La Suprema Corte chiarisce che il consenso della vittima non cancella la violazione del provvedimento
Un giudice di merito assolve l’imputato perché la persona offesa lo ha incontrato di sua spontanea volontà. La Corte di Cassazione annulla tutto con rinvio, smontando un equivoco che circola ancora nelle aule di giustizia: il divieto di avvicinamento non è un accordo privato, ma un ordine dello Stato. La decisione, depositata dalla Sesta Sezione penale, afferma un principio destinato a pesare su ogni fascicolo in cui vittima e imputato riprendono contatto durante la vigenza della misura cautelare.
Quando la vittima si avvicina al carnefice
La vicenda concreta è lineare. Un uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento ai sensi dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale, torna nella casa coniugale. La persona offesa lo accoglie. La querela viene rimessa. Il giudice di merito, valorizzando proprio quell’incontro consensuale e la remissione, assolve l’imputato dal delitto previsto dall’articolo 387-bis del codice penale per assenza di dolo: se la vittima era d’accordo, dov’è la volontà di violare il comando giudiziale?
La Cassazione spazza via il ragionamento. Il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima — scrivono i giudici di legittimità — «non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato». In altre parole: il fatto che la persona offesa abbia detto sì non cancella la violazione.
Il divieto non è un negoziato
La risposta della Suprema Corte è categorica e poggia su un fondamento che la pratica giudiziaria tende talvolta a dimenticare: la misura cautelare del divieto di avvicinamento è indisponibile. La persona offesa «non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale». Non è un diritto a cui la vittima può rinunciare, non è una protezione negoziabile: è un presidio che lo Stato erige a tutela di un interesse pubblico.
Questo principio affonda le radici nella legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto Codice Rosso, entrata in vigore il 9 agosto del 2019, che ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica. Proprio il Codice Rosso ha introdotto l’articolo 387-bis del codice penale, che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. L’impianto è chiaro da subito: la protezione non è un servizio a domanda individuale, ma un meccanismo che opera a prescindere dagli umori dei soggetti coinvolti.
Già in precedenti pronunce la Cassazione aveva chiarito un aspetto solo apparentemente paradossale: integra il delitto dell’articolo 387-bis anche la condotta di chi, sottoposto alla misura, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini. Non è necessario che l’iniziativa parta dall’imputato: l’obbligo di mantenere la distanza grava interamente su di lui. Se la vittima si avvicina, sta al sottoposto alla misura allontanarsi, interrompere il contatto, rifiutare l’incontro. Non farlo significa violare il comando giudiziale, e il consenso della persona offesa non vale a escludere il dolo generico.
Il paradosso è tutto qui: la persona offesa può desiderare il contatto, può chiederlo, può persino cercarlo attivamente, ma la legge le nega il potere di disinnescare la misura. Secondo una recente pronuncia della Cassazione, la volontà della persona offesa di incontrare l’imputato non ha efficacia scriminante o liberatoria rispetto agli obblighi imposti dalla misura. La protezione opera anche quando chi dovrebbe essere protetto non la vuole più.
Cosa cambia per avvocati, forze dell’ordine e vittime
Se la vittima dice «lo voglio vedere», lo Stato risponde «non puoi decidere tu». La sentenza della Cassazione ha implicazioni pratiche immediate per tutti gli attori del sistema. Per gli avvocati difensori, cade l’argomento dell’assenza di dolo fondato sul consenso: non è più praticabile sostenere che l’incontro voluto dalla persona offesa escluda la responsabilità penale. L’unica condotta conforme alla misura è l’astensione assoluta dal contatto, qualsiasi sia l’atteggiamento della controparte. Per le forze dell’ordine, il messaggio è altrettanto netto: la segnalazione di un incontro, anche se apparentemente consensuale, impone l’intervento e la comunicazione all’autorità giudiziaria, senza valutazioni discrezionali sulla volontà della vittima.
Per le persone offese, infine, il chiarimento è il più severo: la misura cautelare non è uno strumento nelle loro mani. Non possono disporne, non possono revocarla informalmente acconsentendo al riavvicinamento, e la loro eventuale collaborazione non salva il soggetto vincolato dalle conseguenze penali. Il divieto di avvicinamento è uno scudo che la legge impone, e nessuna stretta di mano può cancellare un ordine dello Stato.