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La marcatura CE non protegge il datore di lavoro
Sentenze macchinari 3 settimane fa

La marcatura CE non protegge il datore di lavoro

La Cassazione conferma: la marcatura CE non esonera il datore di lavoro se il vizio è palese. Serve verificare l'idoneità del macchinario e adottare misure per i rischi residui.

La distinzione tra difetti riconoscibili e occulti determina i confini della responsabilità penale del committente

Il paradosso: marcatura CE e condanna penale del datore di lavoro

Un macchinario munito di marcatura CE, un infortunio in reparto, una condanna penale per il datore di lavoro. Non è un cortocircuito giudiziario: è il principio affermato dalla quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18424 del 22 maggio 2026. La Corte ha chiarito che, in caso di infortunio occorso con un macchinario munito di marcatura CE, risponde del reato di lesioni colpose il datore di lavoro che ha omesso di verificare nel concreto l’idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro e non ha adottato le ulteriori misure tecniche necessarie a neutralizzare i rischi prevedibili residui.

L’unica via d’uscita è stretta: la responsabilità è esclusa solo quando ci si trovi in presenza di un vizio occulto del macchinario non rilevabile con l’ordinaria diligenza. Sembrerebbe un paradosso: come può un prodotto conforme essere fonte di responsabilità penale per chi lo utilizza? La risposta sta nel confine tra vizio palese e vizio occulto.

Il confine decisivo: vizi palesi, vizi occulti e obblighi verificabili

Il paradosso si scioglie tracciando con precisione il confine tra vizio palese e vizio occulto. Già nel febbraio 2010, la quarta sezione della Cassazione penale aveva escluso che vi sia automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE e l’esenzione di responsabilità del datore di lavoro. Il caso era emblematico: il vizio del macchinario, lungi dall’essere occulto e invisibile, era addirittura correttamente evidenziato nelle indicazioni fornite dal costruttore-venditore.

Nel 2025, il principio è stato ribadito: la marcatura CE non esonera il datore di lavoro quando il vizio è palese e agevolmente percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Né l’apposizione del marchio né l’affidamento nella competenza del produttore valgono a escludere la responsabilità se il difetto era riconoscibile. Il filone giurisprudenziale è coerente dal 2010 al 2025 e trova il suo approdo nella sentenza del maggio 2026: il criterio che decide la responsabilità non è la presenza del marchio, ma la conoscibilità del vizio con l’ordinaria diligenza e la conseguente possibilità di adottare misure tecniche adeguate.

Come osserva GT Engineering, il marchio CE non protegge il datore di lavoro in caso di incidente se sono presenti vizi palesi, anche quando il macchinario è nuovo e acquistato da un leader nazionale o internazionale del settore. In chiave operativa, questo significa che l’obbligo di verifica non si esaurisce nel controllo documentale della marcatura: si estende alla compatibilità del macchinario con il contesto produttivo e alla neutralizzazione dei rischi residui che il costruttore ha segnalato o che l’ordinaria diligenza consente di cogliere. In sede di progettazione dell’ambiente di lavoro, la domanda da porsi è se il macchinario marcato CE sia idoneo al contesto specifico in cui verrà inserito, oppure se esistano condizioni d’uso individuate dal costruttore che l’organizzazione deve presidiare con misure proprie.

Tre azioni operative e l’orizzonte del 20 gennaio 2027

La risposta è nelle azioni concrete per chi progetta, usa e certifica. Per il datore di lavoro, prima della messa in servizio: verificare l’idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro e adottare le misure tecniche per neutralizzare i rischi prevedibili che la marcatura CE non copre. Per chi redige la documentazione di acquisto: conservare e trasferire all’area tecnica le indicazioni del costruttore, in particolare quelle che segnalano limiti d’uso o rischi residui. Per costruttori e uffici tecnici: rendere esplicite le condizioni di impiego sicuro, così da ridurre l’area grigia dei vizi non qualificabili come occulti. A monte di queste azioni resta l’orizzonte regolatorio: tutti i macchinari immessi sul mercato UE prima del 20 gennaio 2027 devono conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Adeguarsi bene e per tempo non è un costo: è l’unico modo per far lavorare la marcatura CE a proprio favore, sapendo esattamente dove finisce la responsabilità del costruttore e dove inizia quella di chi usa la macchina. Il vantaggio non sta nell’aver evitato la responsabilità, ma nell’averla governata.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire