Il decreto recepisce una direttiva europea del 2024 e modifica quattro normative diverse, dalla sicurezza alimentare alle apparecchiature radio
L’articolo 1 è lungo una riga: «All’articolo 17 del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94, il comma 3 è abrogato». Non ci sono infortuni né sentenze da commentare. C’è un adempimento che esce dal quadro degli obblighi. A cancellarlo è il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reso noto nei giorni scorsi. Il testo recepisce la direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio e chiude un percorso iniziato a Bruxelles circa due anni fa. Per chi lavora sulla conformità di prodotti e impianti la notizia è positiva, ma chiede una verifica attenta prima di togliere qualcosa dalla propria lista di adempimenti.
Un comma in meno nel fascicolo degli alimenti irradiati
Il d.lgs. 94/2001 è una norma molto settoriale. Come si legge nel testo del decreto legislativo del 2001, disciplina «la produzione, la commercializzazione e l’importazione degli alimenti e dei loro ingredienti», definiti «prodotti alimentari», «trattati con radiazioni ionizzanti». In quella disciplina, che ha un quarto di secolo, il nuovo provvedimento interviene con precisione e toglie un solo comma dall’articolo 17, senza riscrivere l’impianto.
Anche l’atto che lo dispone è contenuto. Il dossier di documentazione della Camera sull’atto del Governo n. 423 lo descrive così: «Il provvedimento in esame è composto di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica». La relazione tecnica è il documento che accompagna gli schemi normativi e ne valuta gli effetti finanziari. Viene allora da chiedersi da dove arrivi la spinta a cancellare un obbligo fissato nel 2001 con un decreto di tre articoli, e quanto sia ampio il suo raggio d’azione.
Da Bruxelles a Palazzo Chigi: due anni per togliere un adempimento
Il comma non cade per un’iniziativa italiana isolata. Si tratta del recepimento di una scelta europea maturata già nell’autunno 2024. Il 23 ottobre 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato due atti gemelli, il Regolamento (UE) 2024/2838 e la Direttiva (UE) 2024/2839. Secondo l’analisi pubblicata da EU Law Live, la direttiva rappresenta «una metà di un pacchetto di due strumenti» pensato per ridurre gli obblighi di rendicontazione, cioè le comunicazioni periodiche che Stati membri e operatori devono trasmettere alle autorità. Le premesse del decreto italiano richiamano le direttive europee modificate da quel testo: la 1999/2/CE, la 2000/14/CE, la 2011/24/UE e la 2014/53/UE.
Gli ambiti toccati sono molto diversi tra loro. Il dossier della Camera dei Deputati precisa che lo schema di decreto attua la direttiva «in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio». Si va quindi dalla sicurezza alimentare alle macchine rumorose che lavorano all’aperto, dall’assistenza sanitaria ai dispositivi radio. Quello che li tiene insieme non è il settore ma il tipo di obbligo: in tutti i casi l’intervento riguarda i flussi di comunicazione.
Da qui in avanti la cronologia è recente. Il Parlamento ha conferito la delega con la legge di delegazione europea 2025, cioè la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea». Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema in via preliminare nella riunione del 2 luglio 2026 e lo ha deliberato in via definitiva il 16 settembre 2026, dopo il passaggio parlamentare dell’atto del Governo n. 423. A Bruxelles e a Roma il disegno è lo stesso: semplificare togliendo comunicazioni ritenute superflue. Sul piano operativo, però, un obbligo di comunicazione in meno non si traduce in automatico in meno lavoro per chi deve garantire la conformità.
Tre verifiche prima di archiviare un obbligo
Come si passa dalla Gazzetta alla scrivania del tecnico? La semplificazione produce effetti solo se si traduce in una lista di controllo aggiornata. Il rischio è doppio. Da un lato c’è l’obbligo fantasma, cioè un adempimento che si continua a svolgere anche se la norma lo ha eliminato. Dall’altro c’è l’obbligo dimenticato, cioè un adempimento ancora vigente che viene tolto per errore perché si è letto il titolo e non il testo. Ogni figura coinvolta ha una verifica da fare.
Il costruttore. Chi immette sul mercato apparecchiature radio o macchine soggette alla disciplina sull’emissione acustica ambientale deve controllare, settore per settore, quali comunicazioni restano dovute dopo il recepimento. Il pacchetto europeo interviene sulla rendicontazione. Non è detto che tocchi i requisiti di prodotto né la documentazione da tenere nel fascicolo tecnico, cioè l’insieme dei documenti che provano la conformità. Il confronto va fatto sul testo consolidato, articolo per articolo.
Il datore di lavoro. Le procedure interne vanno aggiornate solo dopo aver letto il testo vigente. Lo stesso vale per i mansionari di chi gestisce adempimenti e scadenzari. Togliere un passaggio da una procedura senza un riferimento normativo preciso non semplifica nulla: sposta il problema al momento dell’ispezione.
Il manutentore. Registri e documentazione non si eliminano per inerzia o per sentito dire. Vanno allineati alla norma consolidata, distinguendo le comunicazioni verso l’esterno, che la riforma riduce, dalle registrazioni interne, che possono restare utili come prova di diligenza anche quando non sono più espressamente richieste.
Semplificare non vuol dire smettere di controllare. Il consiglio pratico è rileggere ora la propria matrice degli obblighi, comma per comma, partendo dal decreto in Gazzetta e dalle norme che modifica e non dai titoli che lo riassumono. Il lavoro richiede qualche ora. In cambio si ottiene un quadro degli adempimenti più snello e, soprattutto, corretto.