimento. In vista del gip collegiale, l’unica strategia vincente è considerare l’interrogatorio preventivo un adempimento irrinunciabile, da pianificare con attenzione per ogni indagato, perché una nullità scoperta in riesame è già troppo tardi.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire