La pronuncia della Sesta Sezione sposta il controllo dalla continuità tecnica alla documentazione degli atti materiali della polizia giudiziaria
Lo scorso 31 luglio 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato una sentenza che cambia il fuoco del contraddittorio sulle intercettazioni mediante captatore informatico. Con quella pronuncia, la Corte ha affermato che l’esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l’inutilizzabilità dei relativi risultati. Il caso nasce da un decreto autorizzativo emesso in deroga all’ordinaria disciplina dell’art. 267 cod. proc. pen., senza indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, e da un captatore attivato a fasi alterne nel corso delle indagini. La difesa ha eccepito l’inutilizzabilità delle risultanze, sostenendo che l’intermittenza violasse il provvedimento autorizzativo. La domanda che resta sul tavolo è se la discontinuità sia davvero incompatibile con il decreto.
Un captatore a intermittenza: la contestazione della difesa
Il punto di partenza è un decreto autorizzativo emesso ai sensi dell’art. 267 cod. proc. pen. e una modalità di esecuzione segnata da attivazioni e disattivazioni del captatore. Chi contesta la validità delle intercettazioni muove da un assunto tecnico: se il decreto non indica preventivamente luoghi e tempi, il captatore dovrebbe restare attivo per l’intera durata dell’autorizzazione, altrimenti si creerebbe uno scarto tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato eseguito. Da qui l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati, fondata sulla presunta violazione del provvedimento autorizzativo.
La questione non è meramente teorica. Il captatore informatico, indicato in sentenza anche come virus trojan, può essere attivato solo in determinati momenti; questa prassi produce interruzioni tra una captazione e l’altra. La tesi difensiva trasforma quelle interruzioni in un vizio del provvedimento, ma la sentenza della Sesta Sezione sposta il piano del ragionamento: non è la continuità tecnica a determinare la validità delle intercettazioni, bensì la correttezza degli atti con cui la polizia giudiziaria governa lo strumento.
Il perimetro derogatorio dell’art. 267: la risposta della Sesta Sezione
La risposta della Sesta Sezione penale muove dal testo dell’art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. La disciplina derogatoria prevista per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall’indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione. Ma questo esonero, precisa la Corte, non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l’intera durata dell’autorizzazione.
La conseguenza è netta: la discontinuità non è, di per sé, causa di inutilizzabilità. Ciò che rileva è la natura materiale delle operazioni di attivazione e disattivazione. Secondo la Cassazione, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni, anche tramite virus trojan, costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria. In altre parole, la decisione su quando accendere o spegnere il captatore non appartiene al contenuto necessario del decreto autorizzativo, ma alla sfera operativa della polizia giudiziaria.
Il baricentro della validità si sposta così da un controllo sulla continuità tecnica del trojan a un controllo sulla correttezza degli atti materiali e sulla loro documentazione. Non è più la discontinuità in sé a poter travolgere i risultati, ma l’eventuale assenza o irregolarità della documentazione con cui la polizia giudiziaria dà conto di quelle operazioni.
Tre lezioni operative per chi usa il captatore informatico
Prima lezione, per chi autorizza. Il pubblico ministero che richiede un decreto in deroga ai sensi dell’art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. deve tenere distinti due piani: l’esonero dall’indicazione preventiva di luoghi e tempi riguarda il contenuto del provvedimento; non crea un obbligo di attivazione ininterrotta del captatore. L’autorizzazione copre un arco temporale, non la continuità tecnica dello strumento.
Seconda lezione, per chi esegue. La polizia giudiziaria decide materialmente quando collocare e disinstallare il materiale tecnico, e questa scelta è un atto materiale. Ma proprio perché è un atto materiale, va documentata con precisione: ogni interruzione, ogni riattivazione, ogni disinstallazione deve risultare in un verbale o in un’annotazione che consenta di ricostruire la catena esecutiva. La sentenza non impone una forma specifica, ma rende chiaro che il contraddittorio futuro si sposterà su questi passaggi.
Terza lezione, per chi contesta. L’eccezione difensiva non può più fermarsi alla discontinuità in sé: dovrà invece verificare se la polizia giudiziaria ha documentato correttamente le attivazioni e disattivazioni, se le operazioni materiali sono state compiute nei termini dell’autorizzazione e se la catena documentale regge. Il banco di prova delle prossime contestazioni non sarà il “se” il captatore fosse acceso o spento, ma il “come” è stata eseguita e annotata ogni operazione.
Per non ritrovarsi nella stessa situazione, chi gestisce un captatore deve documentare ogni interruzione e riattivazione come atto materiale della polizia giudiziaria, spostando il contraddittorio dal “se” al “come” dell’esecuzione.