La decisione europea del 2023 ha invalidato la presunzione di conformità per la EN ISO 11850:2011
Nel luglio 2023 – ormai quasi tre anni fa – la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, con cui ha dichiarato che una norma armonizzata – la EN ISO 11850:2011 – non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza per l’accesso e la prevenzione di scivolamenti e cadute. Per chi progetta, installa o utilizza macchine basandosi su quella norma, il messaggio è secco: una norma che fino a ieri garantiva la presunzione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE oggi non basta più. Cosa significa, in concreto, per costruttori, datori di lavoro e manutentori?
La norma che non protegge
Con la decisione (UE) 2023/1586, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 agosto 2023, la Commissione ha stabilito che la EN ISO 11850:2011 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.1.6 (accesso), 1.5.15 (rischio di scivolamento, inciampo e caduta) e 1.6.2 (posti di lavoro e posizioni di comando) dell’allegato I della Direttiva 2006/42/CE. In altre parole, una norma armonizzata – quella che in teoria garantisce una presunzione di conformità – si è rivelata inadeguata proprio su alcuni dei rischi meccanici più frequenti e concreti. La decisione elenca i riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della Direttiva 2006/42/CE, ma per la EN ISO 11850:2011 la presunzione di conformità decade sui punti citati. Contestualmente sono state abrogate le precedenti decisioni (2018/C 092/01 e 2019/436), che continuano ad applicarsi solo fino alle date di ritiro indicate negli allegati II e III. Il segnale per gli operatori è chiaro: non ci si può appiattire sul riferimento normativo senza verificare sostanzialmente la sicurezza.
Dal vecchio al nuovo regime
Per rispondere alla domanda su come ci si debba comportare, bisogna inquadrare il contesto normativo in transizione. La Direttiva Macchine 2006/42/CE rimane il quadro giuridico principale fino al 20 gennaio 2027 – come si legge nella pagina ufficiale della Commissione sulle macchine – e tutti i macchinari immessi sul mercato dell’UE prima di quella data devono ancora rispettarla. Il nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, adottato il 14 giugno 2023, si applica obbligatoriamente a partire dal 20 gennaio 2027 e introduce requisiti significativi che vanno oltre la Direttiva 2006, in particolare per le funzioni di sicurezza basate su intelligenza artificiale e la cybersicurezza. Lo stesso Regolamento (UE) 2023/1230 sottolinea che il settore delle macchine è un pilastro industriale dell’economia dell’Unione, ma anche che il costo sociale degli incidenti causati dall’uso delle macchine può essere ridotto solo con una progettazione intrinsecamente sicura e con una corretta installazione e manutenzione. La decisione 2023/1586 si inserisce in questo passaggio epocale: dimostra che una norma armonizzata, per quanto collaudata, non è uno scudo automatico. Il costruttore, il datore di lavoro e il manutentore sono chiamati a una responsabilità che va oltre il semplice rispetto formale.
Tre lezioni per non cadere (letteralmente)
Dalla vicenda della EN ISO 11850:2011 si possono trarre tre indicazioni operative concrete, distinte per i diversi attori della filiera della sicurezza.
Per il costruttore: non basta dichiarare conformità a una norma armonizzata per presumere la sicurezza. La decisione della Commissione impone di verificare sostanzialmente – nel fascicolo tecnico e nell’analisi dei rischi – che i requisiti sui punti 1.1.6, 1.5.15 e 1.6.2 siano soddisfatti, anche mediante misure supplementari (ad esempio, scale fisse con parapetti, superfici antiscivolo, sistemi di trattenuta). Il progettista deve chiedersi: la macchina consente un accesso sicuro per la manutenzione? Le superfici di calpestio sono progettate per evitare scivolamenti? Se la norma non basta, bisogna andare oltre.
Per il datore di lavoro (RSPP, ufficio tecnico): la presunzione di conformità del costruttore non esonera il datore di lavoro dalla propria posizione di garanzia. Se una macchina è stata acquistata con la marcatura CE e la dichiarazione di conformità basata sulla EN ISO 11850:2011, il datore di lavoro deve comunque valutare i rischi residui – in particolare quelli di caduta dall’alto e scivolamento – e adottare le misure di prevenzione e protezione (formazione, DPI, dispositivi di sicurezza aggiuntivi). La sentenza della Commissione, pur non essendo una sentenza giudiziaria, ha un peso interpretativo che un giudice potrebbe utilizzare in caso di incidente: l’aver confidato ciecamente in una norma ora invalidata non è una difesa.
Per il manutentore: la corretta installazione e manutenzione sono richiamate espressamente dal Regolamento (UE) 2023/1230 come fattori determinanti per ridurre il costo sociale degli incidenti. Chi effettua la manutenzione deve verificare che le vie di accesso, le piattaforme e i gradini siano integri e che i dispositivi antiscivolo siano efficaci. Non basta sostituire un pezzo: bisogna accertarsi che la macchina, dopo l’intervento, continui a garantire l’accesso sicuro. In caso di modifica sostanziale, si riapre la valutazione dei rischi.
La decisione 2023/1586 non è una condanna, ma un monito. Il vero scudo non è una norma armonizzata, ma un progetto che tiene conto del rischio reale. Costruttori, datori di lavoro e manutentori hanno ora l’occasione di rivedere le proprie macchine con occhio critico. Farlo oggi significa evitare un incidente domani.