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La Commissione per gli Interpelli ha chiarito l'art. 26
Prassi & ispezioni 2 anni fa

La Commissione per gli Interpelli ha chiarito l’art. 26

La Commissione per gli Interpelli ha chiarito l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, estendendo gli obblighi di verifica e DUVRI a tutti gli appalti.

La Commissione per gli Interpelli ha chiarito l’art. 26

Un quesito apparentemente circoscritto della Camera di Commercio di Modena ha acceso i riflettori su un nodo interpretativo che riguarda tutti i soggetti coinvolti nei contratti d’appalto: committenti, appaltatori, RSPP e uffici tecnici. La risposta è arrivata il 19 settembre 2024 con l’Interpello n. 4/2024, pubblicato il 30 settembre 2024, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008. La pronuncia si inserisce nel solco della modifica all’art. 26 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, un intervento normativo che aveva generato incertezze applicative su obblighi e responsabilità.

La domanda che ha acceso l’interpello

La Camera di Commercio di Modena – destinataria del parere – ha sottoposto alla Commissione per gli Interpelli un dubbio preciso: come interpretare la modifica all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 dopo la conversione in legge del Decreto‑Legge 21 ottobre 2021, n. 146? La norma, com’è noto, disciplina gli obblighi del committente e del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. La riforma del 2021 ha ampliato l’ambito di queste tutele, ma la sua portata concreta è rimasta oggetto di interpretazioni divergenti, specialmente per quanto riguarda i contratti “minori” o di manutenzione ordinaria.

Proprio da questa esigenza di chiarezza è partita la richiesta di interpello, uno strumento che consente agli operatori – pubbliche amministrazioni, enti, associazioni di categoria – di ottenere un parere ufficiale su questioni di corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. La Commissione, riunitasi in seduta nell’autunno del 2024, ha accolto il quesito e ha fornito una risposta che, sebbene non abbia forza vincolante come una sentenza, rappresenta un autorevole orientamento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli appalti.

Il parere della Commissione

Nella seduta del 19 settembre 2024, la Commissione per gli Interpelli ha emesso il parere che oggi – a quasi due anni di distanza – resta un punto di riferimento utile per chi deve applicare quotidianamente l’art. 26. L’Interpello n. 4/2024 chiarisce che la modifica del 2021 non ha rivoluzionato l’impianto originario, ma ne ha precisato la portata, estendendo l’obbligo di cooperazione e di verifica dei requisiti di sicurezza anche a tipologie contrattuali prima considerate ai margini.

In particolare, la risposta della Commissione ha ribadito che il committente – o il datore di lavoro che affida lavori in appalto – è tenuto a verificare l’idoneità tecnico‑professionale dell’appaltatore in ogni caso, indipendentemente dalla durata o dal valore del contratto. Questo aspetto, spesso trascurato nei contratti di manutenzione di breve periodo, è stato messo in luce dall’interpello come un obbligo non eludibile. La modifica del 2021, secondo la Commissione, ha semplicemente reso esplicito ciò che la giurisprudenza già affermava: la sicurezza non ammette sconti né deroghe basate sulla “minore importanza” dell’opera.

Altro punto cardine del parere riguarda la corretta individuazione del soggetto che redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). La Commissione ha confermato che tale obbligo grava sul committente, ma può essere assolto anche mediante la cooperazione con l’appaltatore, purché la responsabilità finale rimanga in capo a chi affida i lavori. Da questa precisazione discendono conseguenze pratiche importanti per gli uffici tecnici e per i consulenti della sicurezza.

Cosa fare per non sbagliare

Dal contenuto dell’Interpello n. 4/2024 si possono trarre tre indicazioni operative, valide per committenti, RSPP e professionisti del settore.

1. Aggiornare le procedure di verifica dell’idoneità. Ogni volta che si stipula un contratto d’appalto – anche per lavori di piccola manutenzione o per servizi continuativi – il committente deve documentare la verifica dei requisiti tecnico‑professionali dell’appaltatore. Non è sufficiente una semplice dichiarazione: occorre acquisire e conservare la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, come il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’appaltatore e le evidenze della formazione dei lavoratori. L’interpello ha chiarito che questa verifica non può essere demandata all’appaltatore stesso, ma è un obbligo proprio del committente.

2. Redigere il DUVRI con attenzione alle interferenze. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere compilato per ogni contratto che preveda la compresenza di più imprese o di lavoratori autonomi. La Commissione ha sottolineato che il DUVRI non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di prevenzione: va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative e deve essere condiviso con tutti i soggetti coinvolti. Ignorare questa fase – o redigere DUVRI generici e non calibrati sulle attività reali – espone a contestazioni in caso di infortunio e, sul piano amministrativo, a sanzioni che, come noto, possono essere molto onerose.

3. Sfruttare lo strumento dell’interpello per risolvere dubbi interpretativi. La procedura prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 è un canale prezioso per ottenere risposte ufficiali dalla Commissione per gli Interpelli. La Camera di Commercio di Modena ne ha fatto buon uso, ma l’invito è rivolto a tutti gli operatori: associazioni di categoria, enti pubblici, ordini professionali. Quando una norma presenta ambiguità o quando le prassi aziendali si scontrano con interpretazioni divergenti, chiedere un interpello evita di affidarsi a letture soggettive e fornisce una base solida per adeguare le procedure.

La prevenzione passa anche attraverso la corretta interpretazione delle norme. L’Interpello n. 4/2024, con il suo parere misurato ma netto, è uno strumento da tenere a portata di mano per aggiornare le prassi e – soprattutto – per evitare contestazioni in un ambito, quello della sicurezza nei contratti d’appalto, dove il confine tra adempimento formale e tutela sostanziale è spesso sottile. Per chi opera quotidianamente con contratti d’opera e appalti, quel documento del settembre 2024 resta oggi un utile riferimento per mettere in ordine le proprie procedure.

Fonte: lavoro.gov.it

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari.