Che cos’è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quali tutele offre e a quali condizioni protegge davvero l’impresa
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. In concreto, una società può essere chiamata a rispondere come organizzazione, e non solo attraverso la responsabilità personale di chi ha commesso il reato, quando l’illecito è stato realizzato a suo beneficio.
Da qui nasce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, lo strumento con cui le imprese possono premunirsi da questa responsabilità. Il suo valore, però, non dipende dalla semplice adozione: un modello tutela davvero solo se è adeguato ai rischi dell’impresa e concretamente attuato. È su questa distinzione, tra modello formale e modello vissuto, che si gioca l’intera efficacia del sistema.
Che cos’è il Modello 231
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) è un sistema strutturato di procedure, controlli e regole interne, previsto dal decreto, volto a prevenire la commissione dei reati che possono generare la responsabilità dell’ente. Tra le fattispecie rilevanti rientrano, ad esempio:
- corruzione e concussione;
- reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, ecc.);
- reati tributari;
- reati ambientali;
- riciclaggio;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati informatici;
- delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Perché adottarlo, anche quando non è obbligatorio
La legge non impone in via generale l’adozione del Modello 231, ma i vantaggi che ne derivano ne hanno fatto uno strumento di tutela sempre più diffuso, con effetti che si rafforzano a vicenda.
Il primo è la riduzione del rischio sanzionatorio. Se un reato viene commesso da un soggetto apicale, ad esempio amministratore o dirigente, oppure da un subordinato, l’ente che abbia adottato e attuato efficacemente un sistema di prevenzione può dimostrarlo, ottenendo l’esclusione o una significativa riduzione della propria responsabilità.
A questo si affianca un effetto sulla governance. Nel definire ruoli e responsabilità, nel formalizzare processi e controlli e nell’aumentare la trasparenza interna, il modello ordina il funzionamento dell’organizzazione ben oltre la sola prevenzione dei reati.
Ne deriva anche una maggiore affidabilità verso l’esterno: clienti, banche, investitori, partner commerciali e Pubbliche Amministrazioni guardano con favore a un sistema di compliance strutturato. Infine, il modello migliora la gestione dei rischi, perché consente di individuare in anticipo le aree aziendali più esposte a comportamenti illeciti.
Le condizioni dell’esimente
Il Modello 231 può costituire una vera e propria esimente della responsabilità dell’ente. Il beneficio, però, non è automatico: la legge lo subordina al ricorrere di alcune condizioni.
- il modello deve essere adottato prima del fatto;
- deve essere adeguato ai rischi specifici dell’azienda;
- deve essere concretamente applicato;
- deve esistere un organismo di controllo indipendente;
- il reato deve essere stato commesso eludendo fraudolentemente il modello.
Solo se queste condizioni sono dimostrate l’ente può evitare le pesanti sanzioni previste dal decreto.
La tutela offerta dal Modello 231 e l’Organismo di Vigilanza
La tutela riguarda in primo luogo la società, che è il soggetto direttamente esposto alle conseguenze del decreto. Le sanzioni possono essere gravose: pecuniarie anche di importo elevato, interdizione dall’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, confisca e pubblicazione della sentenza.
Il modello protegge però anche le persone. Agli amministratori, un sistema di controllo efficace consente di dimostrare di aver adempiuto correttamente ai propri doveri di organizzazione e vigilanza; ai dipendenti, procedure chiare e formazione riducono il rischio di comportamenti inconsapevolmente illeciti.
La protezione si estende infine, in via indiretta, a soci, investitori, clienti, fornitori, istituti di credito e alla stessa Pubblica Amministrazione.
Elemento centrale del sistema 231 è l’Organismo di Vigilanza (OdV), un organo autonomo incaricato di vigilare sull’efficacia del modello, verificarne la corretta applicazione, proporne gli aggiornamenti e ricevere le segnalazioni di violazioni. A seconda delle dimensioni e della complessità dell’azienda, può essere monocratico (ovvero affidato a un solo professionista) oppure collegiale.
Quando il modello protegge davvero
Le condizioni dell’esimente indicano già un punto decisivo: il Modello 231 produce effetti solo se è effettivo. Ai vantaggi si affiancano quindi alcuni aspetti da presidiare, perché la tutela sia reale e non soltanto sulla carta.
L’adozione, da sola, non basta. La giurisprudenza è costante nel distinguere tra un modello adottato e un modello efficacemente attuato: un documento formale, non tradotto in prassi operative, non produce alcun effetto liberatorio. È la nota immagine del “modello di carta”.
L’idoneità viene valutata in concreto. Non è l’esistenza del documento a esimere l’ente, ma la capacità effettiva del sistema di incidere sui processi aziendali e di ridurre le occasioni di reato. La valutazione spetta al giudice e si fonda su elementi concreti, non sulla sola formalizzazione delle procedure.
Il modello va tenuto aggiornato. Il catalogo dei reati presupposto si è ampliato più volte nel corso degli anni: un modello non aggiornato ai nuovi rischi e all’evoluzione dell’azienda perde progressivamente la propria idoneità.
L’Organismo di Vigilanza deve avere autonomia reale. Un OdV privo di indipendenza, di poteri effettivi o di adeguati flussi informativi indebolisce l’intero impianto: la sua attività è essa stessa uno degli elementi su cui si misura l’idoneità del modello.
Una tutela che vale quanto la sua attuazione
Il D.Lgs. 231/2001 non si esaurisce nella prevenzione delle sanzioni. Il Modello 231 è un sistema di compliance e di gestione del rischio che aiuta l’impresa a prevenire i reati, a rafforzare la governance e a proteggere il proprio patrimonio, la reputazione e la continuità operativa. La tutela principale riguarda la società, ma i suoi benefici si estendono ad amministratori, dipendenti, soci e partner commerciali.
Resta un punto fermo: il modello produce questi effetti solo se è realmente adeguato, attuato e mantenuto nel tempo. È nella sua effettività, più che nella sua adozione, che si misura la protezione che offre.