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La marcatura CE non basta: la Cassazione riscrive la responsabilità del datore di lavoro
Sentenze macchinari 3 settimane fa

La marcatura CE non basta: la Cassazione riscrive la responsabilità del datore di lavoro

La Cassazione stabilisce che la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dalla verifica concreta dei rischi. Necessarie misure aggiuntive per i vizi palesi.

La conformità formale del macchinario non trasferisce la responsabilità al produttore quando il difetto è rilevabile con l’ordinaria diligenza

Una macchina marcata CE entra in officina: tutti pensano che la sicurezza sia garantita. La sentenza n. 18424 del 22 maggio 2026 della quarta sezione della Corte di Cassazione spezza questo automatismo, affermando un principio che ridisegna i confini della responsabilità del datore di lavoro.

La decisione, depositata lo scorso 22 maggio, riguarda un infortunio occorso con un macchinario munito di marcatura CE. La Cassazione ha stabilito che risponde del reato di lesioni colpose il datore di lavoro che ha omesso di verificare nel concreto l’idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro, non adottando le ulteriori misure tecniche necessarie a neutralizzare i residui rischi prevedibili. In altre parole, la conformità formale del macchinario non è sufficiente a trasferire la responsabilità al produttore.

La sentenza che spezza l’automatismo della marcatura CE

Il principio enunciato dalla Cassazione è netto: la marcatura CE attesta che il macchinario rispetta i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ma non esaurisce l’obbligo del datore di lavoro. Quando una macchina viene introdotta in un ambiente di lavoro specifico, il datore di lavoro deve valutarne l’idoneità rispetto alle condizioni reali di utilizzo: layout dell’officina, presenza di altri macchinari, flussi di persone, caratteristiche dei materiali lavorati. Se emergono rischi residui prevedibili, servono misure tecniche ulteriori, come ripari supplementari, segregazioni o procedure operative dedicate.

È un cambiamento di prospettiva che tocca da vicino progettisti, installatori, manutentori, RSPP e responsabili qualità. Non basta più verificare che il macchinario sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità e dal manuale d’uso: bisogna chiedersi se quella macchina, in quel contesto, può davvero funzionare senza esporre i lavoratori a pericoli aggiuntivi.

Il confine tra vizio occulto e negligenza rilevabile

La protezione offerta dalla marcatura CE non scompare del tutto: la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in presenza di un vizio occulto del macchinario non rilevabile con l’ordinaria diligenza. Questa distinzione è il cuore della sentenza. Se il difetto è palese, percepibile con un controllo visivo o una prova funzionale, il datore di lavoro non può invocare la marcatura CE per sottrarsi alle conseguenze penali. Se invece il difetto è nascosto, non emerge da un’ispezione ragionevole e non poteva essere scoperto senza smontare la macchina o eseguire prove specialistiche, allora la responsabilità si sposta altrove.

Il principio non nasce dal nulla. Già nel 2013, la Cassazione aveva affermato che l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte in azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione, a meno che la macchina non presenti un vizio occulto. Questa previsione, attribuita alla Cass. Sez. 4, sent. n. 4549 del 29 gennaio 2013, è già operativa da oltre un decennio: la sentenza di maggio 2026 la riprende e la applica con rigore al caso del macchinario marcato CE.

Il quadro normativo europeo aggiunge un ulteriore livello di lettura. Tutti i macchinari immessi sul mercato UE prima del 20 gennaio 2027 devono conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE; dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1230. La marcatura CE che ne deriva certifica la conformità del prodotto al momento dell’immissione sul mercato, ma non copre l’uso concreto in un ambiente di lavoro specifico.

Già all’inizio del 2026, un precedente orientamento aveva precisato che la marcatura CE non esonera il datore di lavoro in caso di vizio evidente del macchinario, percepibile con l’ordinaria diligenza. La Cassazione lo ha ribadito con chiarezza: l’affidamento nella competenza del produttore non vale quando il difetto è palese.

Resta un problema pratico: come fa un datore di lavoro a dimostrare di aver svolto quelle verifiche? La risposta non è nel codice, ma nella organizzazione della prevenzione.

Dalla sentenza alla prevenzione: verifiche da mettere in fila

Per evitare che il confine giuridico diventi una condanna, serve una routine di verifica documentata. La prima azione è valutare l’idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro: non limitarsi alla scheda tecnica, ma osservare la macchina in funzione, simulare i flussi operativi, controllare le distanze di sicurezza, i ripari interbloccati e le zone di accesso. La seconda è documentare ogni verifica: verbali di collaudo, check-list firmate, foto con data, registrazioni delle prove funzionali. La terza è distinguere i vizi palesi da quelli occulti: se un difetto si vede o si manifesta durante una prova ordinaria, va corretto subito; se invece emerge solo con smontaggi o indagini specialistiche, va annotato come elemento da segnalare al produttore e, se del caso, gestito con misure provvisorie di sicurezza.

Questa impostazione trasforma la sentenza in un’opportunità pratica. La marcatura CE non è una garanzia assoluta ma un punto di partenza: chi usa macchinari deve integrare la conformità del prodotto con la verifica del contesto. Così la sicurezza diventa un’abitudine operativa, non una difesa processuale.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire