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La Cassazione ha detto che non è un vizio grave

La Cassazione ha detto che non è un vizio grave

La Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che assegnare un procedimento a un giudice onorario fuori dall'art. 550 c.p.p. è mera irregolarità organizzativa.

La violazione dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs. 116 del 2017 non incide sulla capacità del giudice onorario di pace

Lo scorso 28 maggio 2026, nell’udienza sul ricorso R.G. n. 20697/2025, la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha risposto a una questione che ogni difensore riconosce a colpo d’occhio: l’assegnazione a un giudice onorario di pace di un procedimento diverso da quelli previsti dall’art. 550 del codice di procedura penale (c.p.p.) non è nullità assoluta, ma mera irregolarità organizzativa. Secondo la risposta delle Sezioni unite, la violazione delle norme che vietano di assegnare ai giudici onorari — nel settore penale — la trattazione di procedimenti diversi da quelli dell’art. 550 c.p.p. non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi. A sollevare la questione è stato il ricorrente Bellomonte S., con relatore A. Guardiano.

La contestazione: nullità assoluta o semplice irregolarità?

Il cuore della controversia sta in una domanda di qualificazione giuridica. L’art. 11, comma 6, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 — il decreto legislativo che ha riformato la magistratura onoraria — stabilisce che, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p. Il ricorrente chiedeva che la violazione di quella disposizione fosse dichiarata nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 c.p.p., ovvero un vizio che attiene alla capacità del giudice e che non può essere sanato. In alternativa, si trattava di una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità.

Per capire perché la questione è arrivata alle Sezioni unite, occorre guardare al contrasto tra precedenti. La giurisprudenza di legittimità non era infatti univoca: le sezioni semplici avevano imboccato strade diverse nell’interpretare la natura della violazione, ed è proprio questo dissidio interno ad aver reso necessario l’intervento nomofilattico dell’organo più alto.

La risposta delle Sezioni unite: un vizio di organizzazione, non di capacità

Con ordinanza n. 6495/2026, la VI sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la questione di diritto, ravvisando la sussistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Le due pronunce in conflitto: da un lato Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Rv. 279942 – 01; dall’altro Sez. 6, n. 9383 del 17/02/2021, non massimata. Le indicazioni delle sezioni semplici andavano in direzioni divergenti: una incline a riconoscere un vizio radicale, tale da inficiare gli atti del processo; l’altra propensa a riportare la violazione nell’alveo delle mere irregolarità organizzative, prive di conseguenza patologica.

La risposta è arrivata nell’udienza del 28 maggio 2026. La Suprema corte ha escluso che si tratti di un vizio attinente alla capacità del giudice, qualificandolo invece come una mera irregolarità nell’assegnazione degli affari. Il paradosso è evidente: la norma di organizzazione esiste e vincola, ma la sua violazione non produce la conseguenza patologica più grave. Il sistema, in altre parole, distingue tra chi può giudicare — profilo attinente alla capacità — e come i procedimenti vengono distribuiti all’interno dell’ufficio: il secondo aspetto riguarda l’amministrazione interna, non la legittimazione del singolo magistrato onorario ad esercitare la funzione giurisdizionale.

La questione di diritto, pubblicata tra quelle di particolare importanza il 29 maggio 2026, tocca un nodo sensibile per gli uffici giudiziari: da un lato, l’organizzazione dei ruoli e la distribuzione dei carichi di lavoro; dall’altro, la tutela delle garanzie processuali delle parti. La scelta della Cassazione è netta: l’assegnazione fuori dal perimetro dell’art. 550 c.p.p. non incide sulla validità degli atti, ma resta una disfunzione organizzativa che merita attenzione sul piano amministrativo.

Le conseguenze operative: prevenire, non invocare la nullità

Se la nullità assoluta è esclusa, l’irregolarità non scompare: cambia soltanto lo strumento con cui affrontarla. Chi si trova di fronte a un’assegnazione anomala non può più attendere un vizio insanabile da spendere in appello o in cassazione. Deve invece contestare tempestivamente, con gli strumenti ordinari che l’ordinamento mette a disposizione, e chiedere la regolarizzazione dell’assegnazione. Per gli uffici giudiziari l’indicazione è altrettanto chiara: la vigilanza sui criteri di distribuzione dei procedimenti diventa un adempimento organizzativo che previene il contenzioso, più che un ripiego per blindare atti già compiuti.

La Cassazione ha chiuso la porta alla nullità assoluta, ma non all’irregolarità: chi si trova di fronte a un’assegnazione anomala deve contestarla tempestivamente con gli strumenti ordinari, perché aspettare un vizio insanabile è, da oggi, un errore di strategia.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire