La Cassazione ha sollevato la questione alla Corte di Giustizia Ue dopo la sentenza BK del 2023
La riqualificazione del fatto in sentenza non è un dettaglio procedurale: può far perdere la messa alla prova. È il nodo concreto che la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha portato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza n. 27371 depositata lo scorso 21 luglio. L’udienza si era tenuta lo scorso 8 luglio. La Sesta Sezione ha sottoposto, in via pregiudiziale e ai sensi dell’articolo 267 TFUE, un quesito interpretativo sull’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e sull’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In concreto, la questione è se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che consenta al giudice penale di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne preventiva informazione all’imputato in tempo utile per predisporre una difesa efficace, anche quando la diversa qualificazione fosse prevedibile, così da precludere l’accesso a un rito alternativo divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione ma non più richiedibile perché il relativo termine di decadenza è già decorso.
Il nodo concreto: riqualificazione e messa alla prova
Nel caso all’origine del rinvio, la richiesta di messa alla prova è stata avanzata dal difensore dell’imputata soltanto all’udienza del processo d’appello. A quel punto, la riqualificazione giuridica del fatto aveva aperto una possibilità che non poteva più essere colta: il termine di decadenza era già decorso. Il rinvio pregiudiziale pone quindi una domanda secca: un imputato può perdere definitivamente la possibilità di accedere a un rito alternativo quando tale possibilità nasce soltanto per effetto della riqualificazione giuridica operata dal giudice al momento della decisione?
La risposta dipende dalla regola interna che consente al giudice di riqualificare il fatto senza preavviso. Ed è qui che il contrasto con il diritto dell’Unione si fa più netto.
Il contrasto: art. 521 c.p.p. contro la direttiva 2012/13/UE
La regola interna è l’articolo 521 c.p.p., espressione del principio “iura novit curia”: consente al giudice di dare al fatto, anche d’ufficio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza e non risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Questa norma non è stata modificata neppure a seguito della riforma Cartabia attuata con il d.lgs. 150/2022.
Sul fronte europeo, la Corte di Giustizia, con la sentenza BK (C-175/22) del 2023, ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE, dotato di efficacia diretta, esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che consenta al giudice di riqualificare i fatti senza informare tempestivamente l’imputato in modo da consentirgli di predisporre una difesa concreta ed effettiva. Una pronuncia considerata persino più dirompente rispetto a quella resa nel 2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Drassich c. Italia.
Proprio perché il parametro europeo non appare univoco nella sua portata applicativa, la Cassazione osserva che la scelta di adire la Corte di Giustizia si presenta obbligata: spetta esclusivamente ai giudici di Lussemburgo rendere esplicito il parametro normativo di raffronto. Il mancato intervento della riforma Cartabia sull’articolo 521 c.p.p. lascia così aperto il fronte della compatibilità con la direttiva e con la Carta.
Tre mosse operative per non farsi trovare impreparati
In attesa della sentenza della CGUE, conviene attrezzarsi su tre fronti. Per i difensori, sollevare subito l’eccezione di incompatibilità con l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva e con l’articolo 48 della Carta ogni volta che una riqualificazione, anche solo prospettata, rischia di precludere un rito alternativo. Per i giudici, valutare il preavviso come standard minimo di conformità già oggi, così da evitare decisioni esposte a un futuro annullamento. Per il legislatore, aprire una riflessione su un intervento all’articolo 521 c.p.p. o su un meccanismo di rimessione in termini, considerato che la riforma Cartabia non ha toccato la norma.
Nessuna di queste mosse è imposta da un termine legislativo già fissato: si tratta di buona prassi e di adeguamento anticipato. Il tempo delle risposte è adesso, e la partita non è persa: chi si adegua subito allo standard europeo trasforma un’incertezza in un vantaggio difensivo.